In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

INPGI ROMA 22/04/2009

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
L’AREA METROPOLITANA DI ROMA
 

 (Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)

 TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Maurizio Andriolo e del Direttore Generale Arsenio Tortora, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

 E

 le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

SUNIA in persona di Piero Ranieri e Emiliano Guarnieri
SICET in persona di Maurizio Savignano
UNIAT in persona di Patrizia Behmann
UNIONE INQUILINI   in persona di Walter Petrucci
ANIA in persona di Walter Angori
FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti
SIAI  in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

a) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell’Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
b) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2010 l’accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2008 con atto del 10.12.2007, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti – tipo, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
c) che in data 10.12.2007 è stato anche sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” un accordo integrativo territoriale per il Comune di Roma con il quale è stato prorogato al 31.12.2008 l’accordo integrativo territoriale per l’area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l’Istat;
d) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell’accordo integrativo territoriale per l’area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l’Istat;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo. 
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l’accordo integrativo territoriale per l’area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, accordo scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2008, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2010, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere fino al 31.12.2010, relativi agli immobili di proprietà dell’Ente siti in Roma, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all’accordo del 30.3.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione. A detta tabella devono intendersi aggiunti gli immobili dell’Istituto siti in Largo Oliata per i quali le parti stabiliscono un canone unitario pari ad € 9,71 mq / mese, comprensivo di adeguamento Istat.
3. Le parti precisano che l’accordo territoriale per l’area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2010, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere fino al 2010, che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

INPGI f.to Andrea Camporese – Maurizio Andriolo, Arsenio Tortora
UPPI f.to Angelo De Nicola
SUNIA f.to Piero Ranieri
SICET f.to Maurizio Savignano
UNIAT f.to Patrizia Behmann
UNIONE INQUILINI   f.to Walter Petrucci
ANIA f.to Walter Angori
FEDERCASA f.to Gianluigi Pascoletti
SIAI (aderente al Sunia) f.to Corrado Giustiniani

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

SICET NAZIONALE

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Napoleone III n. 6 - 00185 Roma
Telefoni 064958701
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.