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Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Decreto 28 settembre 2005

Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio immobili ad uso abitativo

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2005, n. 227

Il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, nella legge 12 novembre 2004, n. 269, recante «Misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431»;
Visto il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148, recante «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio», che ha destinato le risorse di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 240/2004 sopracitato, disponibili alla data del 1° aprile 2005, alla riduzione del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio e che si trovino in difficili condizioni economiche e sociali e siano residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;
Visto in particolare l’art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 148, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, siano individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle Prefetture -- Uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge sopracitato, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative ai conduttori di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, superiore a 400;
Considerato che con nota n. 1863/A del 20 giugno 2005 il Ministero ha richiesto alle Prefetture dei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste di fornire i dati concernenti le procedure esecutive di rilascio di immobili relative ai conduttori di cui all’art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio 2005, n. 148;
Considerato che sulla base delle informazioni attualmente pervenute dalle Prefetture -- Uffici territoriali del Governo interessate, i comuni nel cui territorio risulta un numero di procedure esecutive di sfratto superiore a 400 relative ai conduttori in possesso dei requisiti previsti all’art. 1, comma 1, della citata legge 26 luglio 2005, n. 148, sono quelli di Milano, Firenze, Roma, Napoli;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della richiamata legge 26 luglio 2005, n. 148, e per gli effetti del comma 3 del medesimo art. 4;

Decreta:

Articolo unico

Nei comuni di Milano, Firenze, Roma, Napoli -- effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 2005, n. 148 -- il termine per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge l° agosto 2003, n. 200, è differito al 30 settembre 2005.

Roma, 28 settembre 2005

Il vice Ministro: Martinat

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