La presente Legge è stata modificata
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 16 gennaio 1991
TITOLO I
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO
DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
Art. 1
Finalità ed ambito di applicazione
- Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre
i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale
dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita,
le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale dell’energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo di manufatti,
l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione degli impianti
in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso
il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e
di produzione industriale.
- La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle materie
prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione
del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali,
al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia,
allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie
prime energetiche di importazione.
- Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia
o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche,
le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici
o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata
di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi
di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti
ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione
degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti
organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475.
- L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di
pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle
opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.
Art. 2
Coordinamento degli interventi.
- Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere
gli obiettivi di cui all’art. 1, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro dei trasporti, il Ministro dell’ambiente, il Ministro delle partecipazioni
statali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente
con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello
sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell’utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici.
CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2 CFR
DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991 Num. 10.
Art. 3
Accordo di programma
- Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’art. 1, il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede a stipulare con l’ENEA
un accordo di programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi,
i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma
medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti
previsti dalla presente legge.
Art. 4
Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, definiscono
i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata
e convenzionata nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo
la medesima procedura, ogni due anni.
- Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all’art. 1,
emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio
delle autorizzazioni e la concessione e l’erogazione di finanziamenti e contributi
per la realizzazione di opere pubbliche.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti il CNR, l’ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali
per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo,
zootecnico e forestale che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 1.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il CNR,
gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonché le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia, sono emanate le norme per
il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché
periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell’aria negli
ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di
distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e
di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l’utilizzazione da parte
degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all’art. 1.
- Per le finalità di cui all’art. 1, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
d’intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento
dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti
nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri
interessati, può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati,
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme
idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell’obiettivo dell’uso razionale
dell’energia e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione
delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi
per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative
aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita
di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5
Piani regionali
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con l’ENEA,
individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle
esigenze di utenza, alle disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio
energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono
le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale
dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
- D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui
al comma 1 ed in coordinamento con l’ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale
relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
- I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
- il bilancio energetico regionale o provinciale;
- l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
- la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione
di nuovi impianti di produzione di energia;
- la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità
relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli
interventi di risparmio energetico;
- la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;
- le procedure per l’individuazione e la localizzazione di impianti per la
produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati
al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale,
nonché per gli impianti idroelettrici.
- In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad
esse si sostituisce il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
che provvede con proprio decreto su proposta dell’ENEA, sentiti gli enti locali
interessati.
- I piani regolatori generali di cui alla legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni
con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico
piano a livello comunale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6
Teleriscaldamento
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree
che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento
nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza
e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento
qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7
Norme per le imprese elettriche minori
- Il limite stabilito dall’art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall’art. 18 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione
che l’energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali
dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla
data di entrata in vigore della presente legge.
- La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici
mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all’art. 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
- Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio
per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio
dell’anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma
1, l’acconto per l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere
a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
- Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio dell’anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino
in modo significativo i costi di esercizio per l’anno in corso delle medesime
imprese produttrici e distributrici.
Art. 8
Contributi in conto capitale a sostegno delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia
- Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo
specifico di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo
delle fonti di energia di cui all’art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione
degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell’illuminazione stradale, nonché nella produzione di
energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile
e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20
per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
- coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui
all’allegata tabella A;
- installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni
di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore
al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti;
- installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria
o di impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano
la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell’impianto in
cui è attuato l’intervento nell’ambito delle disposizioni del titolo II;
- installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
per tali interventi il contributo può essere elevato fino all’80 per cento;
- installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata
dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità
immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti
di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi
per conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1;
- trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di
sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti
da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità
immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 6 ove siano presenti
reti di teleriscaldamento;
- installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle
aree esterne.
- Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi
compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l’art.
23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10
e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro
del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione
delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell’istruttoria di
propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi
di energia preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di energia
primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché: per gli interventi
di cui all’art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei
contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi di cui
all’art. 10, dell’obsolescenza degli impianti e dell’utilizzo energetico dei rifiuti;
per gli interventi di cui all’art. 13, della tipologia delle unità produttive
e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
- Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano inoltrano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente
pervenute e favorevolmente istruite.
- Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede
entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi
di cui agli articoli 8, 10 e 13.
- I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione
dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui,
per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno
fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione già
adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
- Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al
comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche
eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente la
presente legge e non impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al
medesimo comma 5.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche
dell’ENEA ai sensi dell’art. 16, comma 3, provvedono ad accertare l’effettivo
conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica
con metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo
delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e provvedono all’immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed
al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le modalità
di cui all’art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme
recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
- Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dalla presente legge, decorso il termine per l’emanazione dell’atto cui
il parere è preordinato, l’autorità competente può provvedere anche in assenza
dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10
Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale,
artigianale e terziario
- Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’art. 1 nei settori industriale,
artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi
contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata,
per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi
per il trasporto fluviale di merci.
- Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine
e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Art. 11
Norme per il risparmio di energia e l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia
o assimilate
- Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province
ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
aziende e società, nonché alle imprese di cui all’art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’art. 18 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi
tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile,
a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL)
e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale
per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti
civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione
dell’energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità
di cui all’art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
- Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri dell’ambiente, per le aree
urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile
prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo
studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e l’impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
- potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;
- potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per
cento della potenza termica erogata all’utenza.
- Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in
conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale
o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine
e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il
limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando
ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale,
di consorzi e forme associative di impresa.
- Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel limite massimo del 30 per
cento della spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata elevabile
al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui
all’art. 6.
- La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto
esecutivo.
- L’ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino,
deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e
nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del
calore prodotto anche al di fuori dell’area dell’impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
- La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi
dell’art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi
tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private
che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche
nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi
in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L’ENEL è tenuto a fornire
la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi
con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
- I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
Art. 12
Progetti dimostrativi
- Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese
ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione
e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici
e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia
e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione
del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili
non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di
esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili
di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente
e, in particolare, la potabilizzazione dell’acqua.
- Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della
spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13
Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore
agricolo
- Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’art. 1 nel settore agricolo,
possono essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi
di imprese agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore,
che prevedano la partecipazione dell’ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di
altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti
con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per
la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti
rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le
associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi
tesi all’individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi
di uso razionale dell’energia nel settore agricolo.
Art. 14
Omissis
Art. 15
Locazione finanziaria
- I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche
per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte
nell’albo istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell’art. 9, comma 13, della
legge I marzo 1986, n. 64.
- Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti
incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e le società di cui
al comma 1.
Art. 16
Attuazione della legge
Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- Le regioni emanano, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
norme per l’attuazione della presente legge.
- Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare
norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia nell’ambito delle materie di loro competenza, escluse
le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute
nella presente legge e nelle direttive del CIPE.
- Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano
l’ENEL, l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le università degli
studi, in base ad apposite convenzioni e nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
assistono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’attuazione
della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e i comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per l’attuazione
degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17
Cumulo di contributi e casi di revoca
- I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili
con altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio
dello Stato, fino al 75 per cento dell’investimento complessivo.
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con
il Ministro del tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello
Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari
al fine di facilitare l’accesso al credito per la realizzazione delle iniziative
agevolate ai sensi della presente legge.
- Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, l’ENEA effettua verifiche a campione e/o secondo
criteri di priorità, circa l’effettiva e completa realizzazione delle iniziative
di risparmio energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso
di esito negativo delle verifiche l’ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che provvede alla revoca parziale
o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo
di pagamento, con le modalità di cui all’art. 2 del testo unico delle disposizioni
di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 18
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
- Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione
ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di
fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri
di valutazione delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ai fini dell’acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute
possono essere documentate nelle forme previste dall’art. 18, quinto comma, della
legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l’utilizzo
di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto disposto dall’art. 18, sesto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato.
- Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse
anticipazioni in corso d’opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all’uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto
con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 19
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia
- Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale,
civile, terziario e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo
di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio
per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per
tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia.
- La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli
incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente
legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture
e imprese.
- I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano
le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere
l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici
in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono
i dati energetici di cui al comma 2.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica
e di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d’impresa
e di soggetti e ai settori di appartenenza.
- Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di apposite
convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a
realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge, all’aggiornamento
dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi
di diagnosi energetica.
Art. 20
Relazione annuale al Parlamento
- Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro il 30
aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente
legge, tenendo conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano debbono inviare al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti
di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento agli obiettivi e
ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
- Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati
conseguiti e i programmi predisposti dall’ENEA per l’attuazione dell’art. 3.
Art. 21
Disposizioni transitorie
- Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge
sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi della
legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni,
e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
- Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni
resta di competenza dell’amministrazione cui sono state presentate ai sensi della
legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni,
e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base
- Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro
trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per
la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente
previsto dalla presente disposizione, le norme di cui all’art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento
della medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche
sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici
unità con specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante
personale di non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione: a) n.
1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti
di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di
V livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n.
10 posti di II livello.
- Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un’apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con incarico
quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti universitari,
ricercatori e tecnici di società di capitale – con esclusione delle imprese private
– specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al
presente comma è determinato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore
a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o l’impresa di appartenenza.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l’intera durata dell’incarico
o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
- Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni
conseguenti all’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi
a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n.
325 e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive
modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall’avvio di dette
procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni esclusivamente
nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi
posti, restando comunque i posti residui riservati per l’intero biennio alla copertura
mediante le predette procedure di mobilità.
- All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire
200 milioni per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800
milioni pr l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell’accantonamento “Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al personale”
e, quanto a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno 1991
e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992, l’accantonamento “Automazione del Ministero
dell’industria”.
Art. 23
Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi residui
- Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22,
24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
- Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla
legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni,
ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all’art.
15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora trasferite
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state
ancora formalmente impegnate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
per gli interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente
per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli
11, 12 e 14.
- Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità
di cui all’art. 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi
si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell’art. 38,
con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art. 24
Disposizioni concernenti la metanizzazione
- Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988 è sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti
del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19
dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico
degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento
della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all’art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni,
e il contributo concesso a carico del FESR.
- Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con
il Ministro del tesoro nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l’applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi
di cui al comma 1.
- All’avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo
al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988,
si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall’art. 19
della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi
autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l’art.
15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.
- Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente
al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di
cui al comma 1.
- A parziale modifica dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo
il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad
individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
- Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di
approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima
fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti
di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas
diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per l’approvvigionamento
del gas metano.
TITOLO II
NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA NEGLI EDIFICI
Art. 25
Ambito di applicazione
- Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il
disposto dell’art. 31, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
- Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del
presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia
individuata dall’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 26
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
- Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale
dell’energia, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’art.
1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica
e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L’installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto idrico-sanitario
già in opera.
- 2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia
di cui all’art. 1, ivi compresi quelli di cui all’art. 8, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
- Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
- Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art.
4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli
impianti.
- Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide
a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
- Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unità immobiliare.
- Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo
di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
- La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio
e all’uso razionale dell’energia. CFR
Art. 27
Limiti ai consumi di energia
- I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all’art. 4, in particolare in relazione
alla destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati
e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
- Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere
di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
- Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono
state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all’art. 34, ordina la sospensione dei lavori
sino al compimento del suddetto adempimento.
- La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
- Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai
fini dei controlli e delle verifiche di cui all’art. 33.
- La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune
con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere. CF
Art. 29
Certificazione delle opere e collaudo
- Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge
si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30
Certificazione energetica degli edifici
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro
dei lavori pubblici e l’ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione.
- Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario
dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
- Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l’edificio la certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
- L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31
Esercizio e manutenzione degli impianti
- Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere
i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente
in materia.
- Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità,
è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI
e CEI.
- I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
- I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti
di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli.
Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’art. 1339 del codice
civile.
Art. 32
Certificazioni e informazioni ai consumatori
- Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche
dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo
le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.
Art. 33
Controlli e verifiche
- Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
- La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero
dell’esercente gli impianti.
- In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il sindaco ordina
la sospensione dei lavori.
- In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina,
a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
- Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’art. 34.
Art. 34
Sanzioni
- L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 28 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni.
- Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell’art. 28 e che non osserva le disposizioni
degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
- Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all’art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’art. 28 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento
e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità
penale.
- Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’art. 29 è punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo
la vigente tariffa professionale.
- Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che
se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’art.
31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto
un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono punite
ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
- L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
- Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- L’inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’art.
19, del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia,
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.
Art. 35
Provvedimenti di sospensione dei lavori
- Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare
il termine per la regolarizzazione. L’inosservanza del termine comporta la comunicazione
al prefetto, l’ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l’esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 36
Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore
- Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle
norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche,
deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37
Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi decreti ministeriali
- Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
- I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
- La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono
abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052,
si applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all’adozione dei
decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 4, al comma 1 dell’art. 30 e al comma
1 dell’art. 32.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38
Ripartizione fondi e copertura finanziaria
- Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi
per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per
cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all’art. 3 della presente
legge.
- Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di
lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire
746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l’art. 11,
lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi
per il 1993; b) per l’art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi
per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l’art. 14, lire 14,5 miliardi
per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
- All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento
“Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonché dell’art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988”.
- Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di
lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993.
- All’onere derivante dall’attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1991, all’uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento “Rifinanziamento
della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell’art.
17, comma 16, della legge n. 67 del 1988”.
- All’eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme
di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
- Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo,
lettera a) tra gli interventi previsti dall’art. 11 della presente legge si provvede
con decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 8.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 39
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall’art. 37, il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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