Il presente Decreto è stato modificato
dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242, del 14 ottobre 1993
Art. 1
Definizioni
- Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:
- per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono
detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che
si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può
confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno,
altri edifici;
- per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello Stato,
delle regioni, degli Enti locali, nonché di altri Enti pubblici, anche economici,
destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività
o usi, compreso quello di abitazione privata;
- per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge,
in tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
- per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’art. 7,
comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle disposizioni
del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei,
della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
- per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione
degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente
i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici
gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti
termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari;
- per “impianto termico di nuova istallazione”, un impianto termico installato
in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
- per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le operazioni specificamente
previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che
possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature
e di materiali di consumo d’uso corrente;
- per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi atti
a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
- per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o
in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario
dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
- per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi
rivolti a trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di
opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché
la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio
in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall’impianto termico centralizzato;
- per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
- per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di operazioni
che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli
impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo,
nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
- per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
- per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione
dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici
nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento
del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
- per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi,
quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento
continuo;
- per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
- per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unità
di misura utilizzata è il kW;
- per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro
del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità
di misura utilizzata è il kW;
- per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico convenzionale”
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale
e la potenza termica del focolare;
- per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra
la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria misurata
secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
- per “gradi giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di
un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20
gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura
utilizzata è il grado giorno (GG). C
Art. 2
- Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in
funzione dei gradi- giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
- Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a
600;
- Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600
e non superiore a 900;
- Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900
e non superiore a 1.400;
- Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400
e non superiore a 2.100;
- Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100
e non superiore a 3.000;
- Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
- La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun
comune l’altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del
Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, anche in relazione all’istituzione
di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell’ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall’UNI.
- I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive modificazioni
ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati
nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea d’aria, sullo stesso
versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento
di cui all’art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più
o in meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal
Sindaco agli abitanti del comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione
del provvedimento stesso e deve essere comunicato al Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato ed all’ENEA ai fini delle successive modifiche
dell’allegato A.
- I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore
rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato A, qualora
detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo
le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono,
mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni
del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A.
Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e all’ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla
notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento
interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso
noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza
alla regione ed alla provincia di appartenenza.
Art. 3
Classificazione generale degli edifici per categorie
- Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti
categorie:
- E.1
- Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni
civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
- edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- E.2
- Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti
o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali,
purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
- E.3
- Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture
protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi sociali pubblici;
- E.4
- Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
- quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
- quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
- quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- E.5
- Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini
di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- E.6
- Edifici adibiti ad attività sportive:
- piscine, saune e assimilabili;
- palestre e assimilabili;
- servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7
- Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8
- Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti
a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè
ciascuna nella categoria che le compete.
Art. 4
Valori massimi della temperatura ambiente
- Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale,
la media aritmetica delle temperature dell’aria dei singoli ambienti degli edifici,
definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w) dell’art. 1, non deve
superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 °C + 2 °C
di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 °C + 2 °C
di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
- Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco
di energia.
- Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo
del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il periodo in cui
è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi
legati alla destinazione d’uso giustifichino temperature più elevate di detti
valori.
- Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo
della temperatura dell’aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione
l’impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
- le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori
al valore limite;
- l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente
utilizzabile in altro modo.
- Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle
normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi
dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere
oggettivo che li giustificano. Prima dell’inizio lavori le autorità comunali devono
fornire il benestare per l’adozione di tali valori di temperatura; qualora il
consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione
tecnica, questo si intende accordato, salvo che non sia stato notificato prima
della scadenza un provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le risultanze
della relazione tecnica.
Art. 5
Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
- Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a: – il valore
massimo della temperatura interna previsto dall’art. 4, – le caratteristiche climatiche
della zona, – le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio, – il regime
di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione
previsti dall’art. 9 del presente decreto, un “rendimento globale medio stagionale”,
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g = (65
+ 3 log P n)% dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW.
- Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia
elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all’art. 9. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria
si considera l’equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale
risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: – rendimento di
produzione, – rendimento di regolazione, – rendimento di distribuzione, rendimento
di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni
riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni.
- Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori
stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento di produzione medio
stagionale” definito come il rapporto tra l’energia termica utile generata ed
immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche,
compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui all’art. 9, risulti non inferiore al seguente valore: eta g =
(77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il fattore di conversione
dell’energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1
e 2.
- Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma
2.
- Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su
due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel
caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi
impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità
di spazio nella centrale termica.
- Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti
a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali
si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non determini
maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica.
Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico generatore
vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI
8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti
e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
- Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione,
i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono
essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un
sistema di accumulo dell’acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione
del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima
colonna dell’allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura
dell’acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non
superi i 48 gradi centigradi, + 5 gradi centigradi di tolleranza.
- Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla
produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di
acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato
almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la
cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l’inserzione
di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione
dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
- Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati
di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra
il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi: – nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio
delle singole unità immobiliari, – ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
– ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti
ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti
individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall’impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni,
le disposizioni del presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
mera sostituzione di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni
degli impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio. Resta ferma
anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli apparecchi
non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1, lettera f), quali:
stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
- In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto
termico che comportino l’installazione di generatori di calore individuali, esclusi
i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l’impiego di generatori
isolati rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad esempio mediante apparecchi
di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi
di qualsiasi tipo se installati all’esterno o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni
del presente comma non si applicano nei casi di incompatibilità con il sistema
di evacuazione dei prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i generatori
di calore ti tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129)
devono essere muniti all’origine di un dispositivo di controllo dell’evacuazione
dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento
UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
- Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione
degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo
da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile
con le disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale.
In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini
delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente,
devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato
B al presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata
in modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali
dei materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
- Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione,
qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione
(ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi
nelle scuole), è prescritto che l’impianto termico per la climatizzazione invernale
sia dotato di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
- Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei locali siano adottati
sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione di apparecchiature
per il recupero del calore disperso per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata
totale dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei
sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell’allegato
C del presente decreto.
- L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo,
ai sensi del comma 7 dell’art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il fabbisogno energetico
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai sensi dell’art.
1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di
nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura
tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto
termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità
del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.
- Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti
di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato
dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che
utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale;
il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori
spese per l’acquisto del combustibile, o di alti vettori energetici, valutate
ai costi di fornitura all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali
introiti determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia elettrica
o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni
per edifici siti nei centri urbani dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, al fine di tener conto della maggiore importanza dell’impatto ambientale.
- Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per
la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia meccanica e l’utilizzo
o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche
ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto
anche dei suddetti utilizzi e vendite.
- L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione
di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione di dette tecnologie
per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di
progetto e di relazione tecnica di cui all’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il
progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d’utilizzo
di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.6
Art. 6
Rendimento minimo dei generatori di calore
- Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori
di calore ad acqua calda devono avere un “rendimento termico utile” ed i generatori
di calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non inferiore
ai rispettivi valori riportati nell’allegato E al presente decreto.
- Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
- i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
- i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
- i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7
Termoregolazione e contabilizzazione
- Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei
sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione
e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
- Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per
una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore
o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW,
è prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori
sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato
da una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura
esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono
essere misurate con una incertezza non superiore a 2 gradi centigradi.
- Ai sensi del comma 6 dell’art.
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
- Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente
installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema
di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente
dell’unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
- Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
- Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati
di un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura
su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
- Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità
immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni
è opportuna l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche
di uso ed esposizioni uniformi. L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva
rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove
tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione, ed è prescritta
nei casi in cui la somma dell’apporto termico solare mensile, calcolato nel mese
a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell’arco del periodo annuale
di esercizio dell’impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali
sia superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso
mese.
- L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata
in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando
la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell’art. 8.
- Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore,
il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell’utenza.
Art. 8
Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
- Ai fini dell’applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio d’aria durante
una stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
- per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell’art. 9 del presente
decreto;
- per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza
che ciò determini alcuna limitazione dell’effettivo periodo annuale di esercizio.
- Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN)
è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per
il volume riscaldato e i gradi-giorno della località. L’unità di misura utilizzata
è il kJ/m3 GG.
- Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato
per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati
con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro
il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema
edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti: – dell’energia
primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, – dell’energia
solare fornita all’edificio, degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio,
quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all’uso della cucina, agli elettrodomestici,
all’illuminazione, in termini di perdite: – dell’energia persa per trasmissione
e per ventilazione attraverso l’involucro edilizio, comprendente quest’ultima
anche l’energia associata all’umidità, – dell’energia persa dall’impianto termico
nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
- Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3
è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema
edificio-impianto che tiene conto, in termini di apporti: – dell’energia primaria
immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in termini di
perdite: – dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprendente quest’ultima anche l’energia associata all’umidità, – dell’energia
persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione, distribuzione
ed emissione del calore.
- Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare
i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art.
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti,
i valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto
dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n. 244.
- Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve
risultare inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34 n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)]
* 86,4/eta*g. La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno
energetico normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente
per la determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore
dei simboli e delle costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione
volumica per trasmissione dell’involucro edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi,
calcolato secondo le indicazioni dell’art. 8, comma 6; n = numero dei volumi d’aria
ricambiati in un’ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34 = costante,
dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto del calore specifico
dell’aria per la sua densità; I = media aritmetica dei valori dell’irradianza
solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa
a tutti i mesi dell’anno interamente compresi nel periodo di riscaldamento di
cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche
UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di temperatura media stagionale espressa
in gradi centigradi; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui
al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in m(-1), della superficie ad
assorbimento totale dell’energia solare per unità di volume riscaldato; a = valore
degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità a quanto
indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; ku = coefficiente adimensionato
di utilizzazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato
in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4
= migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da
W/m3 gradi centigradi (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula)
a kJ m3 GG (dimensione del FEN); eta g = valore del rendimento globale medio stagionale
definito all’art. 5, comma 1.
- Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi
d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l’edilizia
abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
- Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria imposti da norme
igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d’uso dell’edificio,
all’eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto);
o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi
in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
- Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3,
nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il valore
limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà
essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
- La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di
cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all’evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell’industria del commercio
e dell’artigianato.
Art. 9
Limiti di esercizio degli impianti termici
- Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti
devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano
superati i valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4 del presente decreto.
- L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi
relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata
giornaliera di attivazione:
- Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al 15 marzo;
- Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al 31 marzo;
- Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- Zona D: ore 12 giornaliere dal I novembre al 15 aprile;
- Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo
in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno
regime.
- È consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in
due o più sezioni.
- La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere
comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo
annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
- agli edifici rientranti nella categoria E.3;
- alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali,
che non siano ubicate in stabili condominiali;
- agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne
e asili nido;
- agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni
ed attività assimilabili;
- agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune
e assimilabili;
- agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento
degli edifici, nei seguenti casi:
- edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione
con produzione combinata di elettricità e calore;
- impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli
radianti incassati nell’opera muraria;
- impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario,
al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma
5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere
la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire
il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una
sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta
la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle
24 ore; questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purché
il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento
di una temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi
di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione
di cui al comma 2 del presente articolo;
- impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori
a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola
unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema
di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa
dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli
di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
- impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per
la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta
temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento
del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
- impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale
nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante
le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal
comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla
lettera e).
- In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere
che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art.
31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo manchi,
il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico
centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
- l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario
di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente
articolo;
- le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e
della manutenzione dell’impianto termico.
Art. 10
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli
impianti termici
- In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente
esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze,
i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati, sia per singoli immobili.
- I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente
ai provvedimenti adottati ai sensi del comma.
Art. 11
Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi
- L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario,
definito come alla lettera j) dell’art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente
i requisiti definiti alla lettera o) dell’art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilità.
- Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per
la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere
agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità
limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche
periodiche di cui al comma 12.
- Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati esclusivamente
ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico,
il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi
nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali,
ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione
degli impianti termici di ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione
ad elenchi equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento
del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
- Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere effettuate
almeno una volta l’anno salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative.
- Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale” o sul “libretto
di impianto” prescritto dal comma 9.
- Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto” di cui
al comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l’altro, quale
soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art.
34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici
è tra l’altro tenuto: – al rispetto del periodo annuale di esercizio;
– all’osservanza dell’orario prescelto, nei
limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall’art. 9. – al mantenimento
della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui
all’art. 4.
- Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all’occupante l’unità
immobiliare di affidare la manutenzione dell’impianto a persona fisica o giuridica
che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell’art. 1, qualora non possegga
esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel caso specifico di impianti
termici individuali, si intende sussistano, tra l’altro, per i soggetti abilitati
alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), della
legge 5 marzo 1990, n. 46.
La figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con
l’occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui è affidata la manutenzione
dell’impianto, fermo restando che l’occupante stesso assume in maniera esclusiva
le responsabilità di cui al comma 7. Al termine dell’occupazione è fatto obbligo
all’occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il “libretto di impianto”
prescritto al comma 9.
- Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono
essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al presente
regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono
essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato G al presente
regolamento.
- I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al comma
9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
con proprio decreto.
- La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova
installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore
che possegga i requisiti richiesti per l’installazione e manutenzione degli impianti
di cui all’art. 1,
comma 1, lettera c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale
del libretto per impianti esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente
regolamento nonché la compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico.
- Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul
“libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma 9. Le suddette
verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno, normalmente all’inizio del
periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore
uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di calore con
potenza nominale inferiore, ferma restando la periodicità almeno annuale delle
operazioni di manutenzione prescritte al comma 4.
- Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di
calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
- Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del focolare,
in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
- per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1 dell’allegato E;
- per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale rispetto al valore
minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al punto
1 dell’allegato E;
- per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell’allegato E;
- per generatori di calore ad aria calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al
punto 2 dell’allegato E.
- Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni
di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a)
e c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati:
potenza nominale termini 350 kW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a
350 kW per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 kW
per le restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore
installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione,
devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
- I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio,
siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle
lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del comma 6 dell’art. 9.
- Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti
in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori
di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali
di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio
delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione
invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di “libretto di
centrale” predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto
ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell’impianto stesso, l’elenco
degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi
in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi
di manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore
il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel
presente regolamento.
- Ai sensi dell’art.
31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di quarantamila abitanti
e le province per la restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno
biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni
aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l’effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli
eseguiti sugli impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono
essere segnati nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
- In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione
di responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici sottoposti
a controllo. L’ENEA, nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta
assistenza per l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti organismi.
- In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in
alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui
al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’ENEA, stabilire
che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati nei casi in cui i proprietari
degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione degli
stessi trasmettano, entro termini stabiliti dal provvedimento medesimo, apposita
dichiarazione, con firma autentica e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento
ai risultati dell’ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti,
qualora ricorrano a tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche
a campione ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute,
devono altresì provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa
la dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La
fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due anni
per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei
anni per gli impianti termici per singole unità immobiliari.
Art. 12
Entrata in vigore
- Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
di recepimento delle normative UNI previste dall’art. 5, comma 2, dell’art. 8,
comma 3, dall’art. 11, comma 14, e dall’allegato B e, in ogni caso, a decorrere
dal I agosto 1994.
si omettono gli allegati
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