In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

Risparmio energetico e sisma bonus, ecco come convertire le detrazioni in sconto sui lavori

b_400_267_16777215_00_images_immagini-articoli_building-2748841_1920.jpg

Lo scorso 31 luglio l’Agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento attuativo dell’art. 10, commi 1 e 2, del cosiddetto “decreto crescita” in materia di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico delle abitazioni. In particolare, l’Agenzia specifica che i beneficiari delle detrazioni per i suddetti interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, precisa l’Agenzia delle entrate, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. È utile ricordare che l’esercizio dell’opzione va comunicato all’Agenzia delle entrate, pena la sua inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni fiscali. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli sportelli territoriali del Sicet. 

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

SICET NAZIONALE

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Napoleone III n. 6 - 00185 Roma
Telefoni 064958701
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.