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Decreto interministeriale del 20 aprile 2005

Decreto Interministeriale 20 aprile 2005

Modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip S.r.l., da effettuarsi ai sensi del comma 3, articolo 1 della legge 23 aprile 2004, n. 104

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2005, n. 127

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

di concerto con

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, successivamente modificata (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti emanati, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001 ed in data 21 novembre 2002, mediante i quali sono state disciplinate le procedure di vendita rispettivamente della prima e della seconda operazione di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351 per il tramite della S.C.I.P. - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. (nel seguito indicata come «SCIP Srl»);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione ai sensi del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;
Visto il comma 1 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, non di pregio, oggetto di cartolarizzazione che abbiano manifestato la propria volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell’art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, il prezzo di vendita delle medesime è determinato al momento dell’offerta in opzione, con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;
Visto il comma 2 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che, ai fini dell’applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 3, del citato decreto n. 351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;
Considerato in particolare il comma 3 dell’art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, che estende l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli immobili venduti prima della data in entrata del medesimo provvedimento prevedendo altresì che le risorse necessarie per il maggior prezzo corrisposto dai predetti conduttori debbano essere reperite mediante l’alienazione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2004 concernente l’individuazione degli ulteriori beni immobili dello Stato ai sensi della legge n. 104/2004, con il quale si è stabilito che le risorse per il rimborso previsto dall’art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104, derivino dalla dismissione degli immobili di proprietà dello Stato individuati nell’Allegato «A» del predetto decreto del 30 settembre 2004;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei beni culturali datato 23 dicembre 2004, con il quale gli immobili individuati dal citato decreto 30 settembre 2004 sono stati trasferiti al fondo di investimento immobiliare, costituito ai sensi dell’art. 4 della legge 23 novembre 2001, n. 410, e denominato «Fondo Immobili Pubblici»;
Considerato che nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato sono affluite, fra l’altro le risorse necessarie ai rimborsi previsti dal comma 3 dell’art. 1 del decreto legge n. 41; del 2004;
Atteso, altresì, che il Ministero dell’economia e delle finanze, in proporzione ai rimborsi dovuti sulla base delle quantificazioni effettuate da ciascun Ente gestore e dall’Agenzia del demanio, ha provveduto a ripartire le disponibilità del fondo, di cui al citato decreto-legge n. 41 del 2004, sui conti correnti di tesoreria intestati agli enti gestori originariamente proprietari degli immobili, e per quanto riguarda l’Agenzia del demanio sul capitolo n. 3866 (unità previsionale di base 6.1.2.7) dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato;
 

Decreta:

Art. 1

  1. Il soggetto incaricato della vendita degli immobili (nel seguito indicato come «Ente gestore») trasferiti alla S.C.I.P. S.r.l. nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi del decreto-legge n. 351/2001 procede al rimborso del maggior prezzo corrisposto ai soggetti legittimati ai sensi dell’art. 3, comma 20 del decreto-legge n. 351 del 2001, i quali hanno acquistato prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2004, con applicazione al prezzo corrisposto per l’acquisto dell’unità immobiliare del coefficiente aggregato di abbattimento contenuto nella prima tabella di cui ai comunicati dell’Agenzia del territorio pubblicati nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2004, e n. 99 del 28 aprile 2004, nei limiti delle risorse stabilite dal comma 2 dell’art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004.
  2. Restano fermi gli effetti giuridici ed economici prodotti dagli atti di acquisto degli immobili per i quali si procede al rimborso e dai relativi contratti di mutuo.

Art. 2

  1. L’Ente gestore procede ai rimborsi dei soggetti aventi diritto all’esito alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge e secondo l’ordine cronologico di vendita degli immobili.
  2. A tal fine l’Ente gestore invierà ai soggetti aventi diritto il modulo di richiesta di rimborso, conforme all’allegato 1 e 1-bis per quanto riguarda l’Agenzia del demanio, conforme agli allegati al presente decreto, all’indirizzo di residenza anagrafica a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento.
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, gli aventi diritto dovranno restituire all’Ente gestore stesso, a pena di decadenza, la domanda di rimborso (esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento) debitamente compilata e corredata della documentazione ivi richiesta.

Art. 3

Le operazioni di rimborso sono concluse entro il 31 dicembre 2005.
Il presente decreto è sottoposto al visto della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

p. Il Ministro dell’economia e delle finanze
Armosino

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 86

Allegati:
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