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Stralcio del testo coordinato della Legge del 24 novembre 2003, n. 326

STRALCIO DEL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 24 novembre 2003, n. 326

(G.U. n. 274 del 25 novembre 2003 - Suppl. Ordinario n.181)

Testo del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la Legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

…… omissis ……

Art. 26

Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

  1. 1. Al comma 3 dell'articolo 3, del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai

sensi del comma 1 dell'articolo 2.”.

  1. 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: “3-bis. E' riconosciuto in  favore  dei  conduttori delle unità immobiliari  ad  uso  diverso  da  quello  residenziale il diritto di opzione  per  l'acquisto  in forma individuale, al prezzo determinato secondo  quanto  disposto  dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.”.

2-bis.   Nel   comma   4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l'originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato. 3. Al   primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge  25   settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “ad uso residenziale”, sono inserite le seguenti:“, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni”.

  1. 4. Alla fine del comma 8 dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: “Per i

medesimi   immobili   è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. La modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.”.

  1. 5. Al comma 13 dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che si trovano in stato di degrado e per il quale sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia”.
  1. 6. All'articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del Decreto Legge 25 settembre   2001,   n.   351,   convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: “Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'”.
  1. 7. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 3, del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: “immobili”, sono aggiunte le seguenti: “ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13”.
  1. 8. Dopo il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente: “17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si  applica  agli  enti  pubblici  territoriali  che  intendono acquistare  unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo  3  che  risultano  libere  ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano  nelle  condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti   privati   individuati   tramite   procedura di evidenza pubblica”.
  1. 9. Al comma 20 dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: “Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto”.

9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico e nell'ambito del perseguimento degli  obiettivi  di  finanza pubblica  in  funzione  del  patto  di stabilità e  crescita,  l'Agenzia  del  demanio,  con  decreto  del Ministero  dell'economia  e  delle finanze, può essere autorizzata a vendere  a  trattativa  privata, anche in blocco, beni immobili dello Stato  a  Sviluppo  Italia Spa Si applicano le disposizioni contenute nel  terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 29 del presente

decreto.

  1. 10. All'articolo 1 del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. I beni  immobili  non  più  strumentali  alla  gestione caratteristica  dell'impresa  ferroviaria,  di proprietà di Ferrovie dello  Stato  spa,  ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  e  successive modificazioni, e dell'articolo 5 della legge  23  dicembre  1999,  n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo,  sono  alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da  essa  controllate,  direttamente  o  con  le  modalità di cui al presente  decreto.  Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà   e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie    derivanti   dalle   dismissioni   effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell'esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano   a   tutte   le   società controllate   direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell'alienazione dei beni”.
  1. 11. All'articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: “Alle cessioni dei crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell'Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”. 11-bis. E'  autorizzata  la  spesa  di 2,5 milioni di euro per ciascuno   degli   anni  2004  e  2005,  da  assegnare  alla  regione Friuli-Venezia  Giulia  per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali  di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. 11-ter. All'onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente   riduzione   delle   proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa,   ne’classificati   quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

  1. a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;
  1. b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
  1. c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso. 11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o un’indennità per l'occupazione dell'alloggio. 11-sexies. Per l'anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di Euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo e' determinato con la legge di bilancio.

11-septies. E' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale.  All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.  Il Ministro dell'economia e delle finanze   e'   autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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