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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 novembre 2003

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Decreto 7 novembre 2003

Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicmbre 2003

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINZANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione d patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «decreti dell’Agenzia del demanio»);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell’Agenzia del demanio, l’immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «primo decreto del Ministro dell’economia»);
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto del Ministro dell’economia»);
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l’altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al secondo decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione»);
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure, di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell’ambito della seconda operazione di cartolarizzazione nel seguito indicato con il «decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);
Visti gli ulteriori decreti ministeriali 17 aprile 2003 e il decreto ministeriale 18 luglio 2003 emanati in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, tra l’altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;
Considerato che l’art. 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha apportato alcune modifiche al decreto-legge n. 351 concernenti, tra l’altro, l’attribuzione ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale del diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi secondo modalità determinate dai decreti di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 351;
Considerato che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione;

Decreta:

Art. 1

All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo, le parole «in relazione agli immobili residenziali e dell’eventuale diritto di prelazione in relazione agli immobili diversi da quelli residenziali» sono eliminate.

Art. 2

All’allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al secondo rigo del primo capoverso le parole «presente decreto» sono sostituite dalle parole «primo decreto del Ministro dell’economia».

Art. 3

All’allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo capoverso sono inserite le seguenti parole «Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, il prezzo di vendita degli immobili abitativi, in caso di acquisto da parte di conduttori a mezzo di mandato collettivo, è abbattuto di una percentuale determinata in conformità alle seguenti tabelle:

Conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che rappresentano almeno l’80 per cento delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere

Numero delle unità residenziali rappresentate con il mandato collettivo Sconto concesso sul prezzo di vendita
da 2 a 10 unità 10%

da 11 a 15 unità

11%

da 16 a 20 unità

12%

da 21 a 25 unità

13%

da 26 a 30 unità

14%

Oltre 30 unità

15%

Conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere

Numero delle unità residenziali rappresentate con il mandato collettivo

Sconto concesso sul prezzo di vendita

da 2 a 7 unità 3%
da 8 a 11 unità 4%
da 12 a 15 unità 5%
da 16 a 20 unità 6%
da 21 a 25 unità 7%
oltre 25 unità 8%

Art. 4

All’allegato 1, punto 4, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il numero «10» è sostituito con il numero «9-bis».

Art. 5

All’allegato 1, punto 5, ultimo capoverso, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al nono rigo le parole «gli immobili inoptati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d’asta» sono sostituite dalle seguenti «gli immobili inoptati in relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella seconda asta, sono offerti in vendita in una terza asta con un prezzo base d’asta pari al 50% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda del caso), quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge; gli immobili inoptati che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento della seconda asta nonché gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento della terza asta sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base d’asta, fermo restando che la S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all’aggiudicazione dell’immobile.».

Art. 6

All’allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole «I beni immobili non abitativi, in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l’acquisto da parte del conduttore sono offerti in opzione agli aventi diritto al prezzo determinato dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge. L’esercizio del diritto di opzione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in opzione, pena la decadenza. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte dell’avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro i cinquanta giorni successivi all’invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. Tale termine di cinquanta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 7

All’allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il nuovo periodo inserito ai sensi del precedente art. 6, e prima delle parole «Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l’esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6» è inserito il punto 9-bis.

Art. 8

All’allegato 1, punto 9-bis, inserito ai sensi del precedente art. 7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al primo periodo, le parole «Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l’esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6» sono sostituite dalle parole «Gli immobili non abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione sono venduti mediante l’esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto al punto 6.».

Art. 9

All’allegato 1, punto 9-bis, inserito ai sensi del precedente art. 7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo le parole «Ciascun immobile non abitativo è offerto in vendita singolarmente soltanto in una prima asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali nominato dall’Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due nominati dal soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi. Per la valida costituzione della predetta commissione è sufficiente la presenza dei due membri.», le parole «L’offerta in prelazione degli immobili non abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione provvisoria ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base d’asta, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data di espletamento della predetta asta nell’ambito della quale l’immobile non abitativo è stato offerto in vendita singolarmente. L’esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte dell’avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i cinquanta giorni successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.» sono sostituite dalle seguenti «Il prezzo base d’asta degli immobili non abitativi offerti in vendita in tale prima asta è pari al valore di tali immobili quale determinato dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge.».

Art. 10

All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il punto 10 è sostituito dal seguente punto 10«Gli immobili non abitativi rimasti invenduti a seguito dell’espletamento dell’asta di cui al precedente punto 9-bis sono accorpati in uno o più lotti e venduti mediante l’esperimento di una o più aste in forma non frazionata, da svolgersi in conformità a quanto previsto al recedente punto 6. Per la prima di tali aste non frazionate il prezzo base d’asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 25%. Per la seconda di tali aste il prezzo base d’asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d’asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 35%. Per la terza di tali aste il prezzo base d’asta è rappresentato dalla sommatoria dei prezzi base d’asta dei singoli immobili non abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 50%.
Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento della terza asta in forma non frazionata, sono offerti in vendita nelle aste successive in forma non frazionata senza prezzo base d’asta, fermo restando che la S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. può riservarsi la facoltà, anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non accettare le offerte e di non procedere all’aggiudicazione dell’immobile. La composizione del lotto posto in vendita in forma non frazionata può essere variata, in caso di mancata aggiudicazione, all’esito di ciascuna delle aste.».

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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