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Decreto Legislativo 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici

Supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 229, del 2 ottobre 2003

Omissis

TITOLO II

CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Omissis

Capo I

Disposizioni in materia di cessione e regolarizzazione di immobili

Art. 26

Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici

Al comma 3 dell’art. 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell’art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell’art. 2”.

Dopo il comma 3 dell’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente: “3-bis. E’ riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione all’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1”.

Al primo periodo del comma 5 dell’art. 3, dopo le parole “ad uso residenziale”, sono aggiunte le seguenti parole: “e delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale”.

Dopo il comma 8 dell’art. 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: “Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell’8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1”.

Al comma 13 dell’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia”.

All’art. 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l’”.

Al primo periodo del comma 14 dell’art. 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola “immobili”, sono aggiunte le seguenti parole: “ad uso residenziale non di pregio ai sensi del precedente comma 13”.

Dopo il comma 17 dell’art. 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

“17-bis.

Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari poste in vendita ai sensi dell’art. 3 del citato decreto legge n. 351 del 2001 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto legge n. 351 del 2001 ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti ai fini dell’acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica”.

Al comma 20 dell’art. 3 del DL 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 sono soppresse le parole “Le unità immobiliari, escluse quelle considerata di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto”.

All’art. 1 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410, del 2001, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

“6-bis.

I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi) Spa, ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell’art. 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 4888, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Rfi Spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma, sono impiegate da Rfi Spa in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell’esercizio”.

All’art. 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall’art. 22 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto dopo l’ultimo periodo, il seguente periodo: “Alle cessioni dei crediti effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 79 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440”.

Omissis

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

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