La presente Legge è stata modificata 
dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Legge 28 maggio 1997, n. 140
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 
79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la 
legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1
  - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio 
  della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in 
  allegato alla presente legge.
 
Testo del decreto-legge coordinato con la 
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato
  - Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare 
  e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente 
  decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 
  miliardi per l’anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l’anno 1998 e a lire 2.545 
  miliardi per l’anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 
  15.566 miliardi per l’anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l’anno 1998 e a lire 
  5.442 miliardi per l’anno 1999.
 
 
Capo II
Disposizioni finanziarie
Art. 2
Anticipo d’imposta
  - All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 
  sono sostituiti dai seguenti:
  
    
      - “
211. 
      - I soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della 
      Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d’imposta per 
      i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari 
      al 5,89 e al 3,89 per cento dell’ammontare complessivo dei trattamenti di 
      fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 
      dicembre, rispettivamente, dell’anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle 
      imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari 
      è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a 
      titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di 
      ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati 
      nell’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli 
      che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
        - a
 
        - non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento 
        degli importi maturati al 31 dicembre 1996;
 
        - b
 
        - non superiore a 15, limitatamente all’ulteriore versamento del 3,89 
        per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista 
        intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
 
        - b-bis
 
        - non superiore a 50, limitatamente all’ulteriore versamento del 3,89 
        per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti 
        di più recente assunzione.
 
      
       
      - 211-bis.
 
      - Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti 
      assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del 
      numero degli addetti delle singole aziende.
 
      - 211-ter.
 
      - Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale 
      del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche 
      complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive 
      modificazioni e integrazioni.
 
      - 212.
 
      - Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista 
      nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
      n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti 
      uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità 
      prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
 
      - 213.
 
      - L’importo di cui al comma 211, nell’ammontare che risulta alla data del 
      31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto 
      comma dell’articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, 
      da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di 
      fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino a concorrenza 
      del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale 
      corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i 
      trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente 
      al 1 gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento 
      dei trattamenti residui, - l’eccedenza è utilizzata per il versamento delle 
      ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.”.
 
    
  
   
  - L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo 
  di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato 
  a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo 
  di cui al comma 3, ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 211, della legge 
  23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano 
  richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate 
  all’anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori 
  dipendenti.
 
  - A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 
  23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo 
  sulla retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, 
  n. 153, per il finanziamento dell’intervento di cui al comma 2. L’entità e la 
  durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e 
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni 
  di categoria interessate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 
  in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 
 
Art. 3
Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione
  - Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche 
  di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
  e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 
  2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese 
  successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l’ente erogatore, entro 
  la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non 
  inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente 
  più favorevoli.
 
  - Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per 
  i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, 
  l’ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
  Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre 
  mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
 
  - Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 
  30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio 
  è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da 
  tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
 
  - Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe 
  prestazioni erogate dall’Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al 
  personale comunque iscritto alle gestioni dell’Istituto nazionale di previdenza 
  per i dipendenti dell’amministrazione pubblica.
 
  - Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi 
  di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio
  previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio 
  a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme 
  di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, per inabilità 
  derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. Nei 
  predetti casi l’amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici 
  giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all’ente previdenziale 
  che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi 
  alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli 
  interessi.
 
  - I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio 
  possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
  decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti 
  di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita 
  istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di 
  entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque 
  denominato.
 
 
Art. 3-bis
Modifiche all’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
  - Il comma 181 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante 
  norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:
  
  
    
      - “
181. 
      - Per il pagamento delle somme, maturate fino al 
      31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali 
      interessati, in conseguenza dell’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale 
      n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
      effettuare, con l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 38 della 
      legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli 
      del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 
      2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell’importo 
      massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge 
      di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato 
      a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti 
      previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in 
      sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione 
      dei trattamenti pensionistici; l’importo di ciascuna annualità sarà determinato 
      in relazione all’ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti 
      previdenziali”. 
 
    
  
   
  - Il quarto periodo del comma 182 dell’articolo 1 della citata legge n. 662 
  del 1996 è sostituito dai seguenti:
  
    “Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti 
    gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell’indice 
    dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT 
    per l’anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi 
    maturati sull’intero ammontare degli arretrati dal 1 gennaio 1996 alla data 
    di pagamento”.
   
  - L’ultimo periodo del comma 182 dell’articolo 1 della citata legge n. 662 
  del 1996 è abrogato.
 
 
Art. 4
Disposizioni in materia di condono previdenziale
  - I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed 
  assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a 
  periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare 
  la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli 
  unificati di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
  come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro 
  il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, 
  in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento 
  annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente 
  dovuti.
 
  - La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, 
  anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda 
  delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto 
  dall’articolo 10, comma 13-quinquies, del decreto - legge 31 dicembre 1996, n. 
  669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza 
  della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L’importo delle 
  rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando 
  al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al 
  presente decreto.
 
  - Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti 
  che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all’articolo 1, comma 
  226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato 
  domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 
  24 settembre 1996, n. 499, e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, 
  n. 538, relativamente alla parte residua del debito.
 
  - I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi 
  concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi 
  omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 
  1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, 
  possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa 
  presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, 
  di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti 
  impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 
  5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al 
  comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi 
  o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 
  per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, 
  in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 
  31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle 
  misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.
 
  - 4-bis.
 
  - Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, 
  interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo 
  relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in 
  vigore del presente decreto, sono estinte e non si da' luogo alla riscossione 
  dei corrispondenti importi.
 
  - Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 
  4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione 
  agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo 
  rimasto insoluto. 6. Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, 
  commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.
 
  - 6-bis.
 
  - Nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, 
  conferito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
  509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto 
  legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per 
  inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi 
  dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.
 
 
Art. 5
Disposizioni varie di contenimento
  - È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici
  di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti 
  di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti 
  già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli 
  riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell’Unione europea.
  Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto 
  con quelle di cui al presente comma.
 
  - Le autorizzazioni di cassa determinate per l’anno 1997 dalla legge 23 dicembre 
  1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, 
  sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.
 
  - In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 
  2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione 
  delle tariffe dei servizi postali, l’Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare 
  in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento 
  dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla 
  modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa 
  depositi e prestiti.
 
 
Art. 6
Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro
  - Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato 
  alla disposizione dell’articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 
  1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni 
  di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell’articolo 
  1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero senza 
  autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, oltre alle sanzioni per 
  le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria 
  pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti 
  pubblici.
 
  - Dopo il comma 56 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito 
  il seguente:
  
    
      - “
56-bis. 
      - Sono abrogate le disposizioni che vietano l’iscrizione ad albi e l’esercizio 
      di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme 
      le altre disposizioni in materia di requisiti per l’iscrizione ad albi professionali 
      e per l’esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti 
      ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono 
      essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; 
      gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle 
      quali sia parte una pubblica amministrazione.”.
 
    
  
   
  - Dopo il comma 58 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
  sono inseriti i seguenti:
  
    
      - “
58-bis. 
      - Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto 
      di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, 
      di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività 
      che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque 
      non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 
      lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti 
      degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa 
      autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
 
      - 58-ter.
 
      - Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
      pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva 
      di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall’articolo 
      22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato 
      per eccesso onde arrivare comunque all’unità”. 
 
    
  
   
  - I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
  parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di 
  un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai 
  contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche 
  in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.
 
  - Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni 
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati 
  su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola 
  coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le 
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi 
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai 
  sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli 
  uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità 
  di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall’osservanza delle disposizioni 
  del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare 
  tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.
 
 
Art. 7
Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari
  - 1.
 
  - Al fine di consentire l’immediata realizzazione di un programma straordinario 
  di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 
  1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro 
  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, 
  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
  
    - a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma 
    sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi 
    analoghe caratteristiche;
 
    - ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai 
    predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo 
    non inferiore a lire 3.000 miliardi;
 
    - a definire uno schema - tipo di contratto d’acquisto dei predetti beni che 
    disciplini, tra l’altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;
 
    - ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad 
    acquistare l’intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non 
    inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni 
    appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza 
    al soggetto disponibile ad acquistare l’intero compendio dei predetti beni. 
    Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli 
    immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione 
    degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all’articolo 
    6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all’articolo 3, comma 
    109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto 
    bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate 
    in favore dei conduttori stessi per l’acquisto dei beni in locazione. Queste 
    ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della 
    previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
 
  
   
  - 2.
 
  - Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti 
  individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il 
  relativo schema - tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell’offerta irrevocabile 
  di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso 
  decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina 
  un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell’ente.
  
  
   
  - 2-bis.
 
  - Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
  presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione 
  di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l’elenco 
  dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima 
  del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia 
  degli acquirenti.
  
   
 
Art. 8
Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche
  - 1.
 
  - Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
  3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver 
  esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento 
  da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie 
  liquide ed esegibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i 
  relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di 
  quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all’esercizio 
  dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati 
  alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. 
  Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata 
  a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l’altro, della natura 
  dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.
 
  - 1-bis.
 
  - Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al 
  Parlamento una relazione sull’attuazione della procedura di cessione dei crediti 
  di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, 
  l’entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni 
  medesime.
 
 
Capo III
Disposizioni in materia fiscale
Art. 9
Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione
  I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano 
  il 20 per cento delle somme riscosse nell’anno precedente per effetto delle disposizioni 
  attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell’articolo 3 della 
  legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi 
  autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni 
  a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.- Con decreto del Ministro 
  delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente 
  ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite 
  la ripartizione tra i concessionari dell’acconto sulla base di quanto riscosso 
  nell’anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi 
  ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione 
  attuativa del presente articolo.
 
  - In caso di mancato versamento dell’acconto nel termine previsto dal presente 
  articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi 
  all’espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 
  28 gennaio 1988, n. 43.
 
  - Per il triennio 1997-1999 l’acconto di cui al comma 1 è - determinato con 
  il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori 
  entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l’anno 1997 
  ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 
  e 1999.
 
 
Art. 9-bis
Norme in materia di entrata
  - I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, 
  in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi 
  di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
  del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, 
  possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente 
  dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l’applicazione 
  di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1 dicembre 1997, ovvero 
  in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e 
  il 15 marzo 1998. 
 
  - All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è 
  inserito il seguente: 
  
    
      - “
75-bis. 
      - Le società di fatto esercenti le attività indicate dall’articolo 2135 
      del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all’articolo 230-bis, 
      ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1 gennaio 1997, possono 
      essere modificate, entro il 1 dicembre 1997, in imprese agricole individuali. 
      Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione 
      dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi 
      tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione 
      costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell’intestazione, 
      a favore dell’impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della 
      pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, 
      compresa l’iscrizione al registro delle imprese”.
 
    
  
   
  - Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni 
  di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell’articolo 3 della legge 
  23 dicembre 1996, n. 662.
 
  - I soggetti indicati nell’articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 
  settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 
  1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato 
  il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o arti o professioni 
  in misura inferiore all’ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo 
  stesso articolo 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il 
  versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per 
  le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall’adeguamento del 
  reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l’applicazione delle 
  disposizioni previste dall’articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 
  1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 
  11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
 
  - Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi 
  per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che 
  hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto 
  conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell’articolo 
  36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
  e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad 
  effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.
  
 
  - Le liti fiscali, pendenti alla data del 1 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni 
  tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante 
  oblazione, a domanda del ricorrente: 
  
    - con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d’importo fino 
    a lire 5 milioni; 
 
    - con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite 
    se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.
    
 
  
   
  - Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti 
  disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora 
  iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse 
  a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle 
  somme eventualmente già versate dal ricorrente. 
 
  - Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere 
  effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l’osservanza 
  delle norme sull’autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo 
  dello stato di previsione dell’entrata. 
 
  - Ai fini dei commi 6 e 7 si intende: 
  
    - per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione 
    o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma 
    quella relativa all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
    
 
    - per valore della lite, l’importo dell’imposta accertata al netto degli 
    interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. 
    In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore 
    è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte 
    sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale 
    sull’incremento di valore degli immobili è costituito dall’imposta relativa 
    al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta 
    sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo 
    da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo 
    è comunque il valore accertato. 
 
  
   
  - Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il 
  giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura 
  oblativa la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente 
  già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
  del presente decreto. Il contribuente da' comunicazione dell’avvenuto pagamento 
  entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso 
  di ricevimento, contenente la fotocopia dell’attestazione di versamento, al competente 
  ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell’oblazione, 
  secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, 
  n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, 
  ne dichiara l’estinzione. 
 
  - In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali 
  di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa 
  un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale 
  il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui 
  al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti 
  dell’oblazione; entro quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice 
  tributario dell’avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria 
  della commissione tributaria, di fotocopia dell’attestato di versamento. La commissione 
  tributaria dichiara l’estinzione del procedimento. 
 
  - Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 
  30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 
  1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 
  1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali 
  si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare 
  i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere 
  dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, 
  per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, 
  la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due 
  rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, 
  maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. 
 
  - Sono considerati validi, ai fini della definizione dell’accertamento con 
  adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; 
  agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti 
  integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 
  1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell’effettivo 
  versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 
  mila. 
 
  - Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell’articolo 3 
  del decreto - legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, 
  dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al 
  comma 2-nonies dell’articolo 3 dello stesso decreto - legge se le predette somme, 
  maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate 
  entro il termine del 31 luglio 1997. 
 
  - L’intervenuta definizione dell’accertamento con adesione per gli anni pregressi 
  inibisce la possibilità per l’ufficio di effettuare per lo stesso periodo d’imposta 
  l’accertamento di cui all’articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto 
  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni 
  e integrazioni. 
 
  - La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è 
  stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini 
  delle imposte sul reddito o dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato 
  avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all’articolo 
  41 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
  e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell’accertamento 
  con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le 
  somme derivanti dall’accertamento parziale. 
 
  - Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 
  15 dicembre 1995.
 
  - L’intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui 
  all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del 
  titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo 
  per l’accertamento, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della 
  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, 
  nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti 
  in forma associata. In tal caso i termini previsti dall’articolo 43 del citato 
  decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due 
  anni.
 
  - Il termine del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 138, primo periodo, 
  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 6-bis del 
  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 
  28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.
 
  - All’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
  1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: “Il prezzo 
  base dell’incanto è pari all’importo considerato dalle disposizioni previste dall’articolo 
  52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 
  approvato con decreto del Presidente 
  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Se per il bene pignorato non si rende 
  possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero 
  trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione 
  edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio tecnico erariale. 
  Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di 
  imposta”. 
 
  - Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di 
  espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore 
  della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la 
  perizia dell’ufficio tecnico erariale, fermo restando l’obbligo del concessionario 
  di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo 
  mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
  decreto. 
 
  - Il termine previsto dall’articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 
  1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 
  656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.
  
 
  - Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 
  1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, 
  concernente i termini di decadenza per l’accertamento delle violazioni e per l’irrogazione 
  delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l’attribuzione 
  del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998.
 
 
Art. 10
Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici
  - I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, 
  iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, 
  n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono 
  definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.
 
 
Art. 11
Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, 
nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli 
immobili.
  - Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni 
  e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate 
  le seguenti modificazioni:
  
    - nell’articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la 
    lettera a) è abrogata;
 
    - nell’articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, 
    dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
    
      
        - “
n-bis) 
        - gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, 
        di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale 
        sull’incremento di valore degli immobili.”;
 
      
    
     
    - nell’articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, 
    dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    
      
        - “
i-bis) 
        - il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di 
        bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale 
        sull’incremento di valore degli immobili. L’attestato o la quietanza di 
        versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi 
        e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto 
        dall’articolo 27, comma 3.”;
 
      
    
     
    - nell’articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La 
    dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all’articolo 29, 
    comma 1, lettere a), b), c) e nbis), o non è corredata dai documenti 
    indicati nell’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle 
    successive lettere da c) a i-bis) ove ne ricorrano i presupposti.”;
 
    - nell’articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    
      
        - “
1-bis. 
        - Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva 
        o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, 
        gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell’articolo 
        31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, 
        di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale 
        sull’incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere 
        effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
        previsto dall’articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
        concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli 
        uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite 
        il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all’ultima 
        residenza del defunto o, se questa era all’estero o non è nota, al concessionario 
        del servizio per la riscossione di Roma.”; 
 
      
    
     
  
  
    - e-bis.
 
    - nell’articolo 56, riguardante la determinazione dell’imposta sulle donazioni, 
    al comma 5, le parole: “e le detrazioni previste nell’articolo 26” sono sostituite 
    dalle seguenti: “
, e si detrae l’imposta comunale sull’incremento di valore 
    degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, 
    fino a concorrenza della parte dell’imposta proporzionale al valore dell’immobile 
    stesso”. 
  
   
  - 1-bis.
 
  - Le disposizioni di cui alla lettera ebis del comma 1 si applicano a decorrere 
  dal 29 marzo 1997.
 
  - Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, 
  approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti 
  modificazioni:
  
    - nell’articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è 
    sostituito dal seguente:
    
      
        - “
3. 
        - La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta 
        nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione 
        di successione con l’indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta 
        ipotecaria.”; 
 
      
    
     
    - nell’articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      
        - “
3-bis. 
        - Se l’imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non 
        è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, 
        si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell’ammontare 
        non corrisposto.”; 
 
      
    
     
    - nell’articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le 
    seguenti modificazioni:
      - al comma 2, dopo la parola: “formalità” sono aggiunte le seguenti: “
, 
      salvo quanto disposto dall’articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle 
      disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato 
      con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.”; 
      - dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      
        
          - “2-bis.
 
          - Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, 
          provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi 
          e dai legatari nell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 
          33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta 
          sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 
          1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici 
          liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei 
          termini di cui all’articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 
          del 1990.”;
 
        
      
       
    
     
    - nell’articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 
    4, dopo le parole: “ufficio del registro” sono inserite le seguenti: “
e 
    versate direttamente dagli eredi e dai legatari”. 
  
   
  - In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 
  ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto 
  prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato 
  il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, 
  una imposta, sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, 
  pari all’uno per cento del loro valore complessivo alla data dell’apertura della 
  successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L’imposta non si detrae 
  da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto 
  liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all’articolo 
  18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta 
  sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli 
  articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del decreto 
  legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l’accertamento, 
  la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
  applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L’imposta 
  sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 
  2003.
 
  - Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte 
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali 
  pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di 
  cui all’articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle 
  successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 
  346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo 
  assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 33, comma 1-bis), del decreto 
  legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera e), è prorogato di 
  tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata 
  in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati 
  gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono 
  tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto 
  articolo 33, comma 1-bis, con esclusione dell’imposta sostitutiva di quella comunale 
  sull’incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell’imposta 
  comunale sull’incremento di valore degli immobili. Nell’attestato di versamento, 
  da presentare all’ufficio del registro entro trenta giorni dall’avvenuto pagamento 
  con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati 
  gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.
 
  - La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall’ufficio 
  del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata 
  in vigore del presente decreto.
 
  - Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione 
  e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.
 
  - Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente 
  articolo.
 
 
Art. 12
Disposizioni per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria e delle attività 
di contrasto dell’evasione fiscale
  - A decorrere dall’anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti 
  indicata nel comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita 
  nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito 
  dell’attività di accertamento tributario.
 
  - Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, 
  da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato 
  al personale dell’amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno 
  conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in 
  attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli 
  articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
  29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni 
  sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, 
  sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le 
  risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all’apporto recato dall’ufficio 
  medesimo all’attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento 
  degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.
 
  - Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei 
  compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell’amministrazione 
  finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità 
  e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale 
  non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina 
  introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime 
  funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il 
  conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti 
  appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale 
  di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
 
  - All’onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per 
  l’anno 1997, in lire 77 miliardi per l’anno 1998 e in lire 92 miliardi per l’anno 
  1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.
 
 
Art. 13
Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali
  - Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’articolo 2195, 
  comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale 
  sull’importo delle spese per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo, 
  ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia 
  , secondo le modalità di cui al presente articolo.
 
  - Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale 
  secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l’anno 1997 per l’erogazione 
  delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l’agevolazione è riconosciuta 
  secondo l’ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al 
  presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse 
  attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza 
  di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti 
  regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati 
  presentano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato una dichiarazione 
  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile del progetto 
  di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta 
  dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei 
  conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti o da un 
  professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, in quello dei 
  ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché 
  la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo 
  albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie 
  ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell’industria, del 
  commercio e dell’artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.
 
  - Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato rende nota la 
  data dell’accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato 
  accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni 
  per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili 
  ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
  può, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
  italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.
 
  
  - 3-bis.
 
  - Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni 
  di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
  Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l’iscrizione 
  a ruolo, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della 
  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta 
  nonché dei relativi interessi e sanzioni.
 
  
  - Con uno o più regolamenti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’università 
  e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla 
  data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 
  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione 
  e in particolare:
  
    - le tipologie di spesa ammissibili;
 
    - l’entità e la modulazione dell’agevolazione concedibile, per tipologia di 
    spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei 
    limiti previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia di trasferimenti 
    statali alle imprese, nonché dell’incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto 
    alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;
 
    - la definizione delle condizioni e dei criteri per l’accesso automatico all’agevolazione 
    tramite la dichiarazione di cui al comma 2;
 
    - i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell’agevolazione;
 
    - i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità d restituzione.
 
  
   
  - Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all’articolo 
  14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 
  e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalità di cui al 
  comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti 
  al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta 
  dall’articolo 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
  - All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari al lire 350 
  miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione 
  per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della 
  legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:
    - Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge 
    n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: -- 
    100 miliardi;
 
    - Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro 
    straordinario): -- 200 miliardi;
 
    - Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): 
    -- 50 miliardi.
 
  
   
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Art. 13-bis
Norme in materia di variazioni dell’imponibile e dell’imposta in materia di IVA
  - Nell’articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
  26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: “dell’avvio”, introdotte dall’articolo 
  2, comma 1, lettera c-bis), del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
 
  - La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure 
  in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.
 
Art. 14
Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio
  - Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate 
  all’erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito 
  pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria 
  in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. 
  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 
  da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
  sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.
 
  - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.
 
Art. 15
Entrata in vigore
  - Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
  per la conversione in legge.
 
Si omette il testo dell’allegato
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