Legge 18 maggio 1989, n. 183
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989, supplemento ordinario
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Titolo I
Le attività, i soggetti, i servizi
Capo I
Le attività
Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il
risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per
gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti
ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite
dalla presente legge, la pubblica Amministrazione svolge ogni opportuna azione
di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi,
di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini
della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle
meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi
d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi
idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di
fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un
determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il
territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi
compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo
prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più
corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino
imbrifero montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla
competente Autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le
rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità
montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero
montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione.
Art. 2
Attività conoscitiva
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e
riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: -
raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; - accertamento,
sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; - formazione ed aggiornamento delle carte
tematiche del territorio; - valutazione e studio degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla
presente legge; - attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta
necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
2. L'attività
conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni
di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta,
elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che
garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la
costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico
sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e
quelli delle province autonome.
3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa
del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai
competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità
definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 3
Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli
interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in
particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei
bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di
bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua,
dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone
umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche
di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro,
per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle
attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi
erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli
abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri
fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e
di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche
mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di
equilibrio e delle falde sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli
abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento
degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) il
risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il
degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali,
assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli
usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante
opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la
definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi
industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;
i) la
razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che
l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale
negli alvei sottesi, nonché la Polizia delle acque;
l) lo svolgimento funzionale
dei servizi di Polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto
intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;
m) la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la
conservazione dei beni;
n) la regolamentazione dei territori interessati dagli
interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale,
anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la
conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e
lacuali e di aree protette;
o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei
servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di
efficienza delle prestazioni;
p) il riordino del vincolo idrogeologico;
q)
l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul
territorio.
2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base
delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi
gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e
di gestione dei servizi connessi.
Capo II
I soggetti centrali
Art. 4
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla
lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con
proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche
tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, nonché per
la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e
di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale,
sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
d) il programma nazionale di
intervento, di cui all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via
sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di
attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni
assunte o alla natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e
coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.
Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei
lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il
coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali (1).
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di
coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei
Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a
carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle
funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle
strutture delle Amministrazioni statali competenti 4-bis. I principi degli atti
di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente
sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano (2). ---------- (1) Comma sostituito
dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 5
Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente
1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la
responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente,
secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula
proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini
dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo
svolgimento del servizio di Polizia idraulica, di navigazione interna, di piena
e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al
soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del
Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere
obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di
cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai
sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente
sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
d) provvede, in tutti i
bacini di rilievo nazionale e a mezzo del magistrato alle acque di Venezia, del
magistrato per il Po di Parma e dei Provveditorati regionali alle opere
pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche
di competenza statale, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei servizi
di Polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza (1);
e) opera,
ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per
assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni
di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle
acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei
bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni
amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di
smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui,
in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h). ---------- (1) Lettera
modificata dall'art. 1, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 6
Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti
1. E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale
per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori
pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati,
su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
a) due
rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e
dell'agricoltura e delle foreste;
b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti
Ministeri: - per i beni culturali e ambientali; - del bilancio e della
programmazione economica; - dei trasporti; - della sanità; - della marina
mercantile; - dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - delle finanze;
- del tesoro; - dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; -
nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; - per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali (1).
c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: -
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR); - Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL); - Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia
nucleare e delle energie alternative (ENEA);
d) un rappresentante di ciascuna
delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
e) un
rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI),
dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM);
f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per
il profilo dell'organizzazione amministrativa.
3. Del Comitato, altresì, fanno
parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del
suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del
servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente.
4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori
pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica
cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di
componenti.
5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del
Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni
di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed
è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle
necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento,
prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle
proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi
tecnici di cui all'art. 9.
7. Il Comitato formula pareri, proposte ed
osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della
presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori
pubblici. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi,
dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
b) formula proposte per il
costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali
e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli Uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del
suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro
conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;
d) esprime pareri
sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale
tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi
individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento
di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale. ---------- (1) Lettera
sostituita dall'art. 2, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Direzione generale della difesa del suolo
1. La Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero
dei lavori pubblici assume la denominazione di Direzione generale della difesa
del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la
difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al
Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5.
2. Le funzioni di segreteria del
Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie
concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione
degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.
3. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla organizzazione della
Direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche,
degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessari, tra l'altro, a
garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la
difesa del suolo.
Art. 8
Collaborazione interministeriale
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'art. 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.
Art. 9
I servizi tecnici nazionali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi
tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza
del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è
assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I
servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e
dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: -
idrografico e mareografico; - sismico; - geologico; - dighe; Con la procedura ed
i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici
nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del
territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono
prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che
già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle
preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attività dei
servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina
mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei
bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo
interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del
suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto
ambientale, informazione ai cittadini per la relazione sullo stato dell'ambiente
del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno (1).
4. I
servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività
conoscitiva, qual è definita all'art. 2;
b) realizzare il sistema informativo
unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo
quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati,
pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui
all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione
al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici
nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed
una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le
Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati
interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed
alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite
convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica (2).
6. Nell'ambito del Comitato
dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone,
nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte
alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di
cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella
predisposizione della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto
un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici
nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico
militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto
idrografico della marina, del Servizio metereologico dell'Aeronautica militare,
del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il
Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui
all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici
nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
b)
esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento
dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
a)
l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di
organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale, di ogni
singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei
servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi
dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai
servizi tecnici regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici
omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate
sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività
di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei
singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio
della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari
appartenenti ai relativi ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione
del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e
sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di
avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori
di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori
e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle
disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e
scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali
tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e le modalità di cui al
comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei
servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei
servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9,
lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i
servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato,
senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le
amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei
ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento
economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da ricomprendere
nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina
altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura
pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed
al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui
delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito
ciascun ruolo transitorio. ---------- (1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 1,
L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma modificato dall'art. 1-bis, comma 4, D.L. 4
dicembre 1993, n. 496.
Capo III
Le regioni, gli enti locali e le Autorità di bacino di rilievo nazionale
Art. 10
Le regioni
1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse
trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di
gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:
a) delimitano i bacini
idrografici di propria competenza;
b) collaborano nel rilevamento e
nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo
le direttive dei relativi Comitati istituzionali, ed adottano gli atti di
competenza;
c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la
redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
d)
provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei
bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di
rilievo interregionale;
e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione
e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei
bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove
occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616;
f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al
funzionamento del servizio di Polizia idraulica, di piena e di pronto intervento
idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli
impianti e la conservazione dei beni;
g) provvedono alla organizzazione e al
funzionamento della navigazione interna;
h) attivano la costituzione di Comitati
per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le
modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati
interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) predispongono
annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del
programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la
difesa del suolo entro il mese di dicembre;
l) assumono ogni altra iniziativa
ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del
suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di
competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
2.
Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo
interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di
funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno
del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del
Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (1).
3. Il Servizio nazionale
dighe provvede in via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla
identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei
progetti esecutivi delle opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse che
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano
invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui
industriali (2).
4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario
e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le
attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che
determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali
sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza
statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il
servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto
(3).
5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e
capacità di invaso.
6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al
R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Sono delegate
alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo
Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con
esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle
aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della
navigazione marittima.
8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative
già trasferite o delegate alle regioni. ---------- (1) Comma sostituito
dall'art. 3, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma sostituito dall'art.
1, comma 2, D.L. 8 agosto 1994, n. 507. (3) Comma sostituito dall'art. 1, comma
3, D.L. 8 agosto 1994, n. 507.
Art. 11
Enti locali ed altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i
consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti
pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano
all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e
nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro,
nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di
cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei
servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare
con essi.
Art. 12
Autorità di bacino di rilievo nazionale
1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino,
che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i
bacini medesimi come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino:
a) il Comitato istituzionale;
b) il Comitato tecnico;
c) il segretario generale
e la segreteria tecnico-operativa.
3. Il Comitato istituzionale è presieduto dal
Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto
attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la
salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: - dai Ministri predetti; -
dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed
ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; - dai presidenti delle Giunte
regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da
assessori delegati; - dal segretario generale dell'Autorità di bacino che
partecipa con voto consultivo.
4. Il Comitato istituzionale:
a) adotta criteri e
metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed
ai criteri di cui all'art. 4;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del
piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a
sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più
regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del piano di bacino;
e) adotta il piano di bacino;
f) assicura il
coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin
dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le
funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n.
319;
g) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui
all'articolo 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di
grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto
ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso
infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad
assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della
giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi
decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici (1).
5. Il Comitato
tecnico è organo di consulenza del Comitato istituzionale e provvede alla
elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa.
Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari
designati, in numero complessivamente paritetico, dalle Amministrazioni statali
e da quelle regionali presenti nel Comitato istituzionale. Il Comitato tecnico
può essere integrato, su designazione del Comitato istituzionale, da esperti di
elevato livello scientifico.
6. Alla nomina dei componenti del Comitato tecnico
provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni
pervenutegli.
7. Il segretario generale:
a) provvede agli adempimenti necessari
al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di
competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;
c) cura i rapporti,
ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni
statali, regionali e degli enti locali;
d) cura l'attuazione delle direttive del
Comitato istituzionale agendo per conto del Comitato medesimo nei limiti dei
poteri delegatigli;
e) riferisce al Comitato istituzionale sullo stato di
attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in
tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal Comitato medesimo;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati,
nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello
Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare
nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano
medesimo;
g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.
8. Il segretario
generale è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del
Comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale
nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale
ha durata quinquennale.
9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da
dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato
dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli
Uffici:
a) segreteria;
b) studi e documentazione;
c) piani e programmi.
10. Le
Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il magistrato alle acque di
Venezia, il magistrato per il Po di Parma ed i Provveditorati regionali alle
opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui
spettano le determinazioni definitive. ---------- (1) Lettera sostituita
dall'art. 12, comma 1, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493.
Titolo II
Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse
Capo I
Gli ambiti
Art. 13
Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in
bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono
classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.
2. I
bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati
come da cartografia allegata al D.P.C.M. 22 dicembre 1977, pubblicato nella G.U.
n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).
3. Le regioni provvedono, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei
bacini di propria competenza.
Art. 14
Bacini di rilievo nazionale
1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti
anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo
nazionale:
a) per il versante adriatico: 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia); 2)
Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia
Giulia); 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 5) Brenta-Bacchiglione
(Veneto, Trentino-Alto Adige); 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige); 7) Po
(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto,
Toscana, Emilia-Romagna);
b) per il versante tirrenico: 1) Arno (Toscana,
Umbria); 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo); 3)
Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo); 4) Volturno (Abruzzo, Lazio,
Campania).
2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del
bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla
lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino,
che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo
particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.
3. Nei
bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto
dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle
competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche,
della Polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro
dei lavori pubblici, su richiesta del Comitato istituzionale interessato e su
conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con
proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per
i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla
Polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.
Art. 15
Bacini di rilievo interregionale
1. Bacini di rilievo interregionale sono:
a) per il versante adriatico: 1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia); 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco
(Lombardia, Veneto); 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna); 4) Marecchia (Toscana,
Emilia-Romagna, Marche); 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna); 6) Tronto (Marche,
Lazio, Abruzzo); 7) Sangro (Abruzzo, Molise); 8) Trigno (Abruzzo, Molise); 9)
Saccione (Molise, Puglia); 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia); 11) Ofanto
(Campania, Basilicata, Puglia);
b) per il versante ionico: 1) Bradano (Puglia,
Basilicata); 2) Sinni (Basilicata, Calabria);
c) per il versante tirrenico: 1)
Magra (Liguria, Toscana); 2) Fiora (Toscana, Lazio); 3) Sele (Campania,
Basilicata); 4) Noce (Basilicata, Calabria); 5) Lao (Basilicata, Calabria).
2.
Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le
funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni
amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette
funzioni previa adozione di specifiche intese.
3. Le regioni territorialmente
competenti definiscono, d'intesa:
a) la formazione del Comitato istituzionale di
bacino e del Comitato tecnico;
b) il piano di bacino;
c) la programmazione degli
interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la
gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la
gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.
4.
Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato istituzionale di bacino
ed il comitato tecnico, di cui al comma 3, lettera a) (1). ---------- (1) Comma
sostituito dall' art. 4, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. In precedenza, la
Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1990, n. 85, aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevedeva un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
Art. 16
Bacini di rilievo regionale
1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle
disposizioni degli artt. 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle
risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle
regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla è
innovato al disposto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla
disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in
quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15.
Capo II
Gli strumenti
Valore, finalità e contenuti del piano di bacino
1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato.
2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi
dell'art. 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in base
agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del
Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti
con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai
corsi d'acqua di fondovalle.
3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate
all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
a) in conformità a quanto previsto
dall'art. 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico,
delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali
ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939,
n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
b) l'individuazione e
la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del
sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono
uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e
l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie
distinte in funzione: - dei pericoli di inondazione e della gravità ed
estensione del dissesto; - del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale
ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per
assicurare l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione
delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) l'individuazione
delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie,
idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione
e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo
finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il
proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera
f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi
speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
h) le opere di protezione,
consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino
idrografico;
i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra
ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi
previsti;
l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce
di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle
acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e
dei litorali;
m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini
della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione
contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
n) le prescrizioni
contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di
rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei
corpi idrici superficiali e sotterranei;
o) le misure per contrastare i fenomeni
di subsidenza;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle
portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione
od altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le
derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le
quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravità del dissesto.
4. I piani di bacino sono
coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo
economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le Autorità competenti, in
particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino
ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27
dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge
10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e all'art. 1-bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di
cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente
vincolante per le Amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti
privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso
piano di bacino.
6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini
Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino
sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla
pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono
d'ufficio le regioni.
6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le
autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di
salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta
valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b),
c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente
vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e
comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione
o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle
misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al
territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione
preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o
l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello
Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro
competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per
assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per
evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente
comma (1).
6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che
in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione
sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le
opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati (1). ---------- (1) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 3, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4
dicembre 1993, n. 493.
Art. 18
I piani di bacino di rilievo nazionale
1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai
Comitati tecnici e quindi adottati dai Comitati istituzionali che, con propria
deliberazione, contestualmente stabiliscono:
a) i termini per l'adozione da
parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;
b) quali
componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni
e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
2. In caso di
inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro
dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il Comitato
istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque
lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la
formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa
la nomina di commissari ad acta.
3. Dell'adozione del progetto di piano di
bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle
regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e
modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la
documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la
difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi
e criteri di cui all'art. 4.
4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo
esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla
data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende
espresso favorevolmente.
5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per
la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai
fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il progetto di piano e
la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e
delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la
consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta
adozione nella Gazzetta Ufficiale.
7. Presso ogni sede di consultazione è
predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia
degli atti.
8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla
regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni
dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul
registro di cui al comma 7.
9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi
4 e 8 e formulano un parere sul progetto di piano.
10. Il Comitato
istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi
precedenti, adotta il piano di bacino.
11. I piani di bacino, approvati con le
modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
Art. 19
I piani di bacino di rilievo interregionale
1. Per la elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.
2. Le
regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la
difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano,
per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo
trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la
difesa del suolo.
3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle
osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.
Art. 20
I piani di bacino di rilievo regionale
1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed
approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i
piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per
esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico
piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed
aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva (1).
2.
Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra
regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente
interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la
parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al
comma 1.
3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione
al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del
rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.
4. In caso di inerzia o di
mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di
rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva (2). ---------- (1) Comma
sostituito dall'art. 5, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253. (2) Comma sostituito
dall'art. 5, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 253. In precedenza, la Corte
costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1990, n. 85, aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
prevedeva un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata
all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti.
Capo III
Gli interventi
Art. 21
I programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento,
redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.
2. I
programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 (1) per
cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione
ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del
servizio di Polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto
intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa
del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei
progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione
dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) (2).
3. Le regioni, conseguito
il parere favorevole del Comitato di bacino di cui all'art. 18, possono
provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi
previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto
Comitato.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti
pubblici, previa autorizzazione della regione o del Comitato istituzionale
interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di
opere e interventi previsti dai piani di bacino. ---------- (1) Misura ridotta
al 10 per cento per effetto della soppressione della lettera d) del presente
comma disposta dall'art. 12, comma 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. (2) Lettera soppressa
dall'art. 12, comma 4, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 22
Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai
competenti Comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento
relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle
regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20.
3.
All'adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale
provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le
modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici-presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché
entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei
programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al
Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo
triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La
scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno
del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte
eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad
incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli
interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6.
L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art. 81
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di
conformità ed alle intese di cui al citato art. 81. 6-bis. Gli interventi
previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e
coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1). ---------- (1) Comma
aggiunto dall' art. 12, comma 2, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
Art. 23
Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite
alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi, deliberati dai rispettivi Comitati istituzionali, ad istituzioni
universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali
specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24
giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a
favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei
lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la
realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei
terreni occupati.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al
comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle
prestazioni professionali (1).
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad
assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati
per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano
effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione
di opere di pronto intervento ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010,
ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo
quando l'urgenza del caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per
l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a
registrazione a tassa fissa. ---------- (1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1,
L. 7 agosto 1990, n. 253.
Capo IV
Le risorse
Art. 24
Personale
1. In relazione alle esigenze determinate dalla applicazione della presente
legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi termini
ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo è
valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi
per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. Alla effettiva copertura delle dotazioni
organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.
Art. 25
Finanziamento
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato
e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
2. A decorrere
dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. I predetti stanziamenti sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino
all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla
cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio (1).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi
autorizzati, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentito il Comitato
nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale
di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e
regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello
Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli
programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A
valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei
Ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone
l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi
per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei
servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10
miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova
istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici (2).
4. Entro i successivi
trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la
ripartizione degli stanziamenti ivi inclusa la quota di riserva a favore dei
servizi tecnici nazionali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 4 (3).
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro
trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta
del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le
opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica
per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui
progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. ---------- (1)
Comma modificato dall' art. 12, comma 5, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493. (2) Comma
modificato dall' art. 12, comma 6, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493. (3) Comma modificato dall' art.
12, comma 6, D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 dicembre 1993, n. 493.
Titolo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 26
Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'art. 12 della presente legge.
Art. 27
Soppressione dell'Ufficio speciale per il Reno
1. L'Ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è
soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere
pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che
residuano allo Stato.
2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo
15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal
provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.
3. Il personale in
servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni
trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal
conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli
regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La
regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della
propria dotazione organica. ----------
N.B.: Articolo sostituito dall'art. 7,
comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 253.
Art. 28
Personale regionale
1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei Comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.
Art. 29
Rapporti al Parlamento
1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico.
2. Alla relazione previsionale e
programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi
triennali di intervento per la difesa del suolo. 3. Agli effetti del comma 7
dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la
riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del
suolo e delle funzioni di cui agli artt. 90 e 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.
Art. 30
Bacino regionale pilota
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente,
individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto
idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla
predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con
riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando
in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2,
dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalità di coordinamento
con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti
dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino
predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante
territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle
finalità della presente legge.
2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4
formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma
1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale
Comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e
dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle
foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della
protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto Comitato di
bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni
emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri
di cui all'art. 4.
3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere
necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa
di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del
Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi
annui, è ripartita dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, sentita la
regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati
dalla regione competente su proposta del Comitato di bacino di cui al comma 2
nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31.
Art. 31
Schemi previsionali e programmatici
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le
Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema
previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della
predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo
e coordinamento.
2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:
a) gli
adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture
tecnico-operative di bacino;
b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi
preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
c) gli interventi più
urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la
razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando
priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del
danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
d) le modalità di attuazione
e i tempi di realizzazione degli interventi;
e) i fabbisogni finanziari.
3. Agli
stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove
necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con
pari indicazioni per i restanti bacini.
4. Gli schemi sono trasmessi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al
Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi
disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per
cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.
6.
Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume
Arno è concesso alla Regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al
comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120
miliardi.
Art. 32
Competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano
1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle
acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.
2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della
presente legge ai presidenti delle Giunte regionali ed ai funzionari regionali
si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle Giunte
provinciali ed ai funzionari delle province interessate.
Art. 33
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'art. 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per
il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" e relative
proiezioni per gli anni successivi.
2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è
autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487
miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000
miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: - quanto a lire 822 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo
utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere
necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; - quanto a lire
1.615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le
opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative
proiezioni per gli anni successivi; - quanto a lire 50 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso
il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le
altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per
il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di
lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34
Consorzi idraulici
1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le
disposizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione
degli stessi.
2. Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a
disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle
relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni
esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire i rispettivi uffici e beni.
Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del
personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della
posizione giuridica ed economica acquisita.
Art. 35
Organizzazione dei servizi idrici pubblici
1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 3,
lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero
dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere
individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio
obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e
depurazione delle acque usate.
2. La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.