La presente Legge è stata modificata
dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326
Legge 23 novembre 2001, n. 410
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge di conversione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
-
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 novembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il Guardasigilli: CASTELLI
Testo del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351
(in G.U. - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2001)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi
Capo I
Disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico
Art. 1
Ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
- Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio,
di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma
2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Agenzia del demanio, con propri
decreti dirigenziali, individua, sulla base e nei limiti della documentazione
esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo
tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile.
- L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i
beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza
attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti
di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei
beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata
anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.
- I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni,
e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
- Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività
di trascrizione, intavolazione e voltura.
- Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso
ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni,
province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta, nonché ai
beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il
consenso dei proprietari.
Art. 2
Privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere
la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici
di cui all'articolo 1. Le società possono essere costituite anche con atto unilaterale
del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le
disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti
di cui al comma 2, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione
di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni
e diritti di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società
di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
- Le società costituite ai sensi del comma 1 effettuano le operazioni di cartolarizzazione,
anche in più fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.
Per ogni operazione sono individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento
dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I beni
così individuati, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione
di cartolarizzazione, dalle società ivi indicate nei confronti dello Stato e degli
altri enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore
diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti.
- Con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono disciplinati i casi in
cui i titoli emessi e i finanziamenti reperiti dalle società di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati
i termini e le condizioni della stessa.
- Alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106,
commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti
norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
- I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali
ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi
a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto
il collocamento anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi corrisposti
in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i
soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle società
di cui al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione ivi indicate,
non sono soggetti alle imposte sui redditi.
- Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte
sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni
di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti
e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le
formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,
nonché da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite
ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi
dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma
1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti
in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo
3. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.
Sono escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in
favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti
pubblici.
- Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto
compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione
dei crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare
può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati
nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e dagli altri soggetti
il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dei decreti
di cui al comma 1 dell'articolo 3. In tale caso le operazioni di riscossione non
sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al medesimo comma 6.
Art. 3
Modalità per la cessione degli immobili
- I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti
a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2
con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. L'inclusione nei decreti
produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti
sono determinati:
- il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo
a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale
residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;
- le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società
realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione
di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli,
il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse
dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;
- l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;
- la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi
in via convenzionale con criteri di remuneratività;
- le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.
- 1-bis.
- Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza
di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare
valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
- Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori
degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili
a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione
ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
- È riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto,
in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo
quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma
8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104.
- È riconosciuto il diritto dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo
annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a
decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità
immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione
del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto.
Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità
indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Per le unità immobiliari
occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della
sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e
prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.
- È riconosciuto il diritto di prelazione
in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per
il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio
dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge
ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva
ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1.
- I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento
dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del
nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze
del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione
spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui
conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione
del servizio di portineria.
- Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato
in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento
i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche
analoghe. Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello
residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno
esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior
offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate
dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui
al comma 5.
- Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse
quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano
in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari
libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore
esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità
immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
- La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e
unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione
ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società
aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura
competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1.
- I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi
straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001,
sono alienati con le modalità di cui al presente decreto.
- I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui
al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai
beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione
dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
- Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali
titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio
per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore;
sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. E' abrogato il comma 3 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e
delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle
è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a),
e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso
alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della
legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
- Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio
gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati
nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.
- Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto
dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
- Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze
convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai
sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri
per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.
- La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.
- Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto
e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte
delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite
non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli
enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente
la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali.
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti
pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui
al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma
non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili
ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.
- Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti
relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al
comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento
la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni
di locazione.
- Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono
esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti
relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale.
La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni
immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla
vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui
collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate
dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso
di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai,
in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione,
di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo
se le stesse non siano state già eseguite.
- Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre
2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle
altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate
di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata
offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre
2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al
prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data
della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma
non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo
del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate
e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali
complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.
Art. 4
Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione
di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili
a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano altresì le procedure
per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per
il suo funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e i criteri di
attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.
- Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili,
ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma
1.
Capo II
Disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliare
Art. 5.
Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare
- All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte
le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto
mediante una o più emissioni di quote;".
- 1-bis.
- All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati
gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva
alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o
prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in
società immobiliari;".
- 1-ter.
- All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
"b) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti
indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di
beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società
facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni
del fondo ai soggetti suddetti;";
"b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento
e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo
anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso
dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che
gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento
del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni
in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonché che possano
svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"
- Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia
e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti
e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1,
1-bis e 1-ter.
- Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2,
alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 1, 1-bis, e 1-ter.
- Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione
del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone
comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore dello stesso.
Art. 6
Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi
- I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo
37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta
regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26,
commi 2, 3, 3-bis e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonché le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
- Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione
preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva.
Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c),
numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore
perché avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente
disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare
dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.
- L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta entro il 20 febbraio
dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i
rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia
di imposte sui redditi.
- 3-bis.
- Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti
alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo
5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano
negoziate in almeno un mercato regolamentato.
Art. 7
Regime tributario dei partecipanti
- I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonché le plusvalenze
realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad imposizione,
salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi
di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio è riconosciuto un credito d'imposta,
che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote,
proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo
d'imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato, in ciascun periodo d'imposta,
dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.
Art. 8
Regime tributario del fondo ai fini IVA
- La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni
dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata
e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun
fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente
dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società
di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi,
danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato
decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti
patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione
delle garanzie previste dal medesimo articolo.
- In alternativa alla richiesta di rimborso la società di gestione può computare
gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche
oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Può altresì
cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le
disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate,
aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro
nella misura fissa di L. 250.000.
- Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento
dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.
Art. 9
Disposizioni di coordinamento
- L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche
ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.
- Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali
pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono
come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.
- Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,
la lettera d) è abrogata.
- Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: "nonché sugli utili in qualunque forma corrisposti
a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono
soppresse.
- Nell'articolo 14-bis, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo
periodo è soppresso.
- Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è abrogato, salvo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del presente decreto.
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari
per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.
Art. 10
Norma finale
- Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6
è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed
il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai
redditi di capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 11
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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