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Spese condominiali: la tabella che spiega come suddividerle per evitare conflitti e contenziosi

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Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" - Negli affitti: tra inquilini e proprietari, maggiore chiarezza e riduzione delle liti sulla ripartizione delle spese condominiali. Obiettivo possibile con l’utilizzo della tabella oneri accessori predisposta tra il SICET ed i maggiori sindacati inquilini con CONFEDILIZIA. Non è banale ricordare che è necessaria estrema attenzione prima di sottoscrivere un contratto di locazione libero, dove potrebbero essere addebitate all’inquilino anche spese straordinarie non dovute, ma poi difficili da contestare. Per verificare la legittimità della suddivisione è bene passare prima al SICET per una verifica. Il criterio è quello che al proprietario sono attribuiti gli oneri accessori di installazione, riparazione e della manutenzione straordinaria. Mentre per l’inquilino sono dovuti solo i costi per la manutenzione ordinaria.

Oltre a questo, va preso a riferimento per la divisione il codice civile, con gli articoli in materia: dal 1575 al 1577 dove si prevede che l’immobile deve essere consegnato in stato normale e così mantenuto. Rimane comunque valido, come elemento di suddivisione delle spese anche l’art. 9 della legge 392/78, dove vengono indicati specificamente alcuni oneri a carico dell’inquilino. Il quale ha sessanta giorni di tempo dalla richiesta del proprietario per pagarli, con il diritto di poter conoscere i criteri di suddivisione e visionare i documenti giustificativi. Per l’utilizzo della tabella si potrà richiamarla nei contratti d’affitto, senza allegarla, evitando così ulteriori spese di bollo. La tabella è suddivisa per tipologia di spesa con l’indicazione se la stessa è a carico del proprietario o dell’inquilino. Si parte con l’ascensore, poi le spese dell’impianto di riscaldamento, le parti comuni, le pulizie. In caso di assenza della voce in tabella si utilizzerà il criterio dell’analogia di spesa.

Per il SICET la tabella è importante perché potrà inoltre contribuire ad un contenimento dei costi e dei consumi condominiali e più in generale dell’abitare, oggi estremamente necessario, attraverso l’utilizzo della concorrenza tra i gestori dei servizi e la rinegoziazione dei contratti e delle tariffe. Nella particolare fase economica poi, di notevole difficoltà per le famiglie, che si traduce in notevoli sofferenze anche nei pagamenti delle spese condominiali, serve una rinnovata attenzione alle spese accessorie, anche alla luce della riforma del condominio, alla trasparenza, alla regolare rendicontazione, alla documentazione giustificativa e alla possibilità di verifica e visura della stessa, da parte degli inquilini, anche con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza. Su tutto questo riveste notevole importanza la partecipazione all’assemblea condominiale degli inquilini sui servizi a loro attribuiti.

Bisogna fare attenzione al pagamento delle spese accessorie, che se non saldate entro 20 giorni dalla scadenza e per un importo superiore a due mensilità, determina la risoluzione del contratto. La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri potrà essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Va inoltre valorizzata l’attività della conciliazione paritetica nei contratti con un necessario coordinamento ed integrazione con quanto previsto in materia di mediazione obbligatoria nel settore della locazione e del condominio. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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