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DL 1 febbraio 2006, n. 23 convertito (legge 86-06)

Decreto Legge 1 febbraio 2006, n. 23 
Misure  urgenti  per  i  conduttori  di  immobili  in  condizioni  di particolare  disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni
(G.U. n. 27 del 2-2-2006)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di contenere il disagio  abitativo  di  alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in determinati comuni;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio  abitativo  di particolari categorie  sociali  assoggettate  a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  procedure  esecutive  di  sfratto contro conduttori che hanno  nel  loro  nucleo  familiare  persone ultrasessantacinquenni o handicappati  gravi,  purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di  redditi  sufficienti  ad  accedere  alla  locazione  di  un nuovo immobile.
2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si considerano handicap gravi quelli  comportanti  invalidita'  superiori al sessantasei per cento;
agli  stessi  fini  si  considerano  sufficienti  per  l'accesso alla locazione  di  un  nuovo  immobile  requisiti  reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal  decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione  resa  nelle  forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  27 maggio  2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo'  essere  contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4.  La  sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del   canone   di  locazione  e  dei  relativi  oneri  accessori.  La sospensione  non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle  forme  di  cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.

Art. 2.
Benefici fiscali

1.   Per   i   proprietari  degli  immobili  locati  ai  conduttori individuati  nell'articolo  1,  il relativo reddito dei fabbricati di cui  agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  riferito  all'anno 2006, non concorre  alla  formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta la  durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.
2.  Tutti  i  comuni,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi  i  requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di  rilascio  degli  immobili  locati  a  conduttori  che abbiano nel proprio  nucleo  familiare  almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni  o  almeno  due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito  del  proprio  nucleo  familiare  abbiano sostenuto spese mediche  documentate  superiori  al dieci per cento del reddito annuo netto  complessivo  o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da  malattie  invalidanti  o  che non ne consentono il trasferimento, purche'   non   dispongano   di  altra  abitazione,  ne'  di  redditi sufficienti   ad  accedere  alla  locazione  di  un  nuovo  immobile, esenzioni  o  riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
3.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma  1,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche' ai conduttori che abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  almeno  un  figlio  di eta' inferiore  ai  tre  anni  o  almeno due figli minorenni fiscalmente a carico,  ovvero  che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto  spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito  annuo  netto  complessivo  o  abbiano  componenti del nucleo familiare  affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento,  purche'  non  dispongano  di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».

Art. 3.
Copertura finanziaria

1.  Alle  minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma  1,  pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere  sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  27 maggio  2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26 luglio 2005, n. 148, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  il medesimo anno del corrispondente importo.

Art. 4.
Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Lunardi,  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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