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Ministero delle Infrastrutture - Decreto 4 settembre 2014 - FSA

Riparto tra le Regioni della disponibilita' finanziaria pari a 50 milioni di euro, relativa all'anno 2014, assegnata al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2014

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    

 Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina  i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;   
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante  «Disciplina  delle locazioni e del rilascio degli immobili  adibiti  ad  uso  abitativo» che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti)  il  Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;   
Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999,  con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11,  comma  4,  dell legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori  per beneficiare  dei  contributi  integrativi  a  valere  sulle   risorse assegnate  al  Fondo  nazionale  di  sostegno  per   l'accesso   alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;   
Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre  1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre  2004,  n. 269, che stabilisce,  tra  l'altro,  che  a  decorrere  dal  2005  la ripartizione delle risorse  assegnate  al  Fondo  e'  effettuata  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri  fissati con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;   
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n.  1998/C2, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre  2005,  reg.  9,  fog. 142, con il quale in attuazione dell'art. 11  della  citata  legge  9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito  dall'art.  7,  comma  1,  del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito  dalla  legge  12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in  sede  di Conferenza Stato-Regioni  del  14  luglio  2005,  i  criteri  per  la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale  di  sostegno per l'accesso  alle  abitazioni  in  locazione  di  cui  al  comma  1 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;   Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia  di  IMU,  di  altra  fiscalita'  immobiliare,  di sostegno alle politiche abitative e di  finanza  locale,  nonche'  di cassa  integrazione  guadagni  e   di   trattamenti   pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;    Visto  in  particolare  il  comma  4   dell'art.   6   del   citato decreto-legge che assegna al Fondo nazionale di sostegno  all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre  1998, n. 431, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2014 e 2015;    
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge  23  dicembre  2009,  n. 191, con il quale sono stati abrogati, a  decorrere  dal  1°  gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386  e  che conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e Bolzano erogazioni carico del bilancio dello stato previste da  leggi di  settore  e  considerato  che  l'accantonamento  per   le province autonome di Trento e Bolzano e' gia' stato  considerato  in  fase  di programmazione ed approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento;   
Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per l'Expo 2015» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  maggio 2014, n. 80;   Visto  in  particolare  il  comma  1   dell'art.   1   del   citato decreto-legge che ridetermina in 100 milioni di  euro,  per  ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo nazionale di  sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,  istituito  dalla  legge  9 dicembre 1998, n. 431;   
Visto il decreto ministeriale  12  febbraio  2014  registrato  alla Corte  dei  conti  -  Ufficio  di  controllo  atti  Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della tutela del territorio e del mare - in data 27 marzo 2014  ,  registro 1, foglio n.  1520,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - del 27  maggio  2014,  n.  121,  con  il  quale  e'  stato effettuato il riparto delle risorse assegnate (50  milioni  di  euro) per l'anno 2014 dal comma 4 dell'art. 6 del citato  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 102 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 ottobre 2013, n. 124;   
Vista la nota ministeriale in data 18 giugno 2014, prot.  8062  con la quale  la  Direzione  generale  per  la  condizione  abitativa  ha rappresentato alla Conferenza Stato-Regioni che la  dotazione  di  50 milioni di euro relativi all'annualita' 2014 aggiuntivi rispetto alla somma gia' ripartita con il predetto decreto  puo'  essere  ripartita secondo i parametri gia' adottati;    
Richiamata  l'intesa  gia'  espressa  dalla  Conferenza  permanente Stato- Regioni nella seduta del 16 gennaio  2014  sulla  proposta  di ripartizione effettuata  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti relativa all'annualita' 2014 assegnata al  Fondo  nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni  in  locazione  dal  comma  4 dell'art. 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,  che  e'  stata confermata nella seduta del 5 agosto 2014;  

Decreta:    

1. L'ulteriore  disponibilita'  di  50  milioni  di  euro  relativa all'anno 2014 assegnata al Fondo nazionale di sostegno per  l'accesso lle abitazioni in  locazione  di  cui  all'art.  11  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431 dal comma 1 dell'art. 1  del  decreto-legge  28 marzo 2014, n. 47  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25 maggio 2014, n. 80 e' ripartita tra  le  Regioni  secondo  l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.   
2. Le Regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431 come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001,  n. 21.   
3. I Comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.   
4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti  all'anno precedente iscritti in bilancio, gia' indicati al comma 6 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, dovranno pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno. Le  comunicazioni  pervenute oltre tale data non saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  dei riparti di che trattasi.  
 5. Ai sensi del punto 7 del decreto ministeriale 14 settembre 2005, prot. n. 1998/C2, registrato alla Corte  dei  conti  il  10  novembre 2005, reg. 9, fog. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  serie generale - n. 281  del  2  dicembre  2005,  le  risorse  statali  non ripartite  dalle  singole  regioni  entro  sei  mesi  dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza  dell'anno  successivo.  A tal fine le regioni comunicano al Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, entro il termine di cui  sopra,  il  provvedimento  di riparto in favore dei comuni.   
6. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere utilizzati, fermo restando le finalita' generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge 431/98, per  sostenere  le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso  la costituzione di  agenzie,  istituti  per  la  locazione  o  fondi  di garanzia tese a favorire la mobilita'  nel  settore  della  locazione anche di soggetti che non siano piu' in  possesso  dei  requisiti  di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il  reperimento di alloggi da concedere in locazione a  canone  concordato  ai  sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.   
7. In  ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili  le regioni  possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  - n. 167 del 19 luglio 1999, dandone comunicazione al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.   
8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente  capitolo di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo.   Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 4 settembre 2014   

Il Ministro: Lupi   

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2014  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare registro n. 1, foglio n. 3518

Allegato

LEGGE n. 431/98 - FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO
Ripartizione della ulteriore disponibilità 2014 (euro 50.000.000,00)

Regioni e province autonomeA
Risorse ripartite con 
D.M. 12.04.2014
B
Riparto disponibilità
(D.L. 47/2014 - 
L. 80/2014)
C
TOTALE 2014
(A+B)
Piemonte 4.134.258,92 4.134.258,92 8.268.517,84
Valle d'Aosta 275.175,56 275.175,56 550.351,12
Lombardia 8.087.933,27 8.087.933,27 16.175.866,54
Veneto 3.344.647,65 3.344.647,65 6.689.295,30
Friuli V.G. 1.050.255,48 1.050.255,48 2.100.510,96
Liguria 1.778.519,24 1.778.519,24 3.557.038,48
Emilia R. 4.292.737,38 4.292.737,38 8.585.474,76
Toscana 3.127.030,26 3.127.030,26 6.254.060,52
Umbria 978.178,09 978.178,09 1.956.356,18
Marche 1.285.527,66 1.285.527,66 2.571.055,32
Lazio 4.965.164,47 4.965.164,47 9.930.328,94
Abruzzo 1.057.583,06 1.057.583,06 2.115.166,12
Molise 410.296,82 410.296,82 820.593,64
Campania 5.040.173,29 5.040.173,29 10.080.346,58
Puglia 3.261.644,34 3.261.644,34 6.523.288,68
Basilicata 649.151,49 649.151,49 1.298.302,98
Calabria 1.328.460,67 1.328.460,67 2.656.921,34
Sicilia  3.777.660,57  3.777.660,57 7.555.321,14
Sardegna 1.155.601,78 1.155.601,78 2.311.203,56
TOTALE|50.000.000,00 50.000.000,00100.000.000,00

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

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