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INPGI 22/04/2009

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 5.3.99,  art. 1 comma 5)

 TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Andrea Camporese, del Vice Presidente Maurizio Andriolo e del Direttore Generale Arsenio Tortora, assistito dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

 E

 le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

SUNIA in persona di Daniele Barbieri
SICET in persona di Guido Piran e Ciro Grillo
UNIAT in persona di Roberto Scorpioni
UNIONE INQUILINI   in persona di Walter Petrucci
ANIA in persona di Walter Angori
FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti
SIAI  in persona di Corrado Giustiniani

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

a) che le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo nazionale sono firmatarie - tranne il SIAI, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell’Istituto, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
b) che in data 30.3.2004 è stato sottoscritto dai rappresentanti a livello nazionale delle Organizzazioni Sindacali sopra elencate un accordo integrativo nazionale con l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione già sottoscritti ai sensi delle legge sui “patti in deroga” (L. n. 359/1992) scaduti e da scadere, alla stipula di contratti – tipo, ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari di detto Istituto;
c) che detto accordo integrativo nazionale, scaduto il 31.12.2006, è stato da ultimo prorogato dalle parti fino al 31.12.2008, con atto sottoscritto in data 10.12.2007;
d) che non risulta ancora emanato il nuovo Decreto Ministeriale di cui all’art. 4, comma 2 della legge 9.12.1998 n. 431 e, pertanto, continuano ad avere efficacia gli Accordi Territoriali già depositati a norma di legge ai sensi del D.M. 30.12.2002.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo. 
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l’accordo integrativo nazionale da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004 e relativi allegati, già prorogato al 31.12.2008, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso al 31.12.2010, precisando altresì che i canoni unitari di locazione, fissati negli accordi integrativi territoriali vigenti, verranno aggiornati nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione. 
Le parti, altresì, concordano che i limiti di reddito previsti dall’Accordo integrativo del 30 marzo 2004 relativamente alla clausola di salvaguardia dovranno intendersi anch’essi aggiornati nella misura del 75% della variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del presente accordo.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2010, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo e gli accordi integrativi territoriali ad esso collegati perderanno efficacia.
4. Qualora il canone concordato risulti inferiore al canone attualmente corrisposto, si procederà al rinnovo contrattuale mantenendo l’ultimo canone in essere. Nel caso in cui il canone attuale risultasse superiore alla banda di oscillazione prevista dagli accordi territoriali, l’Istituto applicherà un contratto della durata di anni 4 + 4 ai sensi della Legge n. 431/98, art. 2 comma 1 (cd. primo canale), mantenendo l’ultimo canone in essere.

Roma, lì 22 Aprile 2009 
 

INPGI f.to Andrea Camporese – Maurizio Andriolo, Arsenio Tortora
UPPI f.to Angelo De Nicola
SUNIA f.to Daniele Barbieri
SICET f.to Ciro Grillo
UNIAT f.to Roberto Scorpioni
UNIONE INQUILINI   f.to Walter Petrucci
ANIA f.to Walter Angori
FEDERCASA f.to Gianluigi Pascoletti
SIAI (aderente al Sunia)  f.to Corrado Giustiniani

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

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