Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento
Ordinario n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1, commi 1,
e 5 e l’allegato «A»;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2002, sul rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo II, recante norme
per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione
della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica
n. 1233 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche
e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del
22 marzo 2003;
Considerato che l’articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, stabilisce
che gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri
generali per la sua attuazione, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale
anche dei meccanismi esistenti di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali;
Considerato che le norme concernenti l’efficienza energetica degli edifici integrano
esigenze di diversificazione delle fonti, flessibilità e sicurezza degli approvvigionamenti,
sviluppo e qualificazione dei servizi energetici, concorrenza tra imprese, incolumità
delle persone e delle cose, sicurezza pubblica e tutela dell’ambiente;
Considerato che la legge 9
gennaio 1991, n. 10, ed il decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, attuano, per una parte, la direttiva
2002/91/CE;
Ritenuto di dover procedere, ai fini dell’attuazione della
direttiva 2002/91/CE
a introdurre modifiche, integrazioni e aggiornamenti alla disciplina vigente in
materia, al fine di evitare disarmonie con le nuove normative, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno
2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio
2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture
e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Finalità
- Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo,
la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la
competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
- Il presente decreto disciplina in particolare:
- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli
edifici;
- l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche
degli edifici;
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti
incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e
degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
- la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione
e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento
degli operatori del settore.
- Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi
di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi
e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza
normativa, alla:
- attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;
- sorveglianza dell’attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e
l’elaborazione di informazioni e di dati;
- realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto
delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;
- promozione dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili, anche
attraverso la sensibilizzazione e l’informazione degli utenti finali.
Art. 2
Definizioni
- Ai fini del presente decreto si definisce:
- «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano
stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti
di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari
a sé stanti;
- «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta
di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato,
sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
- «prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio»
è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard
dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l’illuminazione.
Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della
coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione
e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell’esposizione al sole
e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni,
che influenzano il fabbisogno energetico;
- «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio»
è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto,
attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici
caratteristici dell’edificio;
- «cogenerazione» è la produzione e l’utilizzo simultanei di energia meccanica
o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto
di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
- «sistema di condizionamento d’aria» è il complesso di tutti i componenti
necessari per un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura
è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo
della ventilazione, dell’umidità e della purezza dell’aria;
- «generatore di calore o caldaia» è il complesso bruciatore-caldaia che permette
di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata
è il kW;
- «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente
esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente
a temperatura controllata;
- «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori
di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti
dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
- Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell’allegato
A.
Art. 3
Ambito di intervento
- Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica agli
edifici di nuova costruzione e agli edifici oggetto di ristrutturazione con le
modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.
- Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i
requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione
graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi
gradi di applicazione:
- una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- una applicazione limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che
lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero
edificio esistente;
- una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali
e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
- ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro
edilizio all’infuori di quanto già previsto alla lettera a), numero
1;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione
degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore.
- 3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie
di edifici:
- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda
e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando
gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri
quadrati.
Art. 4
Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della
prestazione energetica
- Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
- i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati
al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della
destinazione d’uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione,
l’installazione, l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l’illuminazione artificiale degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata
e convenzionata, nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo
e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo
1, tenendo conto di quanto riportato nell’allegato «B» e della destinazione
d’uso degli edifici;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la
qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare
la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione.
I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei
progressi della tecnica.
- I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa
con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di
seguito denominato CNR, l’Ente per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente,
di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito
denominato CNCU.
Art. 5
Meccanismi di cooperazione
- Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita
l’intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione
per l’attuazione dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, anche con il supporto
dell’ENEA e del CNR, finalizzati a:
- favorire l’integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse
politiche di settore;
- sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;
- favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all’interno
degli edifici, minimizzando l’impatto e i costi di queste attività sugli utenti
finali;
- sviluppare un sistema per un’applicazione integrata ed omogenea su tutto
il territorio nazionale della normativa;
- predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale
e l’occupazione.
Art. 6
Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici
di nuova costruzione e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a),
sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore,
di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie
di cui all’articolo 4, comma 1.
- La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre
sulla valutazione dell’appartamento interessato:
- su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condomini dotati
di un impianto termico comune;
- sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso
condominio e della stessa tipologia.
- Nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare,
l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita,
in originale o copia autenticata.
- Nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica è messo a
disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario
conforme all’originale in suo possesso.
- L’attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del
comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio,
ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione
energetica dell’edificio o dell’impianto.
- L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza
energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di
riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione.
- Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura
utile totale supera i 1000 metri quadrati, l’attestato di certificazione energetica
è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile
per il pubblico.
- Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all’articolo
13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20
luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all’affissione dell’attestato
di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’ambiente
e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite
con i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto
nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino
gli oneri.
Art. 7
Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
e estiva
- Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi
un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti
e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
- L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per
la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d’arte,
nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime operazioni,
ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente
ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione,
in relazione alle tipologie e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al soggetto
di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
Art. 8.
Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
- La documentazione progettuale di cui all’articolo 28, comma 1, della legge
9 gennaio 1991, n. 10, è compilata secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, da adottare entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
- La conformità delle opere realizzate, rispetto al progetto e alla relazione
tecnica di cui al comma 1, deve essere asseverata dal direttore dei lavori, e
presentata al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine
lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la
stessa non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore lavori.
- Una copia della documentazione di cui al comma 1, è conservata dal Comune,
anche ai fini degli accertamenti previsti al comma 4.
- Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati
e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle
prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera,
ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente,
volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma
1.
- I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del
committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo degli accertamenti
ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.
Art. 9
Funzioni delle regioni e degli enti locali
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione
del presente decreto.
- Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi
tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni
necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano
che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
finali e l’integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti
all’interno degli edifici previsto all’articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto
2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a
carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori
sono previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, sono svolte secondo
principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono
finalizzate a:
- ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
- correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
- rispettare quanto prescritto all’articolo 7;
- monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare
e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere
in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la
realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti
di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri
per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l’obbligo
per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali
caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e
per i soggetti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all’ubicazione
e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
- Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore
a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste
al comma 2, ispezioni dell’impianto termico nel suo complesso comprendendo una
valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su
interventi migliorativi che possono essere correlati.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente
alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell’ambiente
e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato
di attuazione del presente decreto.
Art. 10
Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale
e regionale
- Il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico
scientifici e agenzie, pubblici e privati, provvedono a rilevare il grado di attuazione
del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali
interventi di adeguamento normativo.
- In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle seguenti attività:
- raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi
finali dell’energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per
una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali
di riferimento;
- monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente,
del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;
- valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione
di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico
e servizi resi;
- valutazione dell’impatto del presente decreto e della legislazione di settore
sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali
e componenti per l’edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione
di impianti di climatizzazione;
- studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare
che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento
degli obiettivi del presente decreto;
- studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all’offerta di energia
del settore civile;
- analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell’intero
processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi
di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;
- proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della
normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore
civile.
- I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle
attività produttive ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe
attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo
unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione
prevista ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla
Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione
negli Stati membri dell’Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto
di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento
ed alla Conferenza unificata nell’ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo
precedente.
Titolo II
NORME TRANSITORIE
Art. 11
Requisiti della prestazione energetica degli edifici
- Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma
1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione
invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato
dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle
norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I.
Art. 12
Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
- 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4,
comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione
degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni
periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni
stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni
di cui all’allegato L.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
Misure di accompagnamento
- Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti
di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.
- I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza
e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono
essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e
agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:
- la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme
di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico
e del mercato immobiliare;
- la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare
attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei
cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l’impatto
energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori,
per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l’impronta ecologica;
- l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori
per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse
fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica
e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;
- la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema
degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.
- Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), sono integrate nel piano nazionale di educazione e informazione
sul risparmio e sull’uso efficiente dell’energia realizzato dal Ministero delle
attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, ai sensi dell’articolo 1 comma 119, lettera a), della legge
23 agosto 2004, n. 239, limitatamente agli anni 2005 e 2006. Gli strumenti predisposti
nell’ambito di questa attività e i risultati raggiunti sono resi disponibili alle
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere
c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento
e Bolzano, che possono provvedervi nell’ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
Copertura finanziaria
- All’attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento
di cui all’articolo 13, comma 3, si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
- Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all’articolo 13,
comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede
mediante utilizzo delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
Art. 15
Sanzioni
- Il progettista che rilascia la relazione di cui all’articolo 8 compilata senza
il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma
1, o un attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e
delle metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione
di cui all’articolo 8 o un attestato di certificazione energetica non veritieri,
è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l’autorità che applica
la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione
di conformità delle opere, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla
dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l’autorità
che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale
competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di conformità
delle opere di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la
conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alla relazione tecnica
di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
- Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del
condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dell’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
- L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto
stabilito all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’autorità che applica la sanzione
deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile,
l’originale della certificazione energetica di cui all’articolo 6, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore
a 30000 euro.
- In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto
è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore.
- In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto
è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.
Art. 16
Abrogazioni e disposizioni finali
- Sono abrogate le seguenti norme della
legge 9 gennaio 1991, n. 10:
- l’articolo 4, commi 1 e 2; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo
30; l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
- Sono abrogate le seguenti norme del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412:
- l’articolo 5, commi 1, 2 e 4; l’articolo 7, comma 7; l’articolo 8.
- É abrogato l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria commercio
e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto
del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento
per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici,
e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
- Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture
e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche
rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario
a norma dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Art. 17
Clausola di cedevolezza
- In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni
e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali
applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni
e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione
le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente
decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.
ALLEGATI
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