Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell’andamento dei conti pubblici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003 - Supplemento 
Ordinario n. 181
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge 
di conversione
Legge di conversione
Art. 1
  - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per 
  favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, è 
  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
Testo del decreto-legge coordinato con la 
legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 
2003 - Supplemento Ordinario n. 181
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi
  
Titolo I
Disposizioni per favorire lo sviluppo
Capo I
Innovazione e ricerca
omissis
Titolo II
Correzione dell’andamento dei conti pubblici
Capo I
Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili
omissis
Art. 26
Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici
  - Al comma 3 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in 
  fine, il seguente periodo: «Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell’articolo 
  6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori 
  delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del 
  comma 1 dell’articolo 2.».
 
  - Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è 
  inserito il seguente:
    «3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari 
    ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l’acquisto in 
    forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. 
    Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti 
    di cui al comma 1.».
   
  - 2-bis.
 
  - Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, 
  è inserito il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente 
  comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato 
  ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il 
  rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, 
  successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al comma 
  1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato 
  rinnovato.
 
  - Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 
  2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
  410, dopo le parole: «ad uso residenziale», sono inserite le seguenti: «, delle 
  unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonche' in favore degli 
  affittuari dei terreni».
 
  - Alla fine del comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, 
  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
  410, sono aggiunte le seguenti parole: «Per i medesimi immobili è concesso, in 
  favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano 
  almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità residenziali complessive 
  dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al 
  primo periodo fino a un massimo dell’8 per cento. La modalità di applicazione 
  degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.».
 
  - Al comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, 
  in fine, le seguenti parole: «, che si trovano in stato di degrado e per i quali 
  sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di 
  ristrutturazione edilizia.».
 
  - All’articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 
  2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 
  410, sono soppresse le seguenti parole: «Osservatorio sul patrimonio immobiliare 
  degli enti previdenziali, di concerto con l’».
 
  - Al primo periodo del comma 14 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 
  2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, 
  n. 410, dopo la parola: «immobili», sono aggiunte le seguenti: «ad uso residenziale 
  non di pregio ai sensi del comma 13».
 
  - Dopo il comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è 
  aggiunto il seguente:
  «17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 
  non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità 
  immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell’articolo 3 che risultano 
  libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte 
  dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al 
  comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. 
  Ai fini dell’acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni 
  e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, 
  anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura 
  di evidenza pubblica.». 
  - Al comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: 
  «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 
  13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano 
  manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata 
  con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati 
  in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà 
  di acquisto.».
 
  - 9-bis.
 
  - Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili 
  di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica 
  in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia del demanio, con decreto 
  del Ministero dell’economia e delle finanze, può essere autorizzata a vendere 
  a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia 
  Spa Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 
  1 dell’articolo 29 del presente decreto.
 
  - 10. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito 
  il seguente:
  «6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica 
  dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell’articolo 
  43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell’articolo 
  5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' i beni acquisiti ad altro titolo, 
  sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, 
  direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui 
  al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi 
  alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale 
  degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni 
  effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa 
  in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare, 
  al miglioramento della sicurezza dell’esercizio. Le previsioni di cui ai primi 
  due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente 
  articolo, si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente 
  dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni». 
  - All’articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito 
  dall’articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con 
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l’ultimo 
  periodo, il seguente: «Alle cessioni dei crediti effettuate nell’ambito di operazioni 
  di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge 
  ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello Stato, non si applicano 
  gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
 
  - 11-bis.
 
  - E' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 
  e 2005, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di 
  interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati 
  nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano.
  
 
  - 11-ter.
 
  - All’onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno 
  degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 
  dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito 
  dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato 
  di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo 
  scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri 
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
  - 11-quater.
 
  - Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 
  settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
  2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla 
  legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se 
  ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo 
  quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, ne' classificati quali 
  alloggi di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico 
  in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi 
  che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
  si trovino in una delle seguenti situazioni:
 
  - 
  
    - sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze 
    abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri 
    di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 
    1997, n. 253;
 
    - sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
 
    - sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente 
    a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
 
  
   
  - 11-quinquies.
 
  - Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 
  n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta 
  solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità 
  per l’occupazione dell’alloggio.
  
  
   
  - 11-sexies.
 
  - Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili 
  di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo 
  stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere 
  alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell’economia 
  e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
  variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato 
  con la legge di bilancio.
 
  - 11-septies.
 
  - E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003, da trasferire 
  al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. 
  All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2003, 
  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
  fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di 
  base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero 
  dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando 
  l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle 
  finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni 
  di bilancio.».
 
omissis
Art. 28
Cessione terreni
  - 1
 
  - Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in 
  fine, il seguente periodo: «Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo 
  di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto 
  agli affittuari il diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi con le modalità 
  e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli affittuari coltivatori 
  diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, 
  è concesso l’ulteriore abbattimento di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle 
  previste dal presente comma e determinate con i criteri di cui al comma 1. Gli 
  affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto 
  dei terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla 
  Commissione europea con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 
  2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime 
  di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio 
  1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni 
  usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento 
  della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
 
  - 1-bis
 
  - All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti 
  modificazioni:
    - al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I decreti di cui 
    al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, 
    gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione 
    da parte dei soggetti che ne sono titolari»;
 
    - al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dei conduttori» sono inserite 
    le seguenti: «e degli affittuari dei terreni» e, dopo le parole: «l’irregolarita», 
    sono inserite le seguenti: «dell’affitto o»;
 
    - al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I terreni e le 
    unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali 
    gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per 
    l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura 
    competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 
    1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5»;
 
    - al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: «dei canoni di», sono inserite 
    le seguenti: «affitto o»;
 
    - al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: «In caso di cessione», sono 
    inserite le seguenti: «agli affittuari o».
 
  
   
Art. 29
Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici
  - 1
 
  - Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per 
  l’anno 2004 attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione 
  del patto di stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili 
  con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già determinato il 
  valore di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale 
  del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, 
  a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici 
  pubblici non assoggettati alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio 
  culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero per 
  i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell’articolo 27 del 
  presente decreto, l’inesistenza dell’interesse culturale. La vendita fa venire 
  meno l’uso governativo, ovvero l’uso pubblico e l’eventuale diritto di 
  prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si applicano 
  le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 
  25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
  2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo 
  articolo 3. Per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita 
  degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50 milioni di euro, 
  è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
  in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione 
  degli immobili stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia 
  e delle finanze, delle risorse di cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, 
  della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 
  2003, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con 
  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente 
  periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
  10 novembre 1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all’articolo 29, comma 
  4, della legge n. 28 del 1999, affidate al citato fondo sono destinate alla spesa 
  per i canoni di locazione di immobili per il Corpo della Guardia di finanza; la 
  rimanente parte delle risorse stanziate per l’anno 2000 e non impegnate al termine 
  dell’esercizio finanziario 2003 è destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie 
  finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del 
  Corpo. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di 
  base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia 
  e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche con 
  evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni 
  parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del 
  fondo è determinato con la legge di bilancio.
 
  - 1-bis.
 
  -  Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 
  15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 
  3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 
  30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al 
  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell’articolo 
  81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
  n. 616, e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di 
  valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai 
  soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato 
  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, 
  la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli 
  strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo 
  svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, 
  la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte 
  I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 
 
Art. 30
Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari
  - 1.
 
  - Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione 
  del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo 
  del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società 
  di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico 
  delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 
  18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili 
  di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia 
  e delle finanze, attraverso l’Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, 
  e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui 
  gli enti preposti non abbiano provveduto alla costituzione di tali società entro 
  centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia del demanio dell’individuazione 
  dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell’economia e delle finanze, 
  mediante l’Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L'Agenzia del 
  demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite 
  procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite 
  ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di 
  concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato 
  individuati dall’Agenzia del demanio d'intesa con i comuni, le province e le regioni 
  territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte 
  alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica 
  il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice 
  civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, 
  intercorrenti tra l’Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana 
  sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi 
  e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione 
  degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli 
  azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto 
  del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di 
  programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle 
  esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa 
  con le regioni e gli enti locali interessati. I predetti programmi prevedono 
  una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai soggetti 
  indicati nei primi due periodi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 
  settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
  2001, n. 410.
 
  - 2.
 
  - Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, 
  può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane 
  e dai comuni, ai sensi dell’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
  degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
  successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento 
  immobili di proprietà dello Stato.
 
  - 2-bis.
 
  -  Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia 
  del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di 
  garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi 
  del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del presente decreto, il 
  personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione irrevocabile 
  per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra 
  pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di 
  approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L'eventuale 
  opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 
  3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non 
  venga revocata. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, 
  dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I dipendenti in servizio all’atto 
  della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico 
  e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il 
  personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata 
  in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per 
  il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a 
  detta data.».
 
 
Art. 31
Fondi di investimento immobiliare
  - Per l’anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi 
  derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate 
  mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro 
  il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, 
  alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all’1 per cento 
  del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato 
  in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente 
  al valore netto del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 
  settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 
  2001, n. 410, sul quale è  stata assolta l’imposta sostitutiva. Il 
  pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, 
  computandolo in diminuzione del versamento dell’imposta sostitutiva dell’1 per 
  cento. Il pagamento non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria.
 
  - La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non 
  residenti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, 
  n. 239.
 
 
Art. 32
Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione 
dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché  per la definizione 
degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
  - Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, di 
  cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria 
  delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
 
  - La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale 
  ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
  in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
  6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato 
  dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze 
  delle autonomie locali sul governo del territorio.
 
  - Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo 
  sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
 
  - Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale 
  e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
  - Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le 
  regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione 
  della presente normativa e per il coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, 
  n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con l’articolo 39 della 
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
 
  - Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche 
  di riqualificazione urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio, 
  attivate dalle regioni ai sensi del comma 33 è destinata una somma di 10 milioni 
  di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 
  2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la 
  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
  1997, n. 281, sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.
 
  - Al comma 1 dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
  è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  
    «c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra 
    dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali 
    e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli 
    organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato
    su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delle 
    infrastrutture e dei trasporti.».
   
  - All’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
  2000, n. 267, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  
    «2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso 
    il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, 
    la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli 
    enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di quattro 
    mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, 
    previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di 
    adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto 
    inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.».
   
  - Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione 
  di risorse private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati 
  da consistente degrado economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo 
  edilizio, da attuare anche attraverso il recupero delle risorse ambientali e culturali, 
  è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di 
  euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture 
  e dei trasporti di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del 
  territorio e per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta 
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la 
  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 
  28 agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale 
  oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo 
  priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui 
  al decreto Ministro dei lavori pubblici dell’8 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento 
  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, e di cui all’articolo 
  120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  Su tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con 
  i soggetti pubblici interessati, predispone un programma di interventi, anche 
  in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della legge 28 febbraio 
  1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.
 
  - Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del 
  territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni 
  di euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 
  2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da 
  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto 
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel 
  programma. Su tali aree, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 
  d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo 
  di interventi e le relative modalità di attuazione.
 
  - Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione 
  delle aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto 
  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è destinata una somma di 10 milioni di 
  euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con 
  il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro 
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa 
  con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
  1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni 
  architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione 
  paesaggistica, dopo aver individuato, d'intesa con le regioni, le aree vincolate 
  da ricomprendere nel programma. 
 
  - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa 
  depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 
  50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di 
  rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere abusive, per 
  la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 
  27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
  n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, comma 55, della 
  legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del testo unico di 
  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, 
  senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere 
  abusive anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche 
  e amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente 
  quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un 
  periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto 
  del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle 
  infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori 
  degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione 
  comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 
  26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei 
  tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell’interno provvede al reintegro 
  alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del 
  bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
 
  - Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno 
  dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei 
  trasporti, fanno capo all’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio. Il 
  Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un sistema informativo 
  nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di 
  cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, 
  dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture 
  e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità 
  di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute 
  nei rapporti di cui all’articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della 
  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attività è destinata una 
  somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno 
  degli anni 2005 e 2006.
 
  - Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti 
  parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, 
  nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo 
  abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente è subordinato 
  al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite 
  dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà 
  dell’area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera 
  ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo 
  appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
 
  - La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello 
  Stato alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il 
  riconoscimento al diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al 
  demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro 
  il 31 marzo 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, 
  corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma dovuta a titolo 
  di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i 
  parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo 
  comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere 
  allegata, in copia, la documentazione relativa all’illecito edilizio di cui ai 
  commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia 
  della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo frazionamento.
 
  - La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile 
  ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al 
  demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale 
  dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
  Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole 
  degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento 
  dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di 
  passaggio. 
 
  - Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 
  febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al 
  patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul 
  suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata 
  al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
 
  - Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile 
  dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della 
  filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione 
  da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato 
  dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione 
  della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria 
  sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto 
  pagamento della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
 
  - Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è 
  determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente 
  decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, 
  il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
 
  - 19-bis.
 
  - Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile 
  dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in 
  sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili per un periodo 
  di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita delle 
  aree sulle quali insistono le opere medesime.
 
  - Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera 
  sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato 
  a cura della filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro 
  il 31 dicembre 2006, previa presentazione della documentazione di cui al comma 
  18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di 
  un canone commisurato ai valori di mercato.
 
  - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
  con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni 
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni 
  annui di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
 
  - Dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati nella 
  misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e 
  della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento.
 
  - Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro 
  di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, 
  in base alla valenza turistica delle stesse.
 
  - Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree 
  demaniali è autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di 
  euro per l’anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  L'Agenzia del demanio, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei 
  trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il 
  Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente 
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
  Bolzano predispone un programma di interventi volti alla riqualificazione 
  delle aree demaniali. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle 
  infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
  finanze.
 
  - Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
  e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 
  39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, 
  nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate 
  entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto 
  superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in 
  alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano 
  altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative 
  a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750  metri cubi per 
  singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione 
  che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
 
  - Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 
  1:
    - numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando 
    quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, 
    nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 
    32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
 
    - numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 
    32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da 
    emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
    decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità 
    per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
 
  
   
  - Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 
  1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
    - siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza 
    definitiva, per i delitti di cui all’articolo 416-bis, 648-bis 
    e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;
 
    - non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto 
    alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza 
    del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata 
    nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 
    2003;
 
    - non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà 
    dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni 
    di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
 
    - siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base 
    di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle 
    falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle 
    aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della 
    esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo 
    edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 
    urbanistici;
 
    - siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti 
    aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai 
    sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
    490;
 
    - fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente 
    dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 
    3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo 
    abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su 
    aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. 
    Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di 
    elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero 
    dell’interno, che le aree interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo 
    decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
 
    - siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, 
    di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza 
    dello Stato ed alle esigenze della navigazione marittima, quali identificate 
    ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del decreto del Presidente della 
    Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
  
   
  - I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla 
  data di entrata in vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, 
  e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono 
  da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le 
  disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 
  39.
 
  - Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona 
  imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis 
  e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla 
  sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. 
  Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi 
  edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. 
  Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel 
  certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente 
  deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’ articolo 
  46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
  2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui 
  agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
 
  - Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca 
  ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente 
  ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo 
  giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria 
  sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del terzo acquirente 
  il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui 
  al comma 29.
 
  - Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione 
  ai diritti dei terzi.
 
  - La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione 
  del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata 
  al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente 
  alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al 
  comma 35.
 
  - Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
  decreto, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo 
  al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, 
  tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della 
  misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini 
  dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione 
  di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo 
  edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 
  28 febbraio 1985, n. 47.
 
  - Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto 
  dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale 
  gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria 
  possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento. Le amministrazioni 
  comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori 
  sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
  primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione 
  igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio 
  o in forme consortili, nell’ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire 
  in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel rispetto dell’articolo 
  2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e 
  integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, 
  possono detrarre dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione 
  degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. 
  Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 
  47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità 
  di attuazione.
 
  - La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    - dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 47, 
    comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
    dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale 
    risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo 
    edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
 
    - qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata 
    sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un 
    tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica 
    delle opere eseguite;
 
    - ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
 
  
   
  - La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, 
  l’oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla 
  data da cui risulta il suddetto pagamento,  producono gli effetti 
  di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso 
  il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o 
  al rimborso spettante.
 
  - Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione 
  di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta 
  comunale degli immobili di cui al  decreto legislativo 30 dicembre 
  1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento 
  dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30 
  settembre 2004, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data 
  senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a 
  titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l’oblazione 
  dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente 
  inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate 
  alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 
  e all’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
  2001, n. 380.
 
  - La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonche' 
  le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente 
  decreto.
 
  - Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto 
  dai commi 13, 14 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
 
  - Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti 
  e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati 
  dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. 
  Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato 
  dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino 
  ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 
  2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria 
  connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare 
  i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere 
  oltre l’orario di lavoro ordinario.
 
  - Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate 
  ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 
  1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 
  1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse 
  a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 14, della 
  citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune 
  interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture 
  e dei trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le 
  modalità di applicazione del presente comma.
 
  - All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito 
  dal seguente:
  
    «4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate 
    da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità 
    tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, 
    alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
    e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità 
    ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi 
    inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo 
    edilizio». 
  
   
  - L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
  
    «Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). -
    
      - Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del 
      titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti 
      a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte 
      alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle 
      suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento 
      della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. 
      Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la 
      violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni 
      riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che 
      non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
 
      - Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere 
      insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
        - in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, 
        e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
        quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell’articolo 
        35;
 
        - in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione 
        ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le 
        previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
 
        - in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 
        1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 
        1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, 
        e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano 
        minaccia alla sicurezza del traffico.
 
      
       
      - Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano 
      le disposizioni dell’articolo 33.
 
      - Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto 
      previsto dall’articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 
      6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione 
      preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la 
      soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o 
      alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo 
      edilizio in sanatoria.
 
      - Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, 
      in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della 
      concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità 
      dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste 
      dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la 
      costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, 
      viene espressa dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine 
      di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso 
      del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni 
      oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un 
      massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni 
      previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia 
      del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria 
      ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, 
      n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all’epoca della 
      costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla variazione dell’indice 
      ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al 
      momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato 
      con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima 
      di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal 
      versamento dell’importo come sopra determinato.
 
      - Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’articolo 
      21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della 
      autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà 
      dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall’Agenzia 
      del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
 
      - Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo 
      si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
      6 giugno 2001, n. 380
 
».
 
    
  
  
  - 43-bis.
 
  - Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione 
  delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano 
  alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi. 
 
  - All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
  2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l’inizio» sono inserite le seguenti: «o 
  l’esecuzione».
 
  - All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
  2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni 
  e integrazioni» sono inserite le seguenti: «
, nonché in tutti i casi di 
  difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici». 
  - All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
  2001, n. 380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le opere 
  abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti 
  aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai 
  sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
  490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate 
  su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle 
  disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 
  490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità 
  preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento 
  dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative 
  di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
 
  - Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.
 
  - (Soppresso).
 
  - (Soppresso).
 
  - 49-bis.
 
  - All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
  modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali spese, limitatamente 
  agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi 
  successivi a quello terminale, sempreché l’impegno formale venga assunto entro 
  il secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio».
  
 
  - 49-ter.
 
  - L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
  6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
    «Art. 41 (Demolizione di opere abusive). - 1. Entro il mese di dicembre 
    di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto 
    l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso non 
    ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi 
    e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al 
    comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e 
    regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni 
    da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari 
    e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, 
    il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione 
    dell’immobile. 2. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi 
    di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento 
    della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione 
    al proprietario e al responsabile dell’abuso. 3. L'esecuzione 
    della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e 
    gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. 
    I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano 
    i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto 
    può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, 
    delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di 
    apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture 
    e dei trasporti ed il Ministro della difesa».
   
  - 49-quater.
 
  - All’articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente 
  comma:
  
    «3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività 
    edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai 
    funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione 
    di comunicare al sindaco del comune ove e ubicato l’immobile le richieste di 
    allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della 
    concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, 
    ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla 
    prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza 
    di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da 
    euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi 
    pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti 
    del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione 
    dei contratti».
   
  - Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti 
  stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di 
  euro, per l’anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal 
  presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti anni, all’entrata 
  del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali 
  di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante 
  parte degli oneri relativi all’anno 2006 si provvede con quota parte delle 
  entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze 
  è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
omissis
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