Art. 1 – Art. 19
Abrogati dall’art. 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Art. 20
Regione Valle d’Aosta
Concessioni idroelettriche
Resta ferma la competenza della regione Valle d’Aosta in materia di acque e concessioni 
idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della 
legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
La regione Valle d’Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell’articolo 
1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni 
idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kW, oltre che all’ENEL e agli 
altri soggetti diversi dall’ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, 
anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d’Aosta all’ENEL, al quale 
è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione 
della citata comunicazione.
Art. 21
Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico
Omissis
Art. 23
Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento
Art. 24
Abrogato dall’art. 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Art. 25
Norme transitorie
Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 26
Abrogato dall’art. 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
Art. 27
All’onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall’applicazione della 
presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all’autorizzazione 
di spesa di cui all’art. 25, L. 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del 
fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l’anno 1981 e di lire 468 miliardi per 
l’anno 1982.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.
Si omettono le tabelle