Codice Penale
Libro II, Sezione III, Capo II
In materia di locazioni e condominio possono verificarsi casi che producono effetti non solo dal punto di vista civilistico, ma anche penalistico.
A titolo puramente esemplificativo vi riportiamo le ipotesi che generalmente si verificano – e che hanno portato i Giudici ad esprimersi in merito - riconducibili ai seguenti reati:
1. Violazione di domicilio art. 614 C.p.
(Dei delitti contro la libertà morale)
Libro II - Sezione Terza
Sia il proprietario che l’amministratore possono commettere questo reato introducendosi nell’abitazione contro la volontà, espressa o tacita, dell’inquilino. L’ingresso nell’abitazione potrà avvenire anche clandestinamente o con l’inganno. Anche il trattenersi nell’abitazione, contro l’espressa volontà dell’inquilino, ovvero clandestinamente o con l’inganno, rappresenta una violazione di domicilio ed è pertanto ugualmente punibile.
2. Truffa art. 640 C.p.
(Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)
Libro II - Capo II
E’ il caso di colui che con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto cagionando un danno per l’inquilino. Si potrà pertanto verificare l’ipotesi dell’amministratore che conceda in locazione l’immobile senza però avere il potere di farlo; lo stesso potrà verificarsi nel caso in cui il proprietario si dichiari tale, pur non essendolo, e conceda quindi, abusivamente, in locazione l’immobile.
3. Appropriazione indebita art. 646 C.p.
(Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)
Libro II - Capo II
Si verifica qualora il proprietario o l’amministratore, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Ciò si potrà verificare soprattutto con riferimento al pagamento delle spese e degli oneri condominiali, e talvolta anche in riferimento al pagamento del canone di locazione.