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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 24 febbraio 2015

Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015"; 
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali nonche' degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560; 
Visto altresi' l'art. 3, comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, del medesimo decreto che istituisce nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi; 
Ravvisata la necessita' di individuare procedure e criteri di alienazione al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ed una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo comunque i diritti degli assegnatari; 
Visto l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha disposto la formazione e la gestione, in ciascuna regione, dell'"anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale"; 
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
Ritenuto, a seguito di approfondimenti, di apportare modifiche integrative al testo del decreto interministeriale oggetto dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 ottobre 2014 al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze degli assegnatari in possesso dei requisiti di permanenza nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica fissati dalle vigenti normative regionali; 
Vista l'intesa, condizionata all'accoglimento di alcune proposte emendative presentate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e dall'Anci, espressa dalla Conferenza unificata nella seduta del 18 dicembre 2014.

Decretano: 
Art. 1 
Procedure di alienazione

1. I comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, procedono all'alienazione di unita' immobiliari per esigenze connesse ad una piu' razionale ed economica gestione del patrimonio. A tal fine gli enti proprietari predispongono, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, specifici programmi di alienazione. I programmi, adottati secondo le procedure ed i criteri di cui al presente decreto, sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. I programmi sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione competente. 
Sono fatti comunque salvi i programmi di alienazione degli alloggi avviati, alla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in virtu' di provvedimenti regionali. 
2. I programmi di alienazione devono favorire prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50% e di quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti. Possono essere inclusi nei programmi anche immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, nonche' locali destinati ad uso diverso da quello abitativo quali usi commerciali, artigianali, ecc., se l'alienazione di tali immobili e' funzionale alle finalita' complessive del programma. Per gli immobili classificabili nell'ambito della revisione catastale in atto come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, devono comunque ricorrere anche le condizioni di cui al successivo comma 3 e vengono applicate le modalita' di cui all'art. 2, comma 2. 
3. Dovra' essere favorita, altresi', la dismissione di quegli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario sulla base di una stima documentata dei relativi costi da trasmettere alla regione competente. 
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi, approvati a far tempo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, restano nella disponibilita' degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, all'attuazione: 
di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, predisposto sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi. 
I programmi di reinvestimento sono approvati dal competente organo dell'ente proprietario, previo formale assenso della regione. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'assenso della regione si intende reso. 
5. L'attuazione dei programmi di alienazione e' tempestivamente comunicata alle competenti regioni anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dell'anagrafe dei relativi assegnatari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' della mutua cooperazione finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e degli accertamenti conseguenti.

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

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