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Decreto Interministeriale del 18 luglio 2003

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto Interministeriale del 18 luglio 2003

Modifiche alle procedure di vendita relative alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2003

Preambolo

Testo: in vigore dal 17/09/2003

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i "decreti dell’Agenzia del demanio");
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell’Agenzia del demanio, l’immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro dell’economia");
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la "Prima operazione di cartolarizzazione"), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il "Secondo decreto del Ministro dell’economia");
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l’altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che è emersa la necessità di apportare talune integrazioni al Secondo decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il "decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione");
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell’ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il "decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione");
Visto l’ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, tra l’altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
Considerato che è emersa la necessità di disciplinare le procedure di vendita degli immobili di pregio inclusi tra gli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione;
Considerato, altresì, che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
 

Decreta:

Art. 1
Modifica all’Allegato 3, punto 2, D.I. 18 dicembre 2001

Testo: in vigore dal 17/09/2003

All’allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole "senza prezzo base d'asta." sono inseriti i seguenti capoversi "Per detti turni di aste senza prezzo base si procede, in ogni caso, ad aggiudicazione provvisoria all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facoltà di non accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all’aggiudicazione definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell’espletamento della relativa asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette giorni successivi all’aggiudicazione provvisoria.
Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato, al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili senza prezzo base d'asta, puo' provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti in diversi lotti comprensivi di uno o piu' immobili secondo criteri di omogeneità strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita, ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l’approvazione si da' per ottenuta.
Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita dei lotti previsti al precedente capoverso, il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.".

Art. 2
Modifica all’Allegato 3, punto 3, D.I. 18 dicembre 2001

Testo: in vigore dal 17/09/2003

All’allegato 3, punto3, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole "vi abbiano rinunciato" sono inserite le seguenti parole ", fermo restando quanto previsto al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede.".

Art. 3
Modalità di alienazione

Testo: in vigore dal 17/09/2003

I beni immobili di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, sono alienati con le modalita' e secondo le procedure individuate nell’allegato 1 al presente decreto, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo allegato 1.

Art. 4
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002

Testo: in vigore dal 17/09/2003

All’allegato 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo le parole "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "Primo decreto del Ministro dell’economia".

Art. 5
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002

Testo: in vigore dal 17/09/2003

All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il punto 8 è sostituito dal seguente "8. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva.
Tale termine di quaranta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.".

Art. 6
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002

Testo: in vigore dal 17/09/2003

All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti punti "8-bis. Il mancato versamento dell’ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall’aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.
8-ter. In caso di decadenza dall’aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato dopo quella dell’offerente decaduto dall’aggiudicazione. In caso di decadenza dal diritto all’acquisto da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l’immobile all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato; ove questo non accetti, si procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tenuto a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.".
Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

Procedure per la vendita dei beni immobili ad uso residenziale di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti alla S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l, ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione e modalità di esercizio dell’eventuale diritto di opzione e di prelazione.

Testo: in vigore dal 17/09/2003

  1. I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili abitativi"), in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l’acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.
    Il diritto è esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione, pena la decadenza. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro cinquanta giorni dall’invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.
    Tale termine di cinquanta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l..
  2. Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della sola nuda proprieta) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione (tutti i predetti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili inoptati"), ovvero gli immobili abitativi che risultino liberi (detti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili liberi") sono venduti mediante l’esperimento di aste. Nell’ambito di ogni asta, ciascun immobile inoptato e ciascun immobile libero è offerto in vendita singolarmente.
  3. In relazione agli immobili inoptati ed agli immobili liberi le date di espletamento delle prime aste e delle aste successive sono stabilite nel business plan allegato al contratto di gestione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 4 del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione.
  4. Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da notai.
  5. Ove l’asta abbia ad oggetto (i) immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, ovvero (ii) immobili inoptati per i quali, a seguito dell’esercizio del diritto di opzione per il solo diritto di usufrutto, è posta in vendita la nuda proprietà, ovvero (iii) immobili liberi, il prezzo base d'asta per la prima asta è pari al valore della nuda proprieta' o della piena proprietà (a seconda del caso) di tali immobili, quale determinato ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351.
    Gli immobili inoptati, ivi compresi quelli in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d'asta pari al 70% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quale determinato ai sensi del art. 3, comma 9, del decreto-legge n. 351; gli immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d'asta.
  6. I soggetti interessati a partecipare all’asta forniscono, entro i termini prescritti nell’avviso d'asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto e presentano offerte segrete in aumento nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso d'asta. Nell’ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo più elevato sia contenuto in più offerte segrete, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte segrete risultate più elevate presentano ulteriori offerte nei termini e secondo le modalita' indicate nell’avviso d'asta. Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d'asta, per l’acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete. Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato. Nel caso di presentazione di più offerte residuali relative al medesimo bene, l’immobile è aggiudicato in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che sarà determinato secondo le modalità indicate nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d'asta.
  7. In relazione agli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l’aggiudicazione è effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo di sessanta giorni successivi alla data dell’offerta in prelazione, laddove gli aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione.
    L'offerta in prelazione agli aventi diritto degli immobili inoptati per i quali è posta in vendita la piena proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell’aggiudicazione provvisoria.
    L'esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita o dell’atto di acquisto dell’usufrutto, unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.
    La mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.
  8. In caso di aggiudicazione definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Tale termine di quaranta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.
8-bis.
Il mancato versamento dell’ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza dall’aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.
8-ter.
In caso di decadenza dall’aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato dopo quella dell’offerente decaduto dall’aggiudicazione. In caso di decadenza dal diritto all’acquisto da parte da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l’immobile all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato; ove questo non accetti si procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione, all’offerente che abbia presentato l’offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tento a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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