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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 7 gennaio 2004

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 7 gennaio 2004

Individuazione di ulteriori immobili di pregio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
di concerto con
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visto il comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall’Agenzia del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell’eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l’immissione delle società cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività e le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
Visti i decreti dirigenziali emanati dall’Agenzia del demanio elencati all’allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i «decreti dell’Agenzia del demanio»);
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell’economia») tramite il quale sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati dai decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata realizzata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002 emanato in attuazione del comma 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, concernente, in relazione ai beni trasferiti in occasione della prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351, l’individuazione degli immobili di pregio ed i criteri ai quali si conforma l’attività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l’Agenzia del territorio per l’individuazione degli immobili di pregio;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2003 emanato in attuazione del comma 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, concernente l’identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministero dell’economia, di un primo elenco di immobili di pregio;
Considerato che l’art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351, dispone che gli immobili di pregio siano individuati su proposta dell’Agenzia del territorio;
Considerato che la qualificazione ai fini della vendita di cui al presente decreto degli immobili quali immobili di pregio non è in alcun modo connessa ad eventuali classificazioni degli immobili effettuate in precedenza a qualunque altro fine anche locativo;
Considerato che l’Agenzia del territorio, tramite le sue strutture periferiche, ha accertato, effettuando le relative necessarie verifiche: l’ubicazione degli immobili nei centri storici urbani individuati in base alle perimetrazioni dei piani regolatori (zone omogenee di tipo A) o l’ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili (secondo i valori pubblicati dall’OMI dell’Agenzia del territorio) è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell’intero territorio comunale, nonché l’insussistenza dello stato di degrado e la non necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;
Viste le proposte formulate, ai sensi del predetto art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 351 dalla suddetta Agenzia del territorio, rispettivamente in data 5 novembre 2003, in data 17 dicembre 2003, relative, rispettivamente, all’identificazione, tra i beni trasferiti ai sensi del primo decreto del Ministro dell’economia di un secondo lotto di immobili di pregio nonché alla rettifica da parte dell’Agenzia del territorio della propria delibera del 14 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1

Tra gli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell’economia, sono da considerarsi di pregio, oltre a qualunque altro immobile che soddisfi i criteri indicati nella delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, gli immobili elencati nell’allegato 1 al presente decreto.

Art. 2

In considerazione dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 351, al criterio n. 3 della delibera allegata sub 1 al decreto ministeriale 31 luglio 2002, i valori di mercato a metro quadro, rispettivamente, minimo e massimo devono intendersi adeguati di volta in volta ai valori pubblicati dall’OMI dell’Agenzia del territorio.

Art. 3

In base alla delibera dell’Agenzia del territorio in data 17 dicembre 2003, gli immobili siti in Firenze, viale Toscana 5, 7, 9 e 11 in rettifica di quanto previsto nel decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° aprile 2003, non sono da considerarsi immobili di pregio.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Sottosegretario all’economia e alle finanze: Armosino

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

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