Legge 120/2002
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2002 (suppl. ord.)
Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997.
- Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 25 del Protocollo stesso.
- Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello dell’Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 del Protocollo di cui al comma 1.
Art. 2
- In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall’Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di Kyoto, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento e una relazione contenente:
- lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Uffìciale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l’individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
- al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
- all’aumento degli assorbimenti di gas serra conseguente ad attività di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e forestali, conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto;
- alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati (joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell’Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l’impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all’eliminazione delle emissioni di anidride carbonica, fermo restando quanto stabilito dalla decisione 16/CP.7, adottata dalla Settima Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Marrakesh nel novembre 2001;
- all’accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l’introduzione dell’idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l’utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;
- lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonchè degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.
- lo stato di attuazione e la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Uffìciale n. 33 del 10 febbraio 1999, con l’individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:
- Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE. L’attuazione del piano è scadenzata sulla base delle risorse di bilancio preordinate allo scopo.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali per l’assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l’obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell’ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei programmi pilota di cui al comma 3.
- Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
Art. 3
-
Al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003.
Art. 4
- All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
- All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
- Ministero dell’economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
- Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;
- Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: 12.242 per il 2004;
- Ministero dell’interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;
- Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
- Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Si omette il testo del Protocollo)