Le principali leggi per l’Edilizia Residenziale Pubblica
(a
cura di Ermanno Ronda, segretario del Sicet Milano)
- Legge Luzzatti - 28 maggio 1903: ha consentito ai Comuni di costruire
case popolari.
- Piano Fanfani e istituzione dell’Ina Casa - 28 febbraio 1949: si
attiva un sistema di intervento per la costruzione di case per lavoratori, basato
su un finanziamento che coinvolge i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro
e lo stato, con una gestione appositamente istituita su una iniziale previsione
settennale.
- Legge Tupini - 2 luglio 1949: legge di finanziamento. Concedeva la
possibilità agli Istituti Autonomi Case Popolari di contrarre mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti e con altri Enti autorizzati per la costruzione di case
popolari.
- Legge n. 60 - 14 febbraio 1963: liquidazione del patrimonio edilizio
della Gestione I.N.A. Casa; istituzione di un programma decennale per la costruzione
di alloggi per i lavoratori dipendenti; istituzione di una tassa di scopo denominata
Gescal pari allo 0,35% della retribuzione del dipendente e allo 0.70%
della retribuzione pagata dal datore di lavoro
- Legge n. 865 - 22
ottobre 1971: viene altresì chiamata “legge di Riforma per la casa”.
Istituisce nel nostro paese l’Edilizia Residenziale Pubblica inserendo il comparto
all’interno delle politiche di Welfare (sistema di Stato Sociale) su
principi universalistici fondati sul bisogno abitativo e sulle condizioni socio
economiche dei richiedenti; trasferisce agli Istituti Autonomi Case Popolari
tutto il patrimonio edilizio esistente costruito tramite le contribuzioni Ina
casa e Gescal (la cosiddetta edilizia economica e popolare); definisce i programmi
e gli strumenti di coordinamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica; istituisce
le norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifica ed integra le leggi:
n. 1150 - 17 agosto 1942 (legge urbanistica nazionale che regola tutta la materia,
nei suoi aspetti generali, che vanno dalla pianificazione a scala regionale
al singolo intervento autorizzato in base al regolamento edilizio); n. 167 –
18 aprile 1962 (piani di zona o piani di edilizia economica e popolare – si
trattò di una prima risposta al problema della casa che metteva i Comuni in
condizione di acquisire un demanio di aree pubbliche per l’edilizia rivolta
agli strati sociali a reddito più basso ); n. 847 - 29 settembre 1964 (determinazione
dei criteri per il finanziamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
a favore dei comuni o loro consorzi); autorizza la spesa per interventi straordinari
nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
- Decreti Presidente della Repubblica n.
1035 e n.
1036 - 30 dicembre 1972:
a seguito della legge di Riforma per la casa i due decreti attuativi definiscono:
il primo - le norme per l’assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione
e la revisione dei canoni di locazione, degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica; il secondo – le norme per la riorganizzazione delle amministrazioni
e degli enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Il Decreto definisce in modo puntuale il concetto di Edilizia Residenziale Pubblica..
- L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: è secondo il citato D.P.R. composta
da tutti gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale
carico o con il concorso o con il contributo dello Stato.
- Legge n. 382 - 22 luglio 1975 e Decreto Presidente Repubblica n. 616
- 24 luglio 1977: norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione
della pubblica amministrazione. Trasferimento dei poteri alle Regioni da parte
dello Stato. L’art.93 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative statali
concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione
e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di
edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sovvenzionata nonché
le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
- Legge n. 10 - 28 gennaio 1977: norme per l’edificabilità dei suoli.
- Legge n.
513 - 8 agosto 1977: legge ponte tendente ad accelerare i contenuti
della legge di Riforma per la casa a seguito delle inerzie applicative. Definisce
provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanzia un
programma straordinario e regola il canone minimo dell’edilizia residenziale
pubblica.
- Legge n. 457 - 5
agosto 1978: istituisce il Piano Decennale per l’Edilizia Residenziale
Pubblica, gli Organismi e le relative funzioni. Vengono definite: la gestione
finanziaria del Piano decennale, le norme per il credito fondiario, le norme
generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, il
finanziamento del Piano decennale.
- Legge n.392
– 27 luglio 1978: disciplina delle locazioni di immobili urbani. Altresì
chiamata legge di Equo Canone, ha definito le modalità economiche e normative
degli affitti nel settore dell’edilizia privata. Venne utilizzata anche nell’E.R.P.
per la determinazione del canone oggettivo.
- Legge n. 25 - 15 febbraio 1980; Legge n. 94 - 25 marzo 1982; Legge n.
118 - 5 aprile 1985; Legge n. 899 - 23 dicembre1986: misure urgenti per
fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative; finanziamenti
statali a favore dei Comuni ad alta tensione abitativa; costruzione/acquisizione
di abitazioni pubbliche a favore degli sfrattati dalle case private, anche se
con redditi superiori ai redditi di accesso per l’edilizia sovvenzionata. Per
questi soggetti è previsto un affitto ad equo canone.
- Delibera C.I.P.E. (Comitato Interministeriale Per la Programmazione
Economica) 19 novembre 1981 – E’ sostanzialmente il primo atto programmatorio
dello Stato che attuò i contenuti della legge di riforma per la casa del 1971
n.865.
- Si rivolge in modo specifico all’Edilizia Sovvenzionata e in coerenza con
quanto definito dal D.P.R.. n.616/77 assegna alle Regioni il compito di legiferare
in materia di E.R.P.
- Aggiorna il concetto di EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (previsto dal d.p.r.
n. 1035/72) nel senso che: “…tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti
pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle
regioni, nonché quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non
economici per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
- Fissa i criteri per l’assegnazione degli alloggi, i limiti di reddito e
determina i livelli di canone in rapporto al reddito famigliare degli assegnatari.
- Le delibere C.I.P.E. oltre ad aggiornare biennalmente i limiti di accesso
per l’ E.R.P. ebbero una funzione determinante nella distribuzione delle risorse
finanziarie per il settore definite dal Piano Decennale per la casa (l.n.457/78)
soprattutto per l’edilizia sovvenzionata e agevolata.
- L’ultima Delibera C.I.P.E. fu quella del 13 – 3 – 1995 che in forma transitoria
definiva i criteri di assegnazione e i livelli di canone, in attesa della generale
riforma per il settore.
- A partire dalla Delibera C.I.P.E. del 1981 furono adottate negli anni
successivi le leggi regionali in quasi tutto il territorio nazionale: attraverso
norme che regolano gli accessi ed i canoni di locazione nell’edilizia residenziale
pubblica. Si utilizzano i parametri della L.392/78(Equo canone) per determinare
il canone oggettivo, abbattendo il quale in base alle condizioni reddituali
familiari, si determina il canone sociale.
- Legge n. 560 - 24
dicembre 1993: norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Con tale legge si sono vendute secondo i dati di Federcasa
Nazionale circa 103.000 abitazioni a livello nazionale. Il prezzo medio di cessione
è stato di 24 mila euro. Ciò significa che si è svenduto per 2,5 miliardi di
euro un valore immobiliare di almeno 9 miliardi di euro.
- I bando nazionale dei Contratti di Quartiere pubblicato sul n.24 della
Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 1998. Una delle principali novità che si
preannunciò in questi nuovi strumenti fu costituita dal tema della sostenibilità
ambientale. Nella Guida alla Sperimentazione allegata ai Contratti di Quartiere
I. si individuò nella qualità ecosistemica il termine più significativo per
i futuri interventi di riqualificazione del patrimonio di E.R.P.
- Decreto Legge n.112 –
31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997 n.59. In particolare per quanto riguarda il settore assegna la
piena potestà legislativa alle Regioni. Tuttavia individua fra le funzioni mantenute
allo Stato quelle relative “alla promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni
dello Stato”.
- Denominate altresì leggi Bassanini si sono prefissate di attuare e modificare
i principi costituzionali e in particolare il Titolo V della carta costituzionale.
- Nel 1998 vengono definitivamente soppresse le trattenute ex G.E.S.C.A.L.
Da tale annualità scompare dal bilancio dello Stato ogni finanziamento per l’E.R.P.
Rimarranno nelle disponibilità dello Stato i residui che allora venivano stimati
in oltre 30.000 miliardi di vecchie lire.
- Legge n. 431 - 9 dicembre 1998: legge che prosegue la politica di
liberalizzazione nell’edilizia privata. Questa normativa è stata presa a riferimento
in alcuni regolamenti regionali di Edilizia Residenziale Sociale per la definizione
del canone moderato o meglio ancora convenzionato.
- Legge n.21
- 8 febbraio 2001 oltre a parziali finanziamenti per il rilancio della casa
in affitto (soprattutto edilizia agevolata) ha previsto che il Ministero dei
Lavori Pubblici attraverso il coordinamento di altre amministrazioni dello Stato,
un Programma innovativo in ambito urbano denominato successivamente Contratti
di Quartiere II, finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione
anche di investimenti privati, delle regioni, dei comuni e degli Iacp a diverso
titolo denominati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di
E.R.P (prioritariamente) di comuni e città a più forte disagio abiativo ed occupazionale.
Ha previsto al contempo, misure e interventi per incrementare l’occupazione,
per favorire l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa.
A seguito di questa legge e dei successivi decreti ministeriali fu avviato a
livello nazionale in quasi tutte le Regioni la stagione dei Contratti di Quartiere
II, che assorbirono oltre il 50% dei finanziamenti residui derivanti dalle trattenute
ex Gescal a livello nazionale e che vennero utilizzati per i quartieri di E.R.P.
nelle maggiori città e comuni italiani.
- Legge n.3 - del 18 ottobre 2001- modifica il titolo V della Costituzione
conferendo alle Regioni i poteri esclusi in materia di Edilizia Residenziale
Pubblica.
- Infatti se da un lato costituzionalizza il livelli essenziali delle prestazioni
- L.E.P.- dall’altro, con l’attribuzione della potestà esclusiva alle
regioni in materia di politiche sociali, lascia aperti tutti i problemi relativi
alla definizione nell’ambito dei Lep delle scelte sui problemi oeganizzativi,
sui finanziamenti nonchè della esigibilità delle prestazioni di welfare da parte
del cittadino in tutto il territorio nazionale.
- Regolamenti regionali: criteri generali per l’assegnazione e la gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, si smarrisce definitivamente
nel nostro paese un intervento unitario e generale nel settore dell’E.R.P. dal
punto di vista della sua programmazione, del finanziamento e dell’organizzazione
dei livelli prestazionali.
- Le leggi e i regolamenti regionali che ne sono scaturiti negli ultimi anni
hanno segnato in modo irreversibile le finalità sociali del comparto, diversificando
fortemente il settore a livello nazionale; con caratteristiche che oscillano
da indirizzi fortemente privatistici, fondati sulla logica dell’autofinanziamento
(soprattutto al Nord) a situazioni di fortissimo indebitamento e crisi finanziaria,
prevedibilmente esposte ad ulteriori processi di alienazione (soprattutto al
Sud).
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