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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto del 17 aprile 2003

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto del 17 aprile 2003

Modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108, del 12 maggio 2003

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il “Decreto-legge n. 351”), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visti i decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all’allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i “Decreti dell’Agenzia del demanio”);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale  decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell’Agenzia del demanio, l’immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonchè la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il “Primo decreto del Ministro dell’economia”);
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in  attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la “Prima operazione di cartolarizzazione”), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il “Secondo decreto del Ministro dell’economia”);
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002 e 31 luglio 2002 emanati in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l’altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che è emersa la necessità di apportare modifiche ad  alcune disposizioni del Secondo decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il “Decreto di Trasferimento relativo alla Seconda Cartolarizzazione”);
Visto l’ulteriore decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell’ambito della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il “Decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione”);
Considerato che è emersa la necessità di modificare il decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda  cartolarizzazione;

Decreta:

 Art. 1

All’allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, prima dell’ultimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: “Unicamente per gli immobili disponibili liberi che siano già stati offerti in vendita una prima volta in asta alla data del 15 aprile 2003 e che non siano stati aggiudicati entro la stessa data è consentito un ulteriore passaggio in asta ad un prezzo base d’asta pari al prezzo di mercato degli immobili disponibili liberi. Per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione, il prezzo base d’asta per la seconda asta è pari al 50% del prezzo di mercato degli immobili disponibili. Salvo quanto previsto al terzo capoverso del presente punto 5, per gli immobili disponibili in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero immobili disponibili liberi o ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso non abitativo, il prezzo base d’asta per la seconda asta (per la sola nuda proprietà nel caso dei primi), è pari al 70% del prezzo di mercato degli immobili disponibili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso).”.

Art. 2

All’allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, nell’ultimo capoverso le parole “nella prima asta”sono sostituite dalle seguenti parole: “nella seconda asta”.

Art. 3

All’allegato 4, punto 5, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla fine dell’ultimo capoverso sono inserite le seguenti parole “fermo restando che la S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all’aggiudicazione dell’immobile disponibile”.

Art. 4

All’allegato 4, punto 6, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: “Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d’asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d’asta, per l’acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete. ”.

Art. 5

All’allegato 1, punto 1, secondo capoverso, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione le parole “quaranta giorni” sono sostituite dalle parole “cinquanta giorni”.

Art. 6

All’allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, alla fine del secondo capoverso, sono aggiunte le seguenti parole “Tale termine di cinquanta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.”.

Art. 7

All’allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel secondo periodo le parole “in più offerte” sono sostituite dalle seguenti parole: “in più offerte segrete”; nello stesso periodo le parole “le medesime offerte” sono sostituite dalle seguenti parole: “le medesime offerte segrete”.

Art. 8

All’allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Ove previsto dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d’asta ed in conformità con quanto ivi disposto è consentita la presentazione di offerte residuali, ad un prezzo pari al prezzo base d’asta, per l’acquisto degli immobili in relazione ai quali non siano pervenute valide offerte segrete. ”.

Art. 9

All’allegato 1, punto 6, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo l’ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso di presentazione di più offerte residuali relative al medesimo bene, l’immobile è aggiudicato in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che sarà determinato secondo le modalità indicate nei disciplinari di gara e nei relativi avvisi d’asta. ”.

Art. 10

All’allegato 1, punto 8, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale termine di quaranta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.”. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

p. Il Ministro dell’economia e delle finanze Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

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Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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