Note:
(1) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, sono state devolute alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni relative alla ricerca, alla produzione, al
trasporto e alla distribuzione dell'energia, escluse quelle espressamente
riservate allo Stato.
Preambolo
Omissis
Art. 1
Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti
Art. 2
Valutazione di impatto ambientale
Art. 3
Permesso di prospezione
Nota:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevede che il permesso di prospezione è accordato "d'intesa", nei sensi
espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia
autonoma di Trento o di Bolzano".
Art. 4
Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione
Nota:
(1) Comma modificato dall'art. 26, comma 2, 31 luglio 2002, n. 179.
Art. 5
Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti
Nota:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevede che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei sensi
espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia
autonoma di Trento o di Bolzano".
Art. 6
Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata
Note:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
non prevede che il permesso di ricerca è accordato "d'intesa", nei sensi
espressi in motivazione, "con la regione autonoma Valle d'Aosta o la provincia
autonoma di Trento o di Bolzano".
(2) Comma così sostituito dall'art. 9, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
(3) Comma così sostituito dall'art. 10, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
(4) Comma così sostituito dall'art. 11, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
(5) Comma così modificato dall'art. 12, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 7
Rinvenimento di altre risorse naturali
Art. 8
Programma unitario di lavoro
Art. 9
Concessione di coltivazione. Disposizioni generali
Note:
(1) Comma così modificato dall'art. 13, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
(2) Sostituisce con tre commi il secondo comma dell'art. 55, l. 21 luglio
1967, n. 613.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 482, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in
cui non prevede che la concessione di coltivazione sia accordata d'intesa, nei
sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la
provincia autonoma di Trento o di Bolzano.
(4) Comma aggiunto dall'art. 13, d.lg. 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 10
Nuove tecnologie
Art. 11
Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione
Art. 12
Vettoriamento del gas naturale
Art. 13
Normativa di raccordo e disciplinari-tipo
Art. 14
Norme abrogate
Art. 15
Ricerca e coltivazione geotermica
Art. 16
Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per
opere minori
Art. 17
Procedure di concessione e autorizzazione
Art. 18
Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e
nei depositi di oli minerali
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di
prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed
efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione,
raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche,
possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal
Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.
2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 alle
agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979,
n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché all'aumento di
un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69,
comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Art. 19
Scorte di riserva di prodotti petroliferi
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 gennaio 2001, n. 22.
Art. 20
Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali
1. (Omissis) (1).
2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così
come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra
società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.
3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963,
n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso
decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture
verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto
dall'art. 4, L. 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.
5. (Omissis) (2).
6. (Omissis) (3).
7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, L. 6 dicembre 1962,
n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce con tre capoversi il terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4, l. 6
dicembre 1962, n. 1643.
(2) Sostituisce l'art. 10, d.l. 17 marzo 1980, n. 68, conv. in l. 16 maggio
1980, n. 178.
3 Abroga l'art. 13, d.p.r. 4 febbraio 1963, n. 36.
(4) Comma abrogato dall'art. 24, l. 25 agosto 1991, n. 282.
Art. 21
Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali
1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta
entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione,
trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla
base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra
l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.
2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette
all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le
parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia
stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle
parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause
di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i
criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le
cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie,
dell'energia elettrica da esse prodotta.
4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate,
dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra
l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini
prescritti la relativa richiesta.
5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata
inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e
l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonché nei casi di
decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa
sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di
trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i
valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della
emanazione del predetto decreto ministeriale.
6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non
superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento
dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.
7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali
concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica,
al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.
8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel
alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove
concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.
9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti
consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza
delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.
10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5),
della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la
distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i
rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione
dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli
entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono
le reti di distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni
corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4
marzo 1958, n. 191.
12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui
al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli
adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191.
Art. 22
Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di
fonti rinnovabili e assimilate
1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano
fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa
vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore
dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa
emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui
al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente
articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui
all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono
regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione
tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al
vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri
incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti
energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti
energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le
condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.
6. È abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge
31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non
superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria
di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto
alla rete pubblica.
Art. 23
Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di
energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate
1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre
agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della L. 6 dicembre
1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'art. 20, è consentita la libera
circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra
dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6
marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie
di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di
autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,
recante: "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", previa autorizzazione
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla
base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.
2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di
riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una
convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le Regioni.
3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da
cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del
combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.
Art. 24
Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche
1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art.
4, numeri 6) e 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il
diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la
volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato
disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n.
342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma
dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano
previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, e dalle relative norme di attuazione.
3. È abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi
primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della
facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente
prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di
derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le
condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche
degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari
delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine
che sarà assegnato all'utenza.
5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si
applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche
alle imprese autoproduttrici.
6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 2
maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo
massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma
dell'art. 2, secondo comma, della L. 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento
della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori
ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla
convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge (1).
7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4,
n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della L. 29
maggio 1982, n. 308
(1) Comma così sostituito dall'art. 24, l. 25 agosto 1991, n. 282.
Art. 25
Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi
1. (Omissis) (1).
2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n.
873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere
dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento
periodico dei diritti doganali previsti dall'articolo 78 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni,
la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.
4. (Omissis) (2).
5. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce l'art. 12, d.l. 30 settembre 1982, n. 688.
(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 86, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
(3) Sostituisce l'art. 93, d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43.
Art. 26
Aliquote della produzione corrisposte allo Stato
1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1° gennaio
1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del
comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione
allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli
33 e 66 della L. 21 luglio 1967, n. 613, purché gli importi corrispondenti al
valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella
ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le
regioni a statuto speciale i benefici di cui all'art. 54 della L. 21 luglio
1967, n. 613.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle
regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali
proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento
industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti (1).
2. L'esonero compete fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle
attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui
all'articolo 27.
3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di
coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si
riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli
investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il
loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.
4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.
5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere
iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e
completate entro i cinque anni successivi.
6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonché l'ammontare dei costi
sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi
attraverso i propri uffici periferici.
7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed
espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti
competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei
predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non
corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge
21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE
con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza
delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della
esenzione di cui al comma 1.
9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale
conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
(1) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 10, l. 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 27
Proroga di esenzione dall'ILOR
1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.
Art. 28
Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento
1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.
Art. 29
Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici
1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello
Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi
energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento
dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari
destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40
del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione
spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico
del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per
il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello
successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore
al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti
interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo
34, comma 4-quater), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista
dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli
interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre
1994 (1).
2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento
dei consumi energetici sono determinati, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze.
3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa
devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla
dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica
la deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le
caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, conv. in l.
27 luglio 1994, n. 473.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, d.l. 31 maggio 1994, n. 330, conv. in l.
27 luglio 1994, n. 473.
Art. 30
Accordi e contratti di programma
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula
con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali
(CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente
rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro,
l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella
determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle
iniziative previste dal contratto di programma.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il
Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e
delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata
decennale, che preveda:
a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative
all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili;
b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di
impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;
c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico
raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;
d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e
diffusione delle informazioni, nonché di formazione e assistenza tecnica degli
utenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e
con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori
giornali un contratto di programma, di durata quinquennale che preveda:
a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e
l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consumatori finali, nonché
presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;
b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli
amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle
imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di
utilizzazione dell'energia;
c) la diffusione di informazioni riguardanti in modo particolare, le
caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di
promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.
4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore
dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al
comma 3.
Art. 31
Istituzione del marchio "Risparmio Energetico"
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
fine dell'istituzione di un marchio di "Risparmio energetico" l'Enea individua
le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonché dei
sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di
normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al
consumo di energia elettrica disponibili nel l'ambito della CEE e le comunica al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione
dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi
giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei
sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalità tecniche per
il rilascio del marchio "Risparmio energetico" e la relativa apposizione
mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12
agosto 1982, n. 783, e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso
decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per
una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei
dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei
fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e
indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche
degli enti locali così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli
apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio "Risparmio
Energetico" e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i
cittadini.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi
dell'Istituto italiano per il marchio di qualità (IMQ), del Comitato
elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli
apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di "Risparmio
energetico" al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali
caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere
eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente
e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
Art. 32
Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, l. 5 gennaio 1994, n. 36.
Art. 33
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge,
valutata in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno
1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si
provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del
sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando
l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene
conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.
2. Il CIPE dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei
lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e
diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle
predette centrali, secondo le modalità della deliberazione del CIPE del 21
dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e
della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989.
3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30
novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il
versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare
nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate,
accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34
Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con due commi, il settimo comma dell'art. 1, l. 6 dicembre
1962, n. 1643.
Art. 35
Disposizioni finali
1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.