Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento 
Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 
e 5 e l’allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2002, sul rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme 
per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 
n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche 
e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 
22 marzo 2003;
Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce 
che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri 
generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale 
anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l’efficienza energetica degli edifici integrano 
esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti, 
sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità 
delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;
Considerato che la legge 9 
gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva 
2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell’attuazione della
direttiva 2002/91/CE 
a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in 
materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie 
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 
2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 
2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività 
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia 
e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture 
e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: 
TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 
Art. 1
Finalità 
  - Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per 
  migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, 
  la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione 
  energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle 
  emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la 
  competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
 
  - Il presente decreto disciplina in particolare:
    - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli 
    edifici;
 
    - l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche 
    degli edifici;
 
    - i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
 
    - le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
 
    - i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti 
    incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
 
    - la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e 
    degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
 
    - la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione 
    e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento 
    degli operatori del settore.
 
  
   
  - Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi 
  di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi 
  e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza 
  normativa, alla:
    - attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
 
    - sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e 
    l’elaborazione di informazioni e di dati;
 
    - realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto 
    delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
 
    - promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche 
    attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.
 
  
   
 
Art. 2
Definizioni 
  - Ai fini del presente decreto si definisce:
    - «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che 
    delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono 
    detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano 
    stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può 
    confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, 
    altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti 
    di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari 
    a sé stanti;
 
    - «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta 
    di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, 
    sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente 
    decreto;
 
    - «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio» 
    è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa 
    essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard 
    dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione 
    dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione. 
    Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della 
    coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione 
    e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole 
    e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione 
    propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, 
    che influenzano il fabbisogno energetico;
 
    - «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio» 
    è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, 
    attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici 
    caratteristici dell’edificio;
 
    - «cogenerazione» è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica 
    o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto 
    di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
 
    - «sistema di condizionamento d’aria» è il complesso di tutti i componenti 
    necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura 
    è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo 
    della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria;
 
    - «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette 
    di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
 
    - «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore 
    trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata 
    è il kW;
 
    - «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente 
    esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente 
    a temperatura controllata;
 
    - «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori 
    di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti 
    dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
 
  
   
  - Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato 
  A.
 
 
Art. 3
Ambito di intervento
  - Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli 
  edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le 
  modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
 
  - Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i 
  requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione 
  graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi 
  gradi di applicazione:
    - una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
      - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro 
      di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 
      - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti 
      di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
 
    
     
    - una applicazione limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che 
    lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero 
    edificio esistente;
 
    - una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali 
    e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
      - ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro 
      edilizio all’infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero 
      1;
 
      - nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione 
      degli stessi impianti;
 
      - sostituzione di generatori di calore.
 
    
     
  
   
  - 3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie 
  di edifici:
    - gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda 
    e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 
    22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
 
    - i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando 
    gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando 
    reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 
    - i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri 
    quadrati.
 
  
   
 
Art. 4
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della 
prestazione energetica 
  - Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
  con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
    - i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati 
    al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di 
    cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della 
    destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, 
    l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici 
    per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione 
    dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, 
    per l’illuminazione artificiale degli edifici;
 
    - i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata 
    e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla 
    ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo 
    e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 
    1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione 
    d’uso degli edifici;
 
    - i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la 
    qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare 
    la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. 
    I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei 
    progressi della tecnica.
 
  
   
  - I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività 
  produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 
  con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa 
  con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di 
  seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente, 
  di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito 
  denominato CNCU.
 
 
Art. 5
Meccanismi di cooperazione 
  - Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente 
  e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita 
  l’intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri 
  a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione 
  per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto 
  dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:
    - favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse 
    politiche di settore;
 
    - sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
 
    - favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno 
    degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti 
    finali;
 
    - sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto 
    il territorio nazionale della normativa;
 
    - predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale 
    e l’occupazione.
 
  
   
 
Art. 6
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione 
  - Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici 
  di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), 
  sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, 
  di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie 
  di cui all’articolo 4, comma 1.
 
  - La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre 
  sulla valutazione dell’appartamento interessato:
    - su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati 
    di un impianto termico comune;
 
    - sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso 
    condominio e della stessa tipologia.
 
  
   
  - Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, 
  l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, 
  in originale o copia autenticata.
 
  - Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a 
  disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario 
  conforme all’originale in suo possesso.
 
  - L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del 
  comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, 
  ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione 
  energetica dell’edificio o dell’impianto.
 
  - L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza 
  energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di 
  riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione 
  energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli 
  interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento 
  della predetta prestazione.
 
  - Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura 
  utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica 
  è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile 
  per il pubblico.
 
  - Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo 
  13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 
  luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all’affissione dell’attestato 
  di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
 
  - Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
  il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente 
  e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa 
  con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite 
  con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto 
  nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica 
  degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino 
  gli oneri.
 
 
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale 
e estiva 
  - Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi 
  un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti 
  e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione 
  secondo le prescrizioni della normativa vigente.
 
  - L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per 
  la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte, 
  nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni, 
  ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente 
  ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, 
  in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto 
  di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
 
 
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni 
  - La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 
  9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del 
  Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente 
  e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data 
  di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
 
  - La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione 
  tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e 
  presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine 
  lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la 
  stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
 
  - Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune, 
  anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
 
  - Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati 
  e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle 
  prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, 
  ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, 
  volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 
  1.
 
  - I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del 
  committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti 
  ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
 
 
Art. 9
Funzioni delle regioni e degli enti locali 
  - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione 
  del presente decreto.
 
  - Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi 
  tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui 
  sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni 
  necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di 
  energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano 
  che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti 
  finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti 
  all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 
  2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a 
  carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori 
  sono previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo 
  principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono 
  finalizzate a:
    - ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
 
    - correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
 
    - rispettare quanto prescritto all’articolo 7;
 
    - monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
 
  
   
  - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare 
  e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli 
  accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere 
  in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la 
  realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti 
  di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri 
  per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l’obbligo 
  per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali 
  caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e 
  per i soggetti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 
  22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all’ubicazione 
  e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
 
  - Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore 
  a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste 
  al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una 
  valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su 
  interventi migliorativi che possono essere correlati.
 
  - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente 
  alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente 
  e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato 
  di attuazione del presente decreto.
 
 
Art. 10
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale 
e regionale 
  - Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della 
  tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
  per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico 
  scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione 
  del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali 
  interventi di adeguamento normativo.
 
  - In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
  provvedono alle seguenti attività:
    - raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi 
    finali dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per 
    una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali 
    di riferimento;
 
    - monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, 
    del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
 
    - valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione 
    di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico 
    e servizi resi;
 
    - valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore 
    sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali 
    e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione 
    di impianti di climatizzazione;
 
    - studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare 
    che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento 
    degli obiettivi del presente decreto;
 
    - studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia 
    del settore civile;
 
    - analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero 
    processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi 
    di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
 
    - proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della 
    normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore 
    civile.
 
  
   
  - I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle 
  attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, 
  che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe 
  attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo 
  unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione 
  prevista ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla 
  Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente 
  e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione 
  negli Stati membri dell’Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto 
  di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento 
  ed alla Conferenza unificata nell’ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo 
  precedente. 
 
 
Titolo II
NORME TRANSITORIE 
Art. 11
Requisiti della prestazione energetica degli edifici 
  - Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 
  1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione 
  invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato 
  dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle 
  norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I.
 
 
Art. 12
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 
  - 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, 
  comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione 
  degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni 
  periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni 
  stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente della 
  Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni 
  di cui all’allegato L.
 
 
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 13
Misure di accompagnamento 
  - Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti 
  di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
 
  - I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza 
  e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono 
  essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e 
  agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
    - la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme 
    di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico 
    e del mercato immobiliare;
 
    - la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare 
    attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei 
    cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l’impatto 
    energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, 
    per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l’impronta ecologica;
 
    - l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori 
    per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse 
    fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica 
    e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
 
    - la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema 
    degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
 
  
   
  - Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
  a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione 
  sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia realizzato dal Ministero delle 
  attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela 
  del territorio, ai sensi dell’articolo 1 comma 119, lettera a), della legge 
  23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti 
  nell’ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle 
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
  - Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
  c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento 
  e Bolzano, che possono provvedervi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie 
  e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
 
Art. 14
Copertura finanziaria 
  - All’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento 
  di cui all’articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie 
  e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri 
  per la finanza pubblica.
 
  - Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13, 
  comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede 
  mediante utilizzo delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 
  1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
 
 
Art. 15
Sanzioni
  - Il progettista che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata senza 
  il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 
  1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e 
  delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa 
  pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
 
  - Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione 
  di cui all’articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri, 
  è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata 
  secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica 
  la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente 
  per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 
  - Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione 
  di conformità delle opere, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla 
  dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 
  50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità 
  che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale 
  competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 
  - Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità 
  delle opere di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la 
  conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica 
  di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con 
  la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
 
  - Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del 
  condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non 
  ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione 
  amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
 
  - L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto 
  stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non 
  inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione 
  deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
  di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 
  - Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, 
  l’originale della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, è 
  punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore 
  a 30000 euro.
 
  - In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto 
  è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
 
  - In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto 
  è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
 
 
Art. 16
Abrogazioni e disposizioni finali
  - Sono abrogate le seguenti norme della 
  legge 9 gennaio 1991, n. 10:
    - l’articolo 4, commi 1 e 2; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 
    30; l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
 
  
   
  - Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica 
  26 agosto 1993, n. 412:
    - l’articolo 5, commi 1, 2 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8.
 
  
   
  - É abrogato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria commercio 
  e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto 
  del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento 
  per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, 
  e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
 
  - Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono 
  modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con 
  i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture 
  e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche 
  rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario 
  a norma dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
 
 
Art. 17
Clausola di cedevolezza
  - In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, 
  e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 
  2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni 
  e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali 
  applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni 
  e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 
  2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata 
  da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione 
  le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti 
  dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente 
  decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
 
 
ALLEGATI
(Formato PDF)
 
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