Milleproroghe, modifiche alla cedolare secca nei comuni calamitati
Tra le novità contenute nella legge di conversione del decreto milleproroghe, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, figura l’articolo 4 comma 3 novies che interviene sull’applicabilità della cedolare secca ai contratti concordati che sono stipulati nei Comuni in cui si sono verificate delle calamità. Due le modifiche apportate dalla norma del milleproroghe. La prima riguarda i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza fra il 28 maggio 2009 e il 27 maggio 2014. Si tratta di centri in cui era già stato previsto e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2019 il beneficio della cedolare secca al 10 per cento. Il decreto milleproroghe estende ora la proroga del beneficio a tutto il 2020 ma nel contempo circoscrive il campo di applicazione ai soli Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. La seconda novità introdotta alla Camera dei deputati in sede di conversione del decreto riguarda invece i territori dell’Italia centrale colpiti dai disastrosi eventi sismici di agosto e ottobre 2016, vale a dire le regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Anche in questo caso l’applicazione della cedolare secca ai contratti di affitto concordati diventa più stringente è viene ora vincolata al rispetto di un ulteriore requisito, ovvero l'esistenza nel Comune interessato di una “zona rossa” deliberata con apposita ordinanza sindacale. Trattandosi di una materia assai complessa, il consiglio, come sempre, è di rivolgersi agli sportelli territoriali del Sicet per delucidazioni e assistenza.