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Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Decreto 6 febbraio 2004

Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
di concerto con
L’Agenzia del Demanio

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», ed in particolare gli articoli 6 e 7;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 274 del 25 novembre 2003 e in particolare l’art. 27 del medesimo decreto-legge;
Vista l’indifferibilità ed urgenza di procedere a termini di legge all’emanazione del decreto di cui al comma 9 dell’art. 27 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
 

Decreta:

Art. 1

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili di pertinenza delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico, oggetto di verifica relativamente alla sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Art. 2

  1. Al fine di consentire la verifica, i soggetti indicati all’art. 1 identificano gli immobili e ne descrivono la consistenza, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali, il cui tracciato è indicato all’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

  2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel già citato allegato A del presente decreto.

Art. 3

  1. In fase di prima applicazione del presente decreto e comunque entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le competenti filiali dell’Agenzia del demanio trasmettono alle soprintendenze regionali del Ministero per i beni e le attività culturali un primo elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, unitamente alle relative schede descrittive, redatti secondo le indicazioni di cui al precedente art. 2.
  2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica dei successivi elenchi, corredati delle relative schede descrittive, saranno concordati tra le amministrazioni firmatarie del presente decreto.
  3. Le competenti filiali dell’Agenzia del demanio inseriscono esclusivamente sul sito Web del Ministero per i beni e le attività culturali i dati dell’allegato A relativi agli immobili, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle soprintendenze regionali, secondo modalità che prevedano l’avviso di ricevimento.

Art. 4

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono estese anche ai procedimenti di verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico relativi agli immobili appartenenti alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico.
  2. Le soprintendenze regionali definiscono i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi con i soggetti indicati al comma 1, tramite accordi sottoposti all’approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 5

  1. I soggetti richiedenti hanno pari titolo ad accedere all’archivio informatico relativamente ai beni di propria pertinenza; le modalità tecnico operative di accesso sono definite nell’allegato A.

Roma, 6 febbraio 2004

Il direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali
Cecchi

Il direttore generale dell’Agenzia del demanio
Spitz

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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