Decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138
Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle 
tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle 
commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della Legge 
23 dicembre 1996, n. 662
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1998
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
Visti gli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 604, concernente, fra l’altro, la revisione delle tariffe d’estimo delle 
unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e della rendita catastale, ottenuta 
con stima diretta, delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, 
nonché le variazioni delle unità di misura di consistenza delle unità immobiliari 
a destinazione ordinaria; 
Visti gli articoli 34, comma 2, e 35 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l’articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale 
è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, 
della qualificazione, classificazione e classamento di tutte le unità immobiliari 
e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie; 
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; 
Visti l’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1989, n. 427, e l’articolo 
9, comma 11, primo e secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che innovano 
in parte i criteri per la revisione della qualificazione, classificazione e classamento 
delle unità immobiliari urbane, previsti dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata 
con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal predetto regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; 
Visti gli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 650; 
Visto l’articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75; 
Visto l’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 557 del 
1993, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, terzo periodo, del citato decreto-legge 
n. 250 del 1995, che prevede l’assunzione del metro quadrato come parametro unitario 
di consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria; 
Visto il decreto 23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente l’organizzazione 
interna del Dipartimento del territorio; 
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli 
atti normativi nell’adunanza del 20 ottobre 1997; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 9 gennaio 1998; 
Visto il parere della conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali reso, 
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 5 febbraio 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 
febbraio 1998; 
Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
Emana il seguente regolamento: 
Capo I 
Art. 1
Revisione delle zone censuarie
  - La zona censuaria rappresenta una porzione omogenea di territorio provinciale, 
  che può comprendere un solo comune o una porzione del medesimo, ovvero gruppi 
  di comuni, caratterizzati da similari caratteristiche ambientali e socio-economiche.
  
 
  - L’ambito territoriale del comune ovvero della zona censuaria, qualora costituisca 
  porzione dello stesso, è ulteriormente articolato in microzone, con le modalità 
  di cui all’articolo 2. 
 
  - Gli uffici provinciali del dipartimento del territorio, sentite le amministrazioni 
  provinciali, provvedono alla revisione delle zone censuarie esistenti, in coerenza 
  con le indicazioni fornite dai comuni in merito alle microzone. 
 
 
Art. 2
Articolazione del territorio comunale in microzone
  - La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale o, nel caso 
  di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta 
  omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio-economici, 
  nonché nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona 
  le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione 
  e destinazione prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo 
  sul piano dei redditi e dei valori, ed in particolare per l’incidenza su tali 
  entità delle caratteristiche estrinseche delle unità immobiliari. 
 
  - I comuni provvedono a delimitare nell’ambito del proprio territorio, le microzone, 
  in base ai criteri definiti nel presente articolo e nelle norme tecniche allegate 
  al presente regolamento, con la lettera A. 
 
  - In sede di prima applicazione, le deliberazioni del consiglio comunale sono 
  adottate, sentito il competente ufficio provinciale del dipartimento del territorio, 
  entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Una 
  copia degli atti deliberativi, con i relativi allegati grafici e descrittivi, 
  viene trasmessa al suddetto ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
  ricevimento, entro quindici giorni dalla data di deliberazione. 
 
  - Qualora il comune non abbia adottato le deliberazioni di cui al comma 3 entro 
  il termine ivi previsto, provvede il competente ufficio del dipartimento del territorio, 
  entro i successivi centoventi giorni. Nello stesso termine la relativa determinazione 
  è trasmessa al comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  
 
  - Qualora siano intervenute significative variazioni nel tessuto edilizio-urbanistico, 
  ovvero nella dotazione di servizi ed infrastrutture, i comuni, sentiti i competenti 
  uffici del dipartimento del territorio ovvero su richiesta dei suddetti uffici, 
  possono procedere ad una nuova delimitazione delle microzone, con deliberazione 
  del consiglio comunale, da comunicare al competente ufficio provinciale del dipartimento 
  del territorio nei termini e con le modalità di cui al comma 3. La deliberazione 
  ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
 
  - Nei confronti delle deliberazioni e le determinazioni di cui ai commi 3, 4 
  e 5 il comune o l’ufficio provinciale del dipartimento del territorio, entro trenta 
  giorni dalla ricezione dei relativi atti, possono formulare osservazioni alla 
  commissione censuaria provinciale, deducendo la violazione dei criteri definiti 
  nel presente articolo e nelle norme tecniche di cui all’allegato A. Entro i successivi 
  sessanta giorni la commissione definisce in via definitiva l’articolazione in 
  microzone. 
 
 
Capo II
Art. 3
Determinazione dell’unità di consistenza
  - L’unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria 
  indicate nel quadro generale, di cui all’allegato B, è il metro quadrato di superficie 
  catastale. I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell’allegato 
  C al presente regolamento. 
 
  - Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane, di cui al comma 1, sono 
  determinate con riferimento alla suddetta unità di superficie. 
 
 
Art. 4
Revisione dei quadri di qualificazione e classificazione
  - Per ciascuna zona censuaria i competenti uffici del dipartimento del territorio 
  compilano un quadro di qualificazione e classificazione, nel quale sono indicate, 
  con riferimento al quadro generale di cui all’allegato B, tutte le categorie riscontrate 
  nella zona censuaria stessa ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria 
  è suddivisa. Per la definizione delle classi gli uffici si avvalgono dei dati 
  rilevati dall’osservatorio dei valori immobiliari del dipartimento del territorio, 
  istituito con decreto 23 dicembre 1992 del Ministro delle finanze, delle informazioni 
  contenute nelle schede previste dalle norme tecniche di cui all’articolo 2, comma 
  2, nonché dei risultati delle indagini di mercato svolte in sede locale. 
 
  - I quadri di qualificazione e classificazione di cui al comma 1 possono essere 
  oggetto di revisione da parte degli uffici del dipartimento del territorio in 
  conseguenza di intervenute variazioni socio-economiche, ambientali ed urbanistiche 
  di carattere permanente nella zona censuaria. 
 
  - I quadri di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposti all’approvazione della commissione 
  censuaria provinciale competente per territorio. 
 
 
Art. 5
Revisione delle tariffe d’estimo
  - Al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile dalle 
  unità immobiliari urbane, al netto delle spese e perdite eventuali, si procede 
  alla revisione delle tariffe d’estimo attualmente vigenti, facendo riferimento 
  ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare, con esclusione dei 
  regimi locativi disciplinati per legge. Non sono da assumere, come termini di 
  riferimento, valori e redditi occasionali ovvero singolari. 
 
  - La revisione delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione 
  ordinaria consiste nella determinazione, per ogni zona censuaria, categoria e 
  classe, della rendita catastale per unità di superficie, di cui all’articolo 3, 
  da effettuarsi sulla base:
  
    - dei canoni annui ordinariamente ritraibili, con riferimento ai dati di mercato 
    delle locazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 26 
    del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato 
    con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142; 
 
    - dei valori di mercato degli immobili, determinandone la redditività attraverso 
    l’applicazione di saggi di rendimento ordinariamente rilevabili nel mercato 
    edilizio locale per unità immobiliari analoghe, e con l’osservanza degli articoli 
    da 27 a 29 del regolamento richiamato nella lettera a). 
 
  
   
  - Le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria 
  sono determinate come media dei valori reddituali unitari individuati con i criteri 
  stabiliti nel presente articolo e con riferimento all’epoca censuaria 1996-1997.
  
 
 
Art. 6
Intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d’estimo
  - Gli uffici periferici del dipartimento del territorio, entro trenta giorni 
  dal completamento delle operazioni di revisione delle tariffe d’estimo delle unità 
  immobiliari urbane, indicono, ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, 
  n. 241, conferenze di servizi a livello di singola zona censuaria, alle quali 
  sono invitati i comuni compresi nella zona medesima. 
 
  - La determinazione delle tariffe d’estimo, nel caso di dissenso espresso del 
  comune, è effettuata dalla competente commissione censuaria provinciale. 
 
  - Entro quindici giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 1, 
  i quadri di qualificazione e classificazione ed i prospetti delle tariffe d’estimo 
  di ciascuna zona censuaria, sono trasmessi per la loro approvazione alle commissioni 
  censuarie, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  in tale sede la commissione provvede altresì alla definizione delle tariffe d’estimo 
  che, ai sensi del comma 2, abbiano formato oggetto di dissenso da parte dei comuni.
  
 
 
Art. 7
Revisione delle rendite urbane delle unità immobiliari a destinazione speciale
  - Per le unità immobiliari urbane a destinazione speciale, di cui al quadro 
  generale di qualificazione allegato al presente regolamento con la lettera B, 
  la revisione delle rendite catastali si effettua attraverso la definizione, per 
  ogni singola unità, del reddito ordinario ritraibile, al netto delle spese e delle 
  perdite eventuali ed al lordo di imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie, 
  con riferimento all’epoca censuaria 1996-1997. 
 
  - Il procedimento di revisione delle rendite catastali è disciplinato dagli 
  articoli 8, 27, 28, 29, 30 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 1° 
  dicembre 1949, n. 1142. 
 
 
Capo III
Art. 8
Revisione dei criteri di classamento
  - Il classamento consiste nell’attribuire alle unità immobiliari a destinazione 
  ordinaria la categoria e la classe di competenza e a quelle a destinazione speciale 
  la sola categoria, con riferimento ai quadri di qualificazione e classificazione 
  di cui all’articolo 4. 
 
  - La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per 
  l’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici 
  e delle consuetudini locali. 
 
  - La classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità 
  immobiliare nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità 
  urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità stessa è ubicata, nonché dalle 
  caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende. 
  Per qualità urbana si intende il livello delle infrastrutture e dei servizi; per 
  qualità ambientale si intende il livello di pregio o di degrado dei caratteri 
  paesaggistici e naturalistici ancorché determinati dall’attività umana. 
 
  - Il dipartimento del territorio provvede alla definizione di procedure informatiche 
  valutative, su base parametrica, per il classamento delle unità immobiliari a 
  destinazione ordinaria e per l’aggiornamento dinamico dello stesso, con modalità 
  automatizzate e sulla base di criteri spaziali e temporali che tengano conto con 
  continuità delle variazioni territoriali e di mercato. 
 
  - Nelle procedure valutative di cui al comma 4, la qualità urbana ed ambientale 
  e le caratteristiche edilizie sono espresse attraverso il fattore posizionale 
  ed il fattore edilizio. 
 
  - Il fattore posizionale è il parametro rappresentativo dei caratteri della 
  microzona, descritti nell’articolo 2, nonché dello stato e della qualità dei luoghi 
  circostanti il fabbricato con particolare riferimento a quelli aventi destinazione 
  pubblica e sempreché siano permanenti e significativi ai fini del classamento.
  
 
  - Il fattore edilizio è il parametro rappresentativo dei seguenti caratteri 
  distintivi del fabbricato e dell’unità immobiliare:
  
    - dimensione e tipologia; 
 
    - destinazione funzionale; 
 
    - epoca di costruzione; 
 
    - struttura e dotazione impiantistica; 
 
    - qualità e stato edilizio; 
 
    - pertinenze comuni ed esclusive; 
 
    - livello di piano. 
 
  
   
  - I fattori posizionale ed edilizio, espressi in appropriate scale di misura, 
  concorrono alla identificazione del parametro globale d’apprezzamento del livello 
  reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell’unità immobiliare.
  
 
 
Art. 9
Revisione del classamento
  - Per ciascuna zona censuaria, i competenti uffici del dipartimento del territorio 
  procedono alla revisione del classamento, sulla base:
  
    - dell’articolazione del territorio comunale in microzone, definita ai sensi 
    dell’articolo 2; 
 
    - dei quadri di qualificazione e classificazione, definiti ai sensi dell’articolo 
    4; 
 
    - dei criteri e dei fattori indicati nell’articolo 8, utilizzando le informazioni 
    descrittive e censuarie presenti nella banca dati del catasto edilizio urbano 
    e quelle rappresentate nelle schede descrittive delle microzone predisposte 
    dai comuni, nonché le risultanze delle indagini immobiliari svolte in sede locale.
    
 
  
   
  - Ai fini della concreta attribuzione del classamento gli uffici:
  
    - identificano, con una apposita scala di misura, il livello delle qualità 
    urbane ed ambientali di ciascuna microzona; 
 
    - definiscono per ciascuna categoria a destinazione ordinaria, le classi pertinenti 
    a ciascuna microzona, desumendole tra quelle presenti nel quadro di classificazione 
    della corrispondente zona censuaria, sulla base dei dati e delle informazioni 
    di cui al comma 1, lettera c); 
 
    - attribuiscono a ciascuna unità immobiliare la categoria, sulla base della 
    definizione di cui all’articolo 8, comma 2, e la classe, in coerenza con quelle 
    individuate per la specifica microzona alla lettera b), e tenuto conto dei caratteri 
    edilizi e dell’intorno, emergenti dagli atti descrittivi e censuari dell’attuale 
    classamento. Le risultanze sono oggetto di perequazione in base ai valori e 
    redditi immobiliari espressi dal mercato locale. 
 
  
   
  - Nel corso delle operazioni revisionali l’amministrazione comunale viene sentita 
  ai fini della perequazione del classamento tra le diverse microzone in cui risulta 
  articolato il territorio. 
 
  - I prospetti di classamento sono oggetto di pubblicizzazione per centottanta 
  giorni presso i comuni e, per quelli relativi ai comuni capoluoghi di provincia, 
  anche presso le sedi degli uffici del dipartimento del territorio, durante i quali 
  i soggetti interessati hanno facoltà di presentare osservazioni mediante fogli 
  informativi conformi ai moduli predisposti dall’amministrazione. Le osservazioni 
  concernono i caratteri descritti nell’articolo 8, commi 6 e 7. 
 
  - Per la successiva pubblicazione ufficiale degli atti soggetti alla revisione 
  del classamento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 12 e 13 
  del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, così come convertito dalla legge 
  11 agosto 1939, n. 1249, e successivamente modificato dall’articolo 2 del decreto 
  legislativo 8 aprile 1948, n. 514, nonché quelle previste dagli articoli 86, 87, 
  88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 
  (8), recante l’approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto 
  edilizio urbano, e dal paragrafo 29-bis dell’istruzione per la conservazione del 
  catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 
  1989. 
 
  - Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’amministrazione di verificare le 
  caratteristiche delle singole unità immobiliari, oggetto della revisione, con 
  procedure anche automatizzate, ovvero di recepire le modificazioni intervenute 
  nelle condizioni socio-economiche ed urbanistiche dei perimetri territoriali di 
  cui al capo I ed, ove ricorrano i presupposti, modificare le relative risultanze 
  censuarie, ai sensi dell’articolo 4, commi 21 e 22, del decreto-legge 19 dicembre 
  1984, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.
  
 
 
Capo IV 
Art. 10
Composizione delle commissioni censuarie provinciali
omissis
Art. 11
Disposizioni in materia di commissione censuaria centrale
omissis
Art. 12
Disposizioni transitorie
  - Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa le commissioni 
  censuarie provinciali e centrale continuano ad operare nell’attuale composizione 
  sino alla data di insediamento dei membri nominati ai sensi degli articoli 10 
  e 11, capo IV. La data di insediamento è fissata, per tutto il territorio nazionale, 
  con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data 
  di entrata in vigore del presente regolamento. 
 
 
Art. 13
Decorrenza
  - La data di decorrenza dell’applicazione dei nuovi estimi catastali è stabilita 
  nel 1° gennaio 2000. Tutte le altre attività devono essere compiute in termini 
  compatibili con la suddetta data. 
 
 
Art. 14
Norme abrogate
  - È abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 
  1949, n. 1142, come sostituito dall’articolo 2, comma 5, della legge 30 dicembre 
  1989, n. 427. 
 
 
Art. 15
Norma finale
  - Le disposizioni del presente regolamento che fissano funzioni e competenze 
  di organi amministrativi dell’amministrazione statale e degli enti locali cessano 
  di essere efficaci, qualora incompatibili, dalla data di decorrenza dell’esercizio 
  da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni in materia conferite 
  in attuazione delle deleghe contenute nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
  59. 
 
 
 
Allegato A
Norme tecniche per la definizione delle microzone  
  - La microzona è individuata da uno o più fogli contigui della mappa catastale, 
  appartenenti allo stesso comune, ed è contraddistinta, nell’ambito di questo, 
  da un numero cardinale progressivo. 
 
  - Qualora la presenza di barriere naturali o artificiali ovvero di condizioni 
  particolari, nell’ambito del foglio di mappa, determinino una palese ed accentuata 
  discontinuità nelle caratteristiche descritte nell’art. 2, comma 2, del presente 
  regolamento, il comune prima di procedere alle deliberazioni di competenza può 
  proporre al competente ufficio del dipartimento del territorio la eventuale divisione 
  del foglio medesimo. Le relative operazioni sono svolte sulla base di specifiche 
  intese tra il comune ed il predetto ufficio nel rispetto della normativa vigente.
  
 
  - Le risultanze dell’articolazione del territorio comunale in microzone, di 
  norma, devono soddisfare le seguenti condizioni:
  
    - all’interno di ciascuna microzona, il rapporto tra i valori di mercato massimo 
    e minimo a metro quadrato delle unità immobiliari, assunte a riferimento con 
    i criteri di cui al successivo comma 4, non deve risultare superiore a due. 
    A tale fine non sono da prendere in considerazione unità immobiliari aventi 
    caratteri singolari per la microzona o, comunque, poco significative a livello 
    statistico; 
 
    - lo scostamento percentuale fra i valori medi ordinari a metro quadrato delle 
    unità immobiliari di riferimento site in due microzone contigue ed urbanisticamente 
    omogenee non deve risultare inferiore al 30%. 
 
  
  In presenza di particolari ed oggettive condizioni del territorio, che non consentano 
  il rispetto dei limiti previsti nelle precedenti lettere a) e b), gli stessi possono 
  assumere rispettivamente le entità massime di 3, e 20%. Nella fattispecie le circostanze 
  ostative vengono rappresentate nelle schede di cui al successivo comma 6.  
  - Le unità immobiliari da assumere a riferimento per il rispetto dei criteri 
  di cui al comma 3 sono di norma quelle a destinazione residenziale. Ove dette 
  unità siano presenti in misura poco significativa, vengono assunte a riferimento 
  unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale più rappresentativa nella 
  microzona esaminata. 
 
  - Il valore medio ordinario di cui al precedente comma 3 è caratterizzato dalla 
  massima frequenza con cui i singoli valori sono riscontrati nell’ambito del territorio 
  esaminato. 
 
  - Gli elaborati di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento sono costituiti 
  da grafici individuativi dei perimetri delle microzone, con riferimento alle mappe 
  catastali, e da schede descrittive di ciascuna microzona riportanti gli elementi 
  sottoindicati:
  
    - l’ubicazione territoriale; 
 
    - i fogli della mappa catastale, costitutivi della microzona; 
 
    - le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; 
 
    - le caratteristiche insediative ed edilizie; 
 
    - i caratteri economico-sociali (civile, economico, popolare, ultrapopolare, 
    ecc.); 
 
    - le fasce di mercato individuate in base ai prezzi minimi, massimi e medi 
    delle unità immobiliari di riferimento di cui al comma 4, nonché di quelle più 
    significative per diffusione. 
 
  
   
 
 
Allegato B
Quadro generale delle categorie
Unità immobiliari ordinarie 
  - Gruppo R 
  (Unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati 
  a funzioni complementari)  
  - R/1
 
  - - Abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui. 
 
  - R/2
 
  - - Abitazioni in villino e in villa. 
 
  - R/3
 
  - - Abitazioni tipiche dei luoghi. 
 
  - R/4
 
  - - Posti auto coperti, posti auto scoperti su aree private, locali per rimesse 
  di veicoli. 
 
 
Gruppo P 
(Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo) 
P/1 - Unità immobiliari per residenze collettive e simili. 
P/2 - Unità immobiliari per funzioni sanitarie. 
P/3 - Unità immobiliari per funzioni rieducative. 
P/4 - Unità immobiliari per funzioni amministrative, scolastiche e simili. 
P/5 - Unità immobiliari per funzioni culturali e simili. 
Gruppo T 
(Unità immobiliari a destinazione terziaria) 
T/1 - Negozi e locali assimilabili. 
T/2 - Magazzini, locali da deposito e laboratori artigianali. 
T/3 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi. 
T/4 - Pensioni. 
T/5 - Autosilos, autorimesse e parcheggi a raso di tipo pubblico. 
T/6 - Stalle, scuderie e simili. 
T/7 - Uffici, studi e laboratori professionali. 
Unità immobiliari speciali 
Gruppo V 
(Unità immobiliari speciali per funzioni pubbliche o di interesse collettivo)
V/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi, aerei ed impianti 
di risalita. 
V/2 - Stabilimenti balneari e di acque curative. 
V/3 - Fiere permanenti, recinti chiusi per mercati, posteggio bestiame e simili.
V/4 - Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cappelle ed oratori.
V/5 - Ospedali. 
V/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi e per divertimento, 
arene e parchi zoo. 
V/7 - Unità immobiliari a destinazione pubblica o di interesse collettivo, con censibili 
nelle categorie di gruppo P, per la presenza di caratteristiche non ordinarie ovvero 
non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie del gruppo V. 
Gruppo Z 
(Unità immobiliari a destinazione terziaria produttiva e diversa) 
Z/1 - Unità immobiliari per funzioni produttive. 
Z/2 - Unità immobiliari per funzioni produttive connesse all’agricoltura. 
Z/3 - Unità immobiliari per funzioni terziario-commerciali. 
Z/4 - Unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali. 
Z/5 - Unità immobiliari per funzioni ricettive. 
Z/6 - Unità immobiliari per funzioni culturali e per lo spettacolo. 
Z/7 - Stazioni di servizio e per la distribuzione dei carburanti agli autoveicoli.
Z/8 - Posti barca compresi in porti turistici. 
Z/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo. 
Z/10 - Unità immobiliari a destinazione residenziale o terziaria, non censibili 
nelle categorie dei gruppi R e T, per la presenza di caratteristiche non ordinarie, 
ovvero unità immobiliari non riconducibili, per destinazione, alle altre categorie 
del gruppo Z. 
 
 
Allegato C
Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T).
Criteri generali
  - Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a 
  destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati 
  per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella 
  misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm. 
 
  - La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, 
  aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie 
  catastale. 
 
  - La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, 
  ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari 
  alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
  
 
  - La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, 
  viene arrotondata al metro quadrato. 
 
Criteri per i gruppi "R" e "P"
  - Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la 
  superficie catastale è data dalla somma:
  
    - della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto 
    di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
    
 
    - della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, 
    quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
    
      - del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente 
      lettera a); 
 
      - del 25 per cento qualora non comunicanti; 
 
    
     
    - della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva 
    nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
    
      - del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la 
      quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di 
      cui alla precedente lettera a); 
 
      - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota 
      eccedente qualora non comunicanti. 
 
    
    Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie 
    di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;  
    - della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce 
    pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura 
    del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per 
    cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, 
    che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa 
    superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota 
    eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per 
    le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze 
    non sono computate. 
 
  
   
  - La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari 
  di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento. 
 
  - Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di 
  quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel 
  computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie 
  dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. 
 
Criteri per il gruppo "T" 
  - Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie 
  catastale è data dalla somma:
  
    - della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria 
    e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali; 
 
    - della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali 
    computata nella misura:
    
      - del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera 
      a); 
 
      - del 25 per cento se non comunicanti; 
 
    
     
    - della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 
    10 per cento; 
 
    - della superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce 
    pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura 
    del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura 
    del 20 per cento. 
 
  
   
  - Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei 
  locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) 
  del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.
 
 
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