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Mutuo prima casa, si può rinegoziare in caso di insolvenza ma con dei limiti

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L’articolo 41 bis del cosiddetto decreto fiscale (convertito nella legge n. 157/2019) introduce una nuova disciplina in favore degli acquirenti di prima casa sottoposti a procedura esecutiva per insolvenza del mutuo ipotecario stipulato con la banca. La norma – spiega una circolare del Sicet Cisl – prevede la possibilità di ottenere la rinegoziazione del mutuo in corso con la stessa banca oppure un finanziamento con surroga nella garanzia ipotecaria a una banca terza che viene utilizzato per estinguere il credito vantato da quella procedente. A tal fine è anche possibile richiedere l’assistenza del fondo di garanzia per la prima casa in relazione al nuovo mutuo. Una scappatoia per molti ma non per tutti. Infatti, la misura – avverte il Sicet – è applicabile solo ai pignoramenti notificati tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019. Inoltre, mancando ancora il decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro marzo, l’applicazione della norma è per il momento di fatto sospesa. Novità anche per i contratti di locazione a uso abitativo stipulati dal 1° gennaio 2020. L’articolo 3 quinquies della legge n. 58/2019 prevede che per il riconoscimento del credito d’imposta previsto in relazione ai canoni maturati e non riscossi è sufficiente l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento. Viceversa, per i contratti di locazione stipulati entro il 31 dicembre 2019 resta la regola per cui è necessaria la convalida dello sfratto per morosità o il decreto ingiuntivo non più impugnabile.

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