Il seguente decreto è stato sostituito dal Decreto del 30 dicembre 2002

Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 5 marzo 1999

Criteri generali per la determinazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999 n. 67

 

Il Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Vista la nota del segretario generale del Cer in data 26 gennaio 1999, con la quale ai sensi dell’art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, si è proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere la Convenzione nazionale per l’individuazione dei criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione;
Vista la convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell’art. 4, comma 1, della richiamata legge;
Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione  da parte del segretario generale del Cer, con una nota in data 9 febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprietà edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione già sottoscritta in data 8 febbraio 1999;
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/98 che prevede che i criteri generali previsti nella convenzione di cui al comma 1 del medesimo art. 4, siano indicati in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione sopra richiamata;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);

Decreta:

Art. 1
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale.

  1. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è concordato tra le parti il canone per i singoli contratti.
  2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1,  individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
  3. All’interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono  essere  evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
    Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.
  4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
  5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce  di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
  6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104: i canoni  relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
  7. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
    Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
  8. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di  cui il modello è allegato al presente decreto (allegato A), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
    1. rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
    2. previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l’alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone;
    3. facoltà di recesso da parte del  conduttore per gravi motivi;
    4. previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile;
    5. possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat;
    6. modalità di consegna dell’alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
    7. produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità;
    8. esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392;
    9. previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
  9. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

 

Art. 2
Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori

  1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
    Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
  2. Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  3. L’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
  4. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all’art. 1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  5. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
  6. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (allegato B), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
    1. durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
    2. dichiarazioni del locatore e del conduttore  che esplicitino l’esigenza della transitorietà;
    3. onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
    4. riconduzione del contratto all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato;
    5. previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;
    6. facoltà di recesso da parte del  conduttore per gravi motivi;
    7. esclusione della sublocazione;
    8. previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile;
    9. modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
    10. produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
    11. esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
    12. previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
  7. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  8. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.

 

Art. 3
Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede

  1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
    Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
  2. I contratti di cui al comma1 durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all’art. 1.
  3. Gli  accordi locali  di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n . 431,  individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere conto:
  4. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
  5. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato alla presente convenzione nazionale (allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
    1. durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
    2. rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
    3. facoltà di recesso da parte del  conduttore per gravi motivi;
    4. facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;
    5. esclusione della sublocazione;
    6. modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
    7. produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
    8. esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
    9. previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
  6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  7. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.

 

Art. 4
Agevolazioni fiscali

  1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
  2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’art. 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui s’intende usufruire della agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
  3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell’art. 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

 

Art. 5

  1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 5 marzo 1999

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 41

 


 

ALLEGATO A

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la Sig./Soc.(1)__________________________________________________________
di seguito denominato/a locatore_______________________________________________
(assistito/a da(3) __________________________________________________________
in persona di_____________________________________________________________)
Concede in locazione
al/alla Sig.(1) _____________________________________________________________
di seguito denominato/a conduttore_____________________________________________
identificato/a mediante(2) ___________________________________________________
(assistito/a da(3)__________________________________________________________
in persona di _____________________________________________________________)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via ____________________ n. civico ____ piano ___  scala ___ int. ___ composto di n. _____ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali)________________________ _______________________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
 

TABELLE  MILLESIMALI

Proprietà  
riscaldamento_____________________________________________________________
acqua_________________________________________altre________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
Comunicazione ex art. 8, terzo comma , del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
Codice fiscale  del locatore __________________ estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti ___________________________
 _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Certificato di collaudo e certificazione energetica __________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) il contratto è stipulato per la durata di anni __________(4) dal _________al__________  e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto é prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della legge 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
3) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Per la successione del contratto si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
4) il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo definito tra ______________ e depositato in data ______________presso il comune di ___________________è convenuto in lire ___________/euro ______________, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero _____________________in n. __________rate eguali anticipate di lire ________________ ciascuna, scadenti il ______________________ Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’art. __________dell’accordo: ________________
ovvero dall’articolo _________ del decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 431/1998.
Nel caso in cui l’accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata che comunque non potrà superare il 75% della variazione Istat;
5) il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa,  anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n 392;
6) il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione;
7) il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di  prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 codice civile di  quanto segue____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ovvero come da allegato verbale di consegna;
8) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
9) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
10) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ____________________ / euro __________________ pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
11) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all’accordo di cui al punto 4).
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.

In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente;
12) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
13) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve e eccezioni di legge;
14) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
15) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l’art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
17) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
 
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
18) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato;
19) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;
20) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
21) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del _______, all’accordo di cui al punto 4) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998 emanato il ________), alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre1998, n. 431, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
22) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra ______________ nell’ambito dell’accordo di cui al punto 4);
23) altre pattuizioni _____________________________________________________
____________________________________________________________________
 
  Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) e 23).
 
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
 
  Sottoscrivono in segno della prestata assistenza __________________________________

_______________________________________________________________________
 
___________
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’Autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3)  Assistenza facoltativa.
(4)  La durata minima è di anni tre.

 


 

ALLEGATO B

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
(ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore  _____________________________
____________________________________________________________________
(assistito/a da (3)_______________________________________________________
in persona di__________________________________________________________)
Concede in locazione
al/alla sig. (1) __________________________________________________________
di seguito denominato/a conduttore__________________________________________ identificato/a mediante (2) ________________________________________________
(assistito/a da (3)_______________________________________________________
in persona di __________________________________________________________)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via ______________ n. civico ________ piano _______  scala _______ int. ______ composto di n. _____ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) ___________________________ _____________________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà ________________________________________________________________
riscaldamento_____________________________________________________________
acqua____________altre____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 
Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
 
Codice fiscale  del locatore _______________________ estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare _______________________________________________________ _______________________________________________________________________
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti ___________________________
_____________________________________________________-__________________
Certificato di collaudo e certificazione energetica __________________________________
_________________________________________________________________________

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi ______ (4) dal_________ al _____________  allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data _______, dall’articolo _______del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze, n.______ del _________, dall’art. ________ dell’accordo tra _____________ depositato il _______ presso il ______________ comune di ______________________ il _____________dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: _____
_______________________________________________________________________;
2) il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi dell’evento e della dichiarazione che  ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni ___ prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998.
In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, della  legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito;
3) ai sensi di quanto previsto dall’art. ____ dell’accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i ______mesi per il seguente motivo ______________________________ che documenta allegando al presente contratto _______________________________________________________________________;
4) nel caso previsto dall’art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno ____________ prima;
5) l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: ______________________________________ Per la successione del contratto, si applica l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 404;
6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;
7) il canone annuo di locazione é stabilito in lire ____________ /euro __________________,
ovvero (per  le 11 aree metropolitane, nei comuni con essi confinanti e nei comuni capoluogo di provincia), secondo quanto stabilito dall’accordo di cui al punto 1) è convenuto in lire _________ /euro __________, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero __________ in n. ________ rate eguali anticipate di lire _______________ciascuna, scadenti il ______________.Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’art. ______ dell’accordo di cui al punto1) _____________________________________________________________________,
ovvero dall’art. ____ del decreto del Ministro dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della  legge n. 431/1998;
8) il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
9) il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola – ragione;
10) il conduttore dichiara di aver visitato l’unita immobiliare locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 del codice civile di quanto segue_________________________________ ______________________________________________ovvero come da allegato Verbale di Consegna;
11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ____________________ / euro __________________ pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia ______________________________________________________
______________________________________________________________________;
14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all’accordo di cui al punto 1).
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente;
15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle   spese  ed  alle  modalità  di  gestione dei servizi  di  riscaldamento e  di  condizionamento  d’aria.  Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
16) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge;
17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: _________________________________________
_______________________________________________________________________;
18) il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
19) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
20) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato;
21) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;
22) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
23) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex art. 4, comma 1, legge n.431/1998 del _________, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 del ______, all’accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998 emanato il __________) alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio1978 n. 392, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
24) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra ___________ nell’ambito dell’accordo di cui al punto 1);
25) altre pattuizioni ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22) e 25).
 
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
 

Sottoscrivono in segno della prestata assistenza ___________________________________
______________________________________________________________________
 
________
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’Autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima é di mesi diciotto.

 


 

ALLEGATO C

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA  PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
 (ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/La sig./soc. (1) di seguito denominato/a locatore__________________________________
_______________________________________________________________________
(assistito/a da (3) _________________________________________________________ in persona di_____________________________________________________________)
Concede in locazione
al/alla sig. (1) ovvero se la locazione riguarda più conduttori ai sig.ri ____________________
 _____________________________________________________________________ di seguito denominati/a conduttori______________________________________________
_______________________________________________________________________
identificati/a mediante (2) ____________________________________________________
(assistiti/e  da (3) __________________________________________________________
in persona di _____________________________________________________________)
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via __________________ n. civico ________ piano _______  scala _______ int. ______ composto di n. _____ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.: indicare quali) _______________________ _______________________________________________________________________
non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

TABELLE MILLESIMALI

Proprietà _______________________________________________________________
riscaldamento_____________________________________________________________
acqua_________________________________________altre_______________________
Comunicazione ex art. 8, terzo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359).
Codice fiscale  del locatore ____________________ estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti __________________________ _____________________________________________________________Certificato di collaudo e certificazione energetica __________________________________
______________________________________________________________La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1. il contratto è stipulato per la durata di mesi _______(4) dal _________________ al ___________;
2) alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto;
3) ai sensi di quanto previsto dall’art. _____ dell’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998, tra _______________________ depositato il _____________ presso il comune di ____________________le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore/i espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i _______(3) frequentando il corso di studi di _______ presso l’Università di ________________________;
4) il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà é consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.:
5) l’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore;
6) il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto;
7) secondo quanto stabilito dall’accordo di cui al punto 3) è convenuto in lire ________/euro ___, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero __________ in n. _______ rate eguali anticipate di lire ________ciascuna, scadenti il _____________ Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’articolo _____dell’accordo:_________________________________________________________;
8) il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 55 della legge 27 luglio 1978, n 392;
9) il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.;
10) il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di  prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del codice civile  di quanto segue _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ovvero come da allegato verbale di consegna;
11) il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12) il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi;
13) a garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ____________________ / euro __________________ pari a ____ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia______________________________________________________ ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
14) per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata all’accordo di cui al punto 3).
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente;
15) il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori;
16) il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo fatte salve eccezioni di legge;
17) nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
   
18) le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto;
19) a tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del comune ove è situato l’immobile locato.;
20) qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto;
21) il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675);
22) per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla convenzione nazionale ex art. 4, comma 1, della legge n.431/1998 del ________, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle  Finanze di cui all’art. 4, comma 2,  della legge n.431/1998, all’accordo tra __________________di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 431/1998 depositato il __________presso _________ il comune di _____________ (eventualmente al decreto del Ministro lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998 emanato il_________) alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392, della legge 9 dicembre 1998 n.431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
23) le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra _______________ nell’ambito dell’accordo di cui al punto 3) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con Ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 431/1998 emanato il __________) alle disposizioni del codice civile, della legge 27 luglio 1978 n. 392, della legge 9 dicembre1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali;
 
24) altre pattuizioni ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 
Letto, approvato e sottoscritto
____________, li _____________
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) 5) 7), 8), 10), 11), 12), 13), 16), 19) 20) 21), 22) e 24).
 
Il locatore ___________________________________
Il conduttore _________________________________
 
Sottoscrivono in segno della prestata assistenza ___________________________________
 ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
 
___________________
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’Autorità di P.S., ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di mesi uno e quella massima é di mesi trentasei.

 

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