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Decreto dei Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 agosto 1999

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Decreto 4 Agosto 1999

Determinazione di particolari disposizioni di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1999 - Serie Generale - n. 197

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto con

il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

e con

il Ministro dei Lavori Pubblici

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n° 104, di attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n° 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, che stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n° 104; 
Visto l’art. 3, comma 109, della legge n° 662/1996 che reca le modalità di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche non ricomprese nell’ambito di applicazione della legge n° 560/1993;
Visto l’art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n° 140, che prevede che, nel caso di vendita frazionata degli immobili il soggetto acquirente si impegni a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all’art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n° 662;
Ritenuto di dover provvedere a determinare particolari disposizioni che tutelino in caso di dismissione, i conduttori di beni ad uso abitativo in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di cui all’art. 3 della legge n° 104/1992;

Decreta:

Art. 1

  1. Destinatari della particolari disposizioni di tutela, di cui all’art. 2, in caso di dismissioni di beni ad uso abitativo, sono i conduttori con nuclei familiari in cui é presente un soggetto portatore di handicap ed i conduttori che versano in condizioni di disagio sia economico che sociale.
  2. Le condizioni di disagio sociale riguardano i conduttori:
    • ultrasessantacinquenni;
    • con 5 o più figli a carico;
    • iscritti nelle liste di mobilità;
    • titolari di trattamenti di disoccupazione o di integrazione salariale;
    • costituenti giovani coppie, anche di fatto, che non abbiano superato i 35 anni di età.
  3. Le condizioni di disagio economico sono costituite dal possesso di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, aumentato del 20%

Art. 2

  1. Nel caso di alienazioni di beni ad uso abitativo con pagamento dilazionato del prezzo, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo numero 104/1996, oltre alle misure di sostegno già previste dall’art. 6, comma 8 del predetto decreto, deve essere garantita alle categorie di conduttori indicate nell’art. 1, qualora interessati all’acquisto dell’alloggio da essi occupato, una dilazione dell’anticipo del prezzo di vendita, che non pregiudichi, comunque, il valore attualizzato.
  2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione all’acquisto, alle medesime categorie di conduttori, in alternativa al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 109, lettera b), della legge n° 662/1996, deve essere assicurata la sostituzione dell’alloggio locato con altro, adeguato alle esigenze del nucleo familiare, con determinazione del canone in base alla normativa applicabile al precedente contratto di locazione.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale: Salvi
Il Ministro del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica:  Amato
Il Ministro dei lavori pubblici:  Micheli

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