Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento
Ordinario n. 181
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003 - Supplemento Ordinario n. 181
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Titolo I
Disposizioni per favorire lo sviluppo
Capo I
Innovazione e ricerca
omissis
Titolo II
Correzione dell’andamento dei conti pubblici
Capo I
Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili
omissis
Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici
- Al comma 3 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell’articolo
6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori
delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del
comma 1 dell’articolo 2.».
- Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è
inserito il seguente:
«3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari
ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l’acquisto in
forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7.
Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti
di cui al comma 1.
».
- 2-bis.
- Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo,
è inserito il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente
comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il
rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al comma
1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato
rinnovato.
- Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle
unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli
affittuari dei terreni».
- Alla fine del comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i medesimi immobili è concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano
almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità residenziali complessive
dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al
primo periodo fino a un massimo dell’8 per cento. La modalità di applicazione
degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
- Al comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali
sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia.».
- All’articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di concerto con l’».
- Al primo periodo del comma 14 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale
non di pregio ai sensi del comma 13».
- Dopo il comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è
aggiunto il seguente:
«17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17
non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità
immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell’articolo 3 che risultano
libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte
dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al
comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti.
Ai fini dell’acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni
e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni,
anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura
di evidenza pubblica.».
- Al comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole:
«Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma
13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati
in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà
di acquisto.».
- 9-bis.
- Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili
di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia del demanio, con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere
a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia
Spa Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma
1 dell’articolo 29 del presente decreto.
- 10. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito
il seguente:
«6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica
dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell’articolo
43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell’articolo
5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo,
sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate,
direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui
al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi
alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale
degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni
effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa
in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare,
al miglioramento della sicurezza dell’esercizio. Le previsioni di cui ai primi
due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente
articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente
dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni».
- All’articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall’articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l’ultimo
periodo, il seguente: «Alle cessioni dei crediti effettuate nell’ambito di operazioni
di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge
ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello Stato, non si applicano
gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
- 11-bis.
- E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di
interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati
nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
- 11-ter.
- All’onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 11-quater.
- Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla
legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se
ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo
quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali
alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico
in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si trovino in una delle seguenti situazioni:
-
- sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze
abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri
di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio
1997, n. 253;
- sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
- sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente
a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
- 11-quinquies.
- Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge
n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta
solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità
per l’occupazione dell’alloggio.
- 11-sexies.
- Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili
di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo
stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere
alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato
con la legge di bilancio.
- 11-septies.
- E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003, da trasferire
al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.
All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
omissis
Art. 28
Cessione terreni
- 1
- Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo
di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto
agli affittuari il diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi con le modalità
e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori
diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto,
è concesso l’ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle
previste dal presente comma e determinate con i criteri di cui al comma 1. Gli
affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto
dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla
Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime
di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni
usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
- 1-bis
- All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti di cui
al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa,
gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione
da parte dei soggetti che ne sono titolari»;
- al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono inserite
le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l’irregolarita»,
sono inserite le seguenti: «dell’affitto o»;
- al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I terreni e le
unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali
gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per
l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura
competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
- al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di», sono inserite
le seguenti: «affitto o»;
- al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «In caso di cessione», sono
inserite le seguenti: «agli affittuari o».
Art. 29
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
- 1
- Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per
l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione
del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili
con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il
valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale
del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati,
a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici
pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per
i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell’articolo 27 del
presente decreto, l’inesistenza dell’interesse culturale. La vendita fa venire
meno l’uso governativo, ovvero l’uso pubblico e l’eventuale diritto di
prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano
le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo
articolo 3. Per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita
degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro,
è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4,
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario
2003, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente
periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all’articolo 29, comma
4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa
per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la
rimanente parte delle risorse stanziate per l’anno 2000 e non impegnate al termine
dell’esercizio finanziario 2003 è destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del
Corpo. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di
base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del
fondo è determinato con la legge di bilancio.
- 1-bis.
- Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi
15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal
3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo
30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell’articolo
81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di
valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai
soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994,
la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli
strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo
svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione,
la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte
I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari
- 1.
- Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione
del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo
del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società
di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili
di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia
e delle finanze, attraverso l’Agenzia del demanio, delle regioni, delle province,
e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui
gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro
centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia del demanio dell’individuazione
dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell’economia e delle finanze,
mediante l’Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L'Agenzia del
demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite
procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite
ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di
concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato
individuati dall’Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni
territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte
alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica
il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale,
intercorrenti tra l’Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana
sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi
e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione
degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli
azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di
programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle
esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa
con le regioni e gli enti locali interessati. I predetti programmi prevedono
una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti
indicati nei primi due periodi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
- 2.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio,
può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane
e dai comuni, ai sensi dell’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento
immobili di proprietà dello Stato.
- 2-bis.
- Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia
del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di
garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi
del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il
personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione irrevocabile
per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra
pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di
approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale
opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non
venga revocata. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I dipendenti in servizio all’atto
della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico
e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per
il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a
detta data.».
Art. 31
Fondi di investimento immobiliare
- Per l’anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi
derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate
mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro
il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata,
alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all’1 per cento
del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato
in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente
al valore netto del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, sul quale è stata assolta l’imposta sostitutiva. Il
pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria,
computandolo in diminuzione del versamento dell’imposta sostitutiva dell’1 per
cento. Il pagamento non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria.
- La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non
residenti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239.
Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione
dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
- Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, di
cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
- La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale
ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze
delle autonomie locali sul governo del territorio.
- Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo
sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
- Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le
regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
- Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche
di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio,
attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni
di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
- Al comma 1 dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali
e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato
su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
».
- All’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso
il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati,
la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli
enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro
mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi,
previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di
adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
».
- Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione
di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati
da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo
edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali,
è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del
territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale
oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo
priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui
al decreto Ministro dei lavori pubblici dell’8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all’articolo
120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche
in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
- Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del
territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni
di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel
programma. Su tali aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo
di interventi e le relative modalità di attuazione.
- Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione
delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni
architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione
paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate
da ricomprendere nel programma.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di
rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per
la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni,
senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere
abusive anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche
e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente
quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un
periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori
degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei
tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintegro
alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del
bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
- Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno
dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio. Il
Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di
cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità
di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute
nei rapporti di cui all’articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una
somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
- Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti
parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato
al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite
dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà
dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera
ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo
appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
- La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello
Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro
il 31 marzo 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente,
corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma dovuta a titolo
di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i
parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito edilizio di cui ai
commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia
della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo frazionamento.
- La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale
dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole
degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di
passaggio.
- Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata
al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
- Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione
da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione
della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria
sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto
pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
- Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è
determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente
decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente,
il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
- 19-bis.
- Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile
dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo
di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle
aree sulle quali insistono le opere medesime.
- Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera
sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato
a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro
il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di
un canone commisurato ai valori di mercato.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni
annui di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
- Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella
misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
- Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro
di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni,
in base alla valenza turistica delle stesse.
- Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree
demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di
euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il
Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione
delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
- Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano
altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per
singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione
che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
- Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato
1:
- numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando
quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo,
nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo
32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità
per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
- Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
- siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza
definitiva, per i delitti di cui all’articolo 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
- non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto
alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio
2003;
- non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà
dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni
di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
- siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base
di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici;
- siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
- fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo
3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su
aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco.
Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di
elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero
dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo
decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
- siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo,
di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza
dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate
ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla
data di entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono
da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo
39.
- Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona
imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione.
Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi
edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati.
Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel
certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente
deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’ articolo
46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui
agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
- Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo
giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente
il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui
al comma 29.
- Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione
ai diritti dei terzi.
- La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione
del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata
al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente
alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35.
- Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo
al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne,
tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini
dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione
di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo
edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
- Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto
dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale
gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria
possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni
comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio
o in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire
in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali,
possono detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto.
Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità
di attuazione.
- La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 47,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
- qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata
sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica
delle opere eseguite;
- ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
- La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio,
l’oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla
data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso
il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o
al rimborso spettante.
- Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione
di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta
comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30
settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data
senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a
titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione
dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente
inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate
alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
- La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonche'
le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente
decreto.
- Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto
dai commi 13, 14 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
- Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti
e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie.
Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato
dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino
ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo
2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria
connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare
i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere
oltre l’orario di lavoro ordinario.
- Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate
ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse
a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune
interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione del presente comma.
- All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate
da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità
tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento,
alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità
ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi
inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo
edilizio».
- L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). -
- Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del
titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti
a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle
suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che
non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
- Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
- in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo
35;
- in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
- in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile
1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile
1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190,
e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico.
- Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano
le disposizioni dell’articolo 33.
- Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto
previsto dall’articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la
soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o
alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria.
- Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali,
in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della
concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità
dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste
dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la
costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici,
viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine
di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso
del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni
oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un
massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni
previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia
del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria
ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della
costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al
momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato
con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima
di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal
versamento dell’importo come sopra determinato.
- Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’articolo
21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà
dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia
del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
- Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo
si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380
».
- 43-bis.
- Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione
delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano
alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
- All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l’inizio» sono inserite le seguenti: «o
l’esecuzione».
- All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni
e integrazioni» sono inserite le seguenti: «
, nonché in tutti i casi di
difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
».
- All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere
abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti
aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate
su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle
disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità
preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento
dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative
di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
- Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
- (Soppresso).
- (Soppresso).
- 49-bis.
- All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente
agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi
successivi a quello terminale, sempreché l’impegno formale venga assunto entro
il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio».
- 49-ter.
- L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre
di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto
l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non
ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi
e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al
comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e
regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni
da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari
e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale,
il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione
dell’immobile. 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi
di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento
della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione
al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e
gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro della difesa
».
- 49-quater.
- All’articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività
edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione
di comunicare al sindaco del comune ove e ubicato l’immobile le richieste di
allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi,
ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla
prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza
di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da
euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti
del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione
dei contratti
».
- Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti
stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di
euro, per l’anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all’entrata
del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante
parte degli oneri relativi all’anno 2006 si provvede con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
omissis
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