Legge 8 luglio 1986, n. 349

 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.

Testo Coordinato (aggiornato alle leggi:  L. 1999, n. 265;  L. 2000, n. 388 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93)

  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986 - S.O. n. 59

 


 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.
3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente.

 

 

]Art. 2

(modificato dall'art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 e dall'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752)


1. Il Ministero esercita:
a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;
b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonchè quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;
d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonchè le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.
[4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA)] (comma soppresso).
5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.
6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.
7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonchè le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.
8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.
10. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, al comma terzo, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

“i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente”.
11. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

“Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute”.
12. Nell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Il regolamento è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti”.
13. L'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.
14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'articolo 4 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
15. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.
16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del D.P.R. 3 luglio 1982, n. 515.
18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.
19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.
20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità Europea.

 

 

Art. 3

1. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per i beni culturali e ambientali assumono di intesa le iniziative necessarie per assicurare il coordinato esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza.

 

Art. 4

1. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma quarto è sostituito dal seguente:

“L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili”.
2. Nell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e successivamente dall'articolo 18 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il comma sesto è sostituito dal seguente:

“Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali”.

 

Art. 5

1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'articolo 83, comma quarto, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale.

 

Art. 6

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. (1)
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale. (7)
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. (7)
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

 

Art. 7

(sostituito dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 e abrogato dall'art. 74, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112) (6)

 
[1. Gli ambiti territoriali e gli eventuali tratti marittimi prospicienti caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo, e che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione, sono dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Il predetto parere delle commissioni parlamentari è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alla deliberazione di sua competenza. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dal Ministro dell'ambiente, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione.
2. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha validità per un periodo massimo di cinque anni. Il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi, sugli effetti relativi alla situazione dell'ambiente nell'area individuata e, allo scadere del predetto termine, trasmette una relazione generale, contenente, in particolare, una descrizione delle attività svolte, dei progetti ed opere intrapresi e realizzati, nonchè dello stato dell'ambiente.
3. Qualora sia necessario rinnovare la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, si procede ai sensi del comma 1.
4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli obiettivi per gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.
5. Il piano, predisposto, d'intesa con le regioni interessate, dal Ministro dell'ambiente, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
6. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;

b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
7. Il piano definisce i metodi, i criteri e le misure di coordinamento della spesa ordinaria dello Stato, delle regioni e degli enti locali disponibile per la realizzazione degli interventi previsti. Il programma triennale indica e ripartisce le risorse statali disponibili per ciascuna area ed elevato rischio.
8. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.
9. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del piano, il Ministro dell'ambiente, nei casi di accertata inadempienza da parte delle regioni di obblighi espressamente previsti, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine per provvedere, scaduto il quale provvede in via sostitutiva, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
10. Nei casi di accertata inadempienza da parte degli enti locali competenti alla realizzazione degli interventi previsti dal piano, la regione assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva.
11. Nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente articolo, gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti gravano sulle risorse finanziarie, come definite dal piano.]

 

Art. 8

 
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonchè della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonchè del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile. (5)

 

Art. 9

 
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro esclusiva competenza, e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni, nelle materie previste dalla presente legge, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari. Tale funzione è esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni, fatte salve le competenze in materia, esercitate, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il Ministro dell'ambiente, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, sentita la regione interessata, assegna un congruo termine, scaduto il quale dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
4. Il Ministero dell'ambiente e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni. (8)

 

Art. 10   

(integrato dall'art. 3 della legge 3 marzo 1987, n. 59)

 
1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del Ministero dell'ambiente:

a) servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale;

b) servizio conservazione della natura;

c) servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente;

d) servizio affari generali e del personale;

e) servizio di collaborazione al funzionamento degli organi di cui agli articoli 11 e 12 e per l'organizzazione e il coordinamento dei loro uffici ausiliari.
2. Le attribuzioni dei servizi e le relative piante organiche sono definite nel regolamento di organizzazione del Ministero. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
3. Ai servizi sono preposti dirigenti generali dello Stato di livello C.

 

Art. 11

 
1. Organo tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente è il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico è presieduto dal Ministro ed è composto nel modo seguente:

a) da dieci esperti designati rispettivamente dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della sanità, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione, per gli affari regionali e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore della marina mercantile, della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

c) da otto professori universitari di ruolo, di discipline attinenti alle tematiche ambientali;

d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente può costituire, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 12, comitati tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore delle aree protette. (2)

 

Art. 12

 
1. E' istituito il Consiglio nazionale per l'ambiente con la seguente composizione:

a) un rappresentante designato da ogni regione; per il Trentino - Alto Adige, uno designato dalla provincia autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di Bolzano;

b) sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province d'Italia;

c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di cui al successivo articolo 13;

d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, può invitare rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è presieduto dal Ministro dell'ambiente ed è rinnovato ogni tre anni. Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro dell'ambiente.
4. Il Consiglio dà pareri ed avanza proposte nelle materie indicate dalla presente legge nei casi e con le modalità stabilite con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale.
5. Il Consiglio può proporre iniziative al Ministro dell'ambiente per il raggiungimento delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla relazione di cui all'articolo 1, comma 6, che è allegato alla relazione stessa ai fini della sua trasmissione al Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13

(integrato dall'art.17 c. 3 della Legge 23 marzo 2001, n. 93)

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonchè della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. (3)

 

Art. 14

 
1. Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalità dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale dagli atti stessi nonchè il processo verbale delle sedute.

3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'amministrazione interessata.

 

Art. 15

 
1. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente sono stabiliti in conformità alle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione e le commissioni di disciplina del Ministero sono costituiti secondo le norme vigenti ed esercitano le funzioni da esse previste.
3. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al precedente comma 3, la dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: tre della ex carriera ausiliaria, di cui due con qualifica di commesso (secondo livello funzionale) e una con qualifica di commesso capo (terzo livello funzionale); undici della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui dieci con qualifica di coadiutore superiore (quinto livello funzionale); tre della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello funzionale); otto della ex carriera di concetto, di cui sette con qualifica di ragioniere o segretario (sesto livello funzionale) e una con qualifica di ragioniere capo o segretario capo (settimo livello funzionale); dieci della ex carriera direttiva, di cui sette con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale) e tre con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello funzionale).
5. I profili professionali di ufficiale e di assistente ecologico saranno determinati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Nella prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente potrà provvedere mediante inquadramento a domanda:

a) del personale di ruolo già in posizione di comando e di quello fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo in servizio presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita funzioni relative alle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

c) del personale di ruolo in posizione di comando presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'inquadramento, con la conservazione della qualifica e dell'anzianità maturata, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito, per il personale di cui al precedente comma 6, lettera b), il Ministro preposto all'amministrazione di provenienza e, per quello di cui allo stesso comma 6, lettera c), il capo dell'amministrazione di appartenenza.
8. Per sopperire alle prime esigenze organizzative e funzionali del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente può avvalersi, nel limite massimo di 35 unità, di personale assunto con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

Art. 16

 
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il 30 per cento dei posti di primo dirigente, di cui all'allegata tabella A, è conferito, mediante concorso speciale per esame, al personale già appartenente all'ex carriera direttiva in servizio presso l'Ufficio del Ministro per l'ecologia alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del diploma di laurea, inquadrato nella settima e nella ottava qualifica funzionale, con almeno nove anni di servizio effettivo nella qualifica stessa.

 

Art. 17

 
1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonchè la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge.

 

Art. 18

(integrato dall'art. 144 della legge 2000, n. 388 Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)

 
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque222222 conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. (4)

"9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".

2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico.

4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita' al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilita' pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.

5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia".

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.

7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i reati diretta mente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformita' alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.

8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.

9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita' produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione.

10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civilta' della transumanza;
b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.

12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.

13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.

14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;

b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).

16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.

17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia' realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, alla legge n. 582 del 1996.

19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.

20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.

23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".

24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".

25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"p-quater) Pioltello e Rodano".

26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.".

27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari gia' in uso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.

28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000".

 

Art. 19

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nella rubrica 38 (Ufficio del Ministro per l'ecologia) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988, che vengono per lo scopo integrati di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Al maggiore onere di lire 10 miliardi per l'anno 1986, di lire 15 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 8 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI,  Presidente del Consiglio dei Ministri

ZANONE,  Ministro per l'ecologia

 

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 

TABELLA A

 

Livello di funzione QUALIFICA Posti di qualifica FUNZIONE Posti di funzione
Quadro A - Dirigenti amministrativi
C Dirigente generale 1 Direttore di servizio 1
D Dirigente superiore 3 Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore generale  3
E Primo dirigente 7/11 Direttore di divisione -Vice consigliere ministeriale   7
Quadro B - Dirigenti tecnici

C

Dirigente generale

3

Direttore di servizio

3

D

Dirigente superiore

3

 Vice direttore di servizio - Consigliere ministeriale aggiunto Ispettore generale

3

E

Primo dirigente

7/13

Direttore di divisione - Vice consigliere ministeriale

7

                

TABELLA B
 

Carriera direttiva amministrativa

7° e 8° livello funzionale 

Posti n. 20

Carriera direttiva tecnica

7° e 8° livello funzionale

Posti n. 40

                  

TABELLA B/1
 

Carriera di concetto 6° e 7° livello funzionale:

Segretario Posti n. 70
Ragioniere  Posti n. 10
Ufficiale ecologico Posti n. 50

 

TABELLA B/2

 

Carriera esecutiva 4° e 5° livello funzionale:

Coadiutore meccanografo  Posti n. 40
Assistente ecologico
Coadiutore (archivista dattilografo) Posti n. 96

               

TABELLA B/3

 

Carriera ausiliaria 2° e 3° livello funzionale:
 Commesso   Posti n. 30
Agente tecnico Posti n. 20

          

 

Note:

 

(1) Vedi D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: "Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".

 

Vedi D.P.C.M. 27 dicembre 1988: "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adattate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 387".

 

Vedi D.P.R. 11 febbraio 1998: "Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6."

 

(2) Vedasi anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

 

(3) Il D.M. 20 febbraio 1987 ha individuato le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

 

In ordine alle azioni risarcitorie, vedi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

(4) Vedi le disposizioni riportate nell'art. 17, comma 46, della legge 15/05/97, n. 127.

 

(5) Si riporta il testo dell'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357:

"Art. 15 - Sorveglianza

1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento."

 

(6) In ordine alla disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale vedi le disposizioni contenute nell'art. 74, dal comma 2 al comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112.

 

(7) Vedi il D.P.R. 3 luglio 1998: "Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale".

 

(8) Vedi D.P.C.M. 21 luglio 1989: "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali".