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Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 27 settembre 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Decreto del 27 Settembre 2000

Individuazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici da dismettere ai sensi dell'art. 7 della legge n. 140/1997, e determinazione delle procedure di vendita degli immobili stessi

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Visto la Legge 8 agosto 1995, n. 335, e, in particolare, l’articolo 3, comma 27, che dispone in materia di dismissioni dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dal richiamato articolo 3, comma 27, che determina le modalità di alienazione delle unità immobiliari residenziali;
Visto l’articolo 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come integrato dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che detta le regole per un programma straordinario di dismissione dei beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici per un valore complessivo non inferiore a 3.000 miliardi di lire e demanda, per l’ulteriore sviluppo del progetto di dismissione dei beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali pubblici, a programmi da definirsi con provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, facendo in ogni caso salvi i diritti attribuiti ai conduttori delle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani;
Visto, per quanto concerne il piano straordinario di dismissione, il comma 1 del predetto articolo 7, che, alla lett. d), fa carico al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell’individuazione, tramite procedura competitiva, del soggetto disponibile ad acquistare l’intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel dettare norme in materia di amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dedica il titolo II alla regolamentazione dei contratti con cui le varie amministrazioni provvedono, tra l’altro, all’alienazione dei beni;
Visto il capo III, sezione I, del predetto titolo, disciplinante il procedimento per incanti ed in particolare l’articolo 73, che individua, per le procedure competitive, criteri per l’aggiudicazione di gara;
Ritenuto, per un verso, con riferimento ai principi di equità sociale, di enucleare dalla disciplina della dismissione straordinaria gli immobili ad uso abitativo per ricondurli ad un quadro di garanzie e di opportunità allineato a quello della dismissione ordinaria di cui al citato decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e, per l’altro, con riferimento ai casi di dismissione straordinaria, di dover adottare il procedimento per gli incanti a mezzo offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta.

Decreta:

Art. 1

  1. All’alienazione dei beni come individuati nelle accluse tabelle, che, parte integrante del presente decreto, sostituiscono quelli individuati dal decreto del 16 marzo 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si procede, quanto ai beni indicati nella tabella A, su base d’asta ai sensi dell’articolo 73, lett. c, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Alla gara è preposto, quale autorità che vi presiede, un dirigente dell’ente previdenziale pubblico proprietario del bene oggetto d’asta, coadiuvato da apposito servizio di segreteria, nominati dal Direttore generale dell’ente stesso;
  3. All’apertura dei plichi delle offerte e alla conseguente aggiudicazione provvede apposita commissione, composta dal presidente dell’ente previdenziale pubblico proprietario, ovvero da dirigente dallo stesso delegato, nonché da due dirigente, designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  4. Alla vendita degli immobili di cui alla tabella B provvede l’ente proprietario, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come integrato dall’articolo 2, comma 2, delle legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’uopo avvalendosi, previa assunzione dei relativi oneri, del preliminare lavoro di ricognizione, analisi e documentazione già posto in essere dal “Consorzio G6”, incaricato con il contratto stipulato in data 25 gennaio 2000, anche al fine di pervenire all’alienazione dei beni con tempestività e comunque entro e non oltre il 1° marzo del 2001.

Art. 2

  1. In conseguenza delle modificazioni apportate alla lista degli immobili conferiti nel programma straordinario di cessione, per effetto di quanto esposto all’articolo 1, sarà effettuata una rimodulazione delle clausole dedotte nel contratto sottoscritto con l’Advisor in data 25 gennaio 2000.

Art. 3

  1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 27 Settembre 2000

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Vincenzo Visco Cesare Salvi

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