Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate
Decreto 31 luglio 1998
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti 
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica 
dei pagamenti
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998
(N.d.R. : Rubrica così sostituita dal DM 29 marzo 
2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
 
Preambolo
Testo: in vigore dal 12/08/1998
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente 
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede 
che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 
46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando 
ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato 
conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria 
responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il 
quale è stato approvato il regolamento concernente l’assistenza fiscale ai lavoratori 
dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati 
di assistenza fiscale, in attuazione dell’art. 78, comma 18, della citata legge 
30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia 
di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione 
dell’imposta regionale, sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle 
aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale 
a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l’altro, modifiche 
alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti 
i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 1998;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale è 
stato approvato il modello di dichiarazione 730;
Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale è 
stato approvato il modello di dichiarazione IVA;
Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato 
approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato 
approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono 
stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonché le relative istruzioni 
e buste;
Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla 
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell’11 aprile 1998, con il quale sono 
stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell’acconto dovuto 
per l’anno 1998 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia 
di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, 
per la trasmissione in via telematica, all’Amministrazione finanziaria, dei dati 
contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza 
fiscale, della “Poste italiane S.p.A.” e delle banche convenzionate, pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 
del 16 luglio 1998.
Visto l’art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 600, che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni dello 
stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare 
nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29, concernenti l’esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in 
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, 
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, 
emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 31, comma 2, 
della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Considerato che occorre stabilire le modalità 
di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze
  - Ai fini del presente decreto si intende:
  
    - per “servizio telematico”, il sistema informatico che consente all’Amministrazione 
    finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e 
    di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta 
    trasmissione degli stessi;
 
    - per “dichiarazione telematica”, la rappresentazione informatica delle dichiarazioni 
    trasmesse dai soggetti di cui all’art. 2;
 
    - per “registrazione telematica”, la registrazione dei contratti di locazione 
    e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con 
    le modalità individuate al Capo III;
 
    - per “costituzione”, la creazione dell’archivio elettronico che contiene 
    le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art. 
    3, nonchè la creazione dell’archivio elettronico che contiene i dati richiesti 
    per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui 
    al successivo art. 16;
 
    - per “file”, l’archivio elettronico munito del codice di autenticazione, 
    che contiene:
    
      - un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
 
      - i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
 
      - le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;
 
    
     
    - per “utenti del servizio telematico”, i soggetti individuati nell’art. 2 
    che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli 
    individuati nell’art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
 
    - per “servizio telematico Internet”, il sistema informatico che consente 
    all’Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle 
    dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa 
    Amministrazione;
 
    - per “dichiarazione telematica Internet” la rappresentazione informatica 
    delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
 
    - per “versamento telematico Internet”, il versamento dei tributi, dei contributi 
    e dei premi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
    effettuato mediante l’utilizzo del servizio telematico internet;
 
    - per “file Internet”, l’archivio elettronico, munito del codice di riscontro, 
    che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative 
    ricevute;
 
    - per “ufficio finanziario competente”, gli uffici delle entrate, gli uffici 
    delle imposte dirette, gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto;
 
    - per “PINCODE”, il codice di cifratura personalizzato assegnato dall’Amministrazione 
    finanziaria a ciascun contribuente abilitato all’utilizzazione del servizio 
    telematico internet.
 
  
   
  - Le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 
  1, sono riportate nei seguenti allegati:
  
    - “allegato tecnico”,
 
    - contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica 
    delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 2; 
 
    - “allegato tecnico bis”,
 
    - contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico 
    relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 
    14 e 15;
 
    - “allegato tecnico ter”,
 
    - contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico 
    internet, da parte dei soggetti di cui all’art. 25.
 
  
   
 
Art. 2
Utenti dal servizio telematico
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono 
  all’Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della 
  medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali 
  di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:
  
    - società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte 
    dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
    n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 
    1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi 
    di lire;
 
    - 
    
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti 
    commerciali e dei consulenti del lavoro;
     
    - iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti 
    tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la 
    subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 
    economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
 
    - associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 
    78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
 
    - centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
 
    - centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
 
    - banche convenzionate;
 
    - Poste italiane S.p.A.
 
  
   
  - Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione 
  finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità 
  di cui al successivo art. 4.
 
 
Art. 3
Codice di autenticazione dei file
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all’Amministrazione 
  finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art. 
  4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare 
  l’identità dell’utente e l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso.
 
  - Il codice di autenticazione è il risultato della procedura informatica basata 
  su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all’utente, 
  una pubblica, nota almeno all’utente e all’Amministrazione, che consente di rendere 
  manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità della dichiarazione o del 
  gruppo di dichiarazioni trasmesse.
 
  - Ai fini della generazione del codice di autenticazione, è necessario che gli 
  utenti di cui all’art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell’art. 4, nonché 
  i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. di cui all’art. 
  6, siano in possesso dell’attestazione di iscrizione nel registro degli utenti 
  dell’Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalità descritte 
  al paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
 
  - L’attestazione di iscrizione nel registro ha una validità di tre anni a decorrere 
  dal rilascio della stessa da parte dell’Amministrazione finanziaria, salvo quanto 
  previsto dal successivo art. 8.
 
  - In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l’utente ritenga 
  che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, è necessario presentare 
  apposita comunicazione all’ufficio finanziario dal quale l’utente è stato abilitato 
  ai sensi dell’art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione 
  delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L’ufficio 
  finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate 
  provvede, senza indugio, alla revoca dell’attestazione di iscrizione già in possesso 
  dell’utente e a comunicare all’utente stesso le istruzioni da utilizzare per il 
  rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
 
  - Il codice di autenticazione viene apposto dall’Amministrazione finanziaria 
  sui file contenenti le ricevute di cui all’art. 9, utilizzando la propria chiave 
  privata e la chiave pubblica nota anche all’utente.
 
 
Art. 4
Abilitazione al servizio telematico
Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze
  - L’Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all’art. 2, previa 
  presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione 
  delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire 
  dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle 
  entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici 
  dipendenti:
  
    - Uffici delle entrate;
 
    - Uffici distrettuali delle imposte dirette;
 
    - Uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
 
  
   
  - La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti 
  dall’Amministrazione finanziaria, deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:
  
    - codice fiscale;
 
    - cognome e nome, per le persone fisiche; 
 
    - denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale 
    o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 
    - domicilio fiscale. Alla stessa domanda va allegata un’autocertificazione 
    dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell’art. 2, lettera a) 
    , b) e c) l’assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di 
    cui alla lettera d) dell’art. 8, comma 1. L’autocertificazione non va allegata 
    qualora l’Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per 
    il tramite di altre amministrazioni o enti.
 
  
   
  - La domanda per richiedere l’abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata 
  in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle 
  dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano 
  in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti 
  in materia fiscale.
 
  - La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia 
  da parte dell’utente o di revoca di cui al successivo art. 8. 5. All’ufficio presso 
  il quale è stata presentata la domanda di abilitazione o alla direzione delle 
  entrate o direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale, 
  devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:
  
    - la rinuncia al servizio telematico;
 
    - l’abilitazione al servizio telematico di una o più nuove sedi secondarie, 
    di cui all’art. 5;
 
    - la rinuncia al servizio telematico di una o più sedi secondarie di cui all’art. 
    5;
 
    - la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 6 o la revoca della 
    delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all’art. 
    2, lettere g) ed h).
 
  
   
 
Art. 5
Sedi secondarie
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Gli utenti di cui all’art. 2 hanno la facoltà di svolgere l’attività di trasmissione 
  delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti 
  dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all’art. 
  4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie 
  da abilitare.
 
  - Gli utenti di cui all’art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie, 
  ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti 
  che possono effettuare le attività menzionate nell’art. 62, comma 2, del decreto 
  legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
 
  - Gli utenti di cui all’art. 2 svolgono le attività di trasmissione delle dichiarazioni 
  anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 
  1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.
 
 
Art. 6
Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.A.
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Gli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all’Amministrazione 
  finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacità tecnica, 
  economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, 
  che presentino idonee garanzie ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 
  1996, n. 675. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente 
  autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, con le modalità di cui all’art. 
  4.
 
 
Art. 7
Attestazione dell’ufficio finanziario
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - L’ufficio finanziario, dopo aver verificato l’identità del richiedente e la 
  conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli 
  articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l’attestazione di abilitazione al servizio 
  telematico.
 
  - L’utente controfirma l’attestazione, contenente l’impegno ad assicurare il 
  corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni 
  desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare 
  le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate 
  dall’ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell’attestazione controfirmata.
 
  - L’abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo 
  successivo al rilascio dell’attestazione da parte dell’ufficio finanziario.
 
  - Contestualmente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 1, l’ufficio 
  finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri 
  strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
 
  - È cura dell’utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni 
  dal rilascio dell’attestazione, l’utente è tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture 
  necessarie all’utilizzo del servizio telematico, nonché a completare le attività 
  previste nel paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
 
  - Qualora l’utente non sia più in grado di utilizzare le parole chiave di accesso 
  al servizio telematico, deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria, 
  secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 4.
 
 
Art. 8
Revoche
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria 
  in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente 
  decreto. L’abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
  
    - cessazione dell’attività;
 
    - decesso, se persona fisica;
 
    - inizio di una procedura concorsuale;
 
    - presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi 
    o di radiazione irrogati dall’ordine di appartenenza ai soggetti indicati all’art. 
    2, lettera b);
 
    - revoca, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell’autorizzazione 
    all’esercizio dell’attività nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, lettera 
    e) ed f);
 
    - mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti 
    di cui alle lettere da b) a f) dell’art. 2, di dati difformi da quelli contenuti 
    nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da 
    quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all’intermediario, 
    in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente 
    ricevute dall’utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua 
    la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore 
    al dieci per cento dell’imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
 
    - aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall’art. 
    12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi 
    stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate 
    o dalla Poste italiane S.p.A. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte 
    dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 
    12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da 
    altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
 
    - mancato rispetto dell’art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione 
    degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 
    1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.
 
  
   
  - La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti 
  delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.
 
  - Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l’Amministrazione finanziaria 
  contesta all’utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla 
  contestazione per eventuali osservazioni o memorie.
 
  - Il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla revoca 
  viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale 
  data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per 
  le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall’utente 
  stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. 
  In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell’utente 
  le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
 
  - I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall’Amministrazione finanziaria 
  nelle forme che essa ritiene più opportune.
 
 
Art. 9
Ricevute
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 
  2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte 
  dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti 
  al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano 
  valide a tutti gli effetti di legge.
 
  - Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti 
  di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa 
  la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che contiene 
  le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
 
  - L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni 
  mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
    - la data e l’ora di ricezione del file;
 
    - l’identificativo del file attribuito dall’utente;
 
    - il protocollo attribuito al file dall’Amministrazione finanziaria all’atto 
    di ricezione dello stesso;
 
    - il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
 
    - il numero ed i progressivi dei record all’interno del file, corrispondenti 
    alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per 
    ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.
 
  
   
  - L’Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole 
  dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 12 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, 
  mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
  
    - la data di ricezione della dichiarazione;
 
    - i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
 
    - il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
 
    - il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all’atto della 
    ricezione;
 
    - i dati identificativi dell’utente;
 
    - i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.
 
  
   
  - Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del 
  codice di autenticazione dell’Amministrazione finanziaria, da acquisire per via 
  telematica dall’utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file 
  di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
 
  - Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 
  4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.
 
  - Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all’art. 6 le ricevute 
  possono essere acquisite per via telematica anche dall’utente delegante.
 
  - Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l’acquisizione 
  in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall’invio dei file di dichiarazioni 
  cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
 
  - Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche 
  presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette 
  e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno 
  lavorativo successivo all’invio del file di dichiarazioni.
 
  - Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui 
  si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:
  
    - mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle 
    modalità descritte al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico;
 
    - file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche 
    indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
 
    - omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per 
    i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. 
    di cui all’art. 6.
 
  
   
  - Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui 
  al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite 
  il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file. 
  L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso 
  la causa che ha provocato lo scarto.
 
  - Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione 
  venga scartata per uno dei seguenti motivi:
  
    - omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni 
    presentate dagli utenti di cui all’art. 2, lettere da a) ad f);
 
    - dichiarazione incompleta per: assenza di almeno un record che, secondo le 
    specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i 
    casi esplicitamente previsti; presenza di tipi record non previsti per il modello 
    di dichiarazione; presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un 
    codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del 
    dichiarante; errore nella sequenza dei record;
 
    - presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi 
    alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti 
    con la numericità del campo prevista dalle specifiche tecniche;
 
    - assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice 
    fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 
    12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 
    1973, dagli utenti di cui all’art. 2 lettere g) ed h).
 
  
   
  - I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati 
  annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute 
  nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.
 
 
Art. 10
Utilizzo del servizio telematico
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Salvo cause di forza maggiore l’utilizzo del servizio telematico è consentito, 
  per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
 
  - L’Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico 
  in relazione ad esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio 
  stesso.
 
  - In caso di sospensione prolungata, l’Amministrazione finanziaria provvede 
  a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
 
  - È facoltà dell’Amministrazione finanziaria 
  definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme 
  più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio. 
 
 
Art. 11
Obbligo di riservatezza
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole 
  finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, 
  secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 
  n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle convenzioni 
  con banche e Poste italiane S.p.A.
 
  - Gli utenti di cui all’art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento 
  dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 
  1996, n. 675.
 
  - Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito 
  solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui 
  all’art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 
  dicembre 1996, n. 675.
 
  - Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti 
  di cui all’art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano 
  sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo 
  la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto 
  dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
  - Gli utenti di cui all’art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano 
  le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 
  1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche 
  attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. 
  A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell’allegato 
  tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono 
  l’accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di 
  cui al comma 2.
 
  - Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti 
  di cui all’art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, 
  sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all’art. 
  5, con le modalità di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall’art. 
  12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
  600. L’utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli 
  utenti di cui all’art. 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole 
  finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo 
  quanto previsto dall’art. 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 
  n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai 
  sensi dell’art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 
  n. 600 del 1973.
 
  - Al momento del rilascio dell’attestazione di cui all’art. 4, ciascun utente 
  di cui all’art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni 
  contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
 
  - L’Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli 
  a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
 
  - Con successivo decreto sono individuate le modalità per inserire nei modelli 
  di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo 
  ai trattamenti dei dati personali di cui all’art. 22, comma 1, della legge 31 
  dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
 
 
Art. 12
Dichiarazioni presentate oltre la scadenza
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun 
  modello di dichiarazione, è comunque possibile trasmettere per via telematica 
  le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese 
  disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative 
  ai modelli di dichiarazione per le successive annualità di imposta.
 
 
Art. 13
Centri autorizzati di assistenza fiscale
Testo: in vigore dal 12/08/1998
  - Le dichiarazioni di cui all’art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 
  si considerano trasmesse al momento in cui è completata la ricezione da parte 
  della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti 
  dall’art. 9, comma 10.
 
  - In deroga alle disposizioni contenute nell’art. 9, commi 1 e 4, e nell’art. 
  8, comma 1, lettera f), per le dichiarazioni di cui all’art. 78 comma 10, della 
  legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 
  78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della 
  Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395.
 
 
Art. 14
Utenti
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - Si definiscono utenti del servizio dell’Agenzia delle entrate, che consente 
  la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il 
  versamento delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla 
  registrazione ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti 
  l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 
  aprile 1986, n. 131.
 
 
Art. 15
Modalità di registrazione
Testo: in vigore dal 01/01/2002
 modificato da: PRV del 12/12/2001 
art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - Gli utenti di cui all’art. 14 possono procedere alla registrazione telematica 
  dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalità di seguito 
  indicate:
  
    - direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet in 
    relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica 
    delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta 
    sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e dei sostituti 
    d’imposta;
 
    - tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, 
    comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, 
    e successive modificazioni;
 
    - tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente 
    rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art. 
    4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 
    - tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori 
    tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
 
    - tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli 
    utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, 
    finanziaria e organizzativa.
 
  
   
 
Art. 16
Costituzione e autenticazione dei file.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono 
  essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o 
  più contratti che si riferiscono ad un solo utente che richiede la registrazione 
  telematica.
 
  - I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate solo se corredati 
  del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro 
  per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, 
  al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter 
  al presente decreto.
 
 
Art. 17
Abilitazione
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti 
  di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel 
  o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica 
  delle proprie dichiarazioni.
 
  - Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all’art. 
  15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a richiedere l’abilitazione 
  al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni 
  della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
  - Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all’art. 
  14 già abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente, 
  i soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che già hanno 
  ottenuto l’abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere 
  una nuova abilitazione.
 
  - Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all’art. 15, comma 
  1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli 
  uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio 
  domicilio fiscale.
 
  - La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi 
  sia dell’utente sia del soggetto che esso intende delegare:
  
    - codice fiscale;
 
    - cognome e nome, per le persone fisiche;
 
    - denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale 
    o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
 
    - domicilio fiscale. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso 
    di revoca della delega.
 
  
   
 
Art. 18 (Soppresso)
Attestazione dell’ufficio finanziario
Testo: soppresso dal 01/01/2002
soppresso da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - La direzione regionale delle entrate o l’ufficio delle entrate, effettuate 
  le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l’attestazione di abilitazione 
  alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni 
  di cui al precedente art 7.
 
 
Art. 19
Revoche
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - L’abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet può essere revocata 
  a fronte delle seguenti circostanze:
  
    - 
    
estinzione del soggetto abilitato;
     
    - gravi irregolarità nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle 
    informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico 
    su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21.
 
  
   
  - L’ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all’interessato.
 
 
Art. 20
Esecuzione della registrazione telematica.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del 
  contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il 
  termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell’allegato 
  tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo 
  art. 23.
 
  - La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente 
  ricevuti dall’Agenzia delle entrate.
 
  - L’Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma 
  4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato 
  con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la 
  registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all’art. 
  22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.
 
 
Art. 21
Modalità di versamento telematico
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
Note: N.d.R.: La lettera b) del comma 1 del presente articolo 21, come mo
  - Il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi 
  e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalità 
  previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo 
  nel file contenente i contratti alternativamente:
  
    - le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all’art. 14, se questi 
    ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di 
    locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all’art. 15, 
    comma 1, lettera b), c), d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio 
    consenso all’uso delle predette coordinate all’atto dell’incarico di provvedere 
    alla registrazione telematica;
 
    - le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all’art. 15, comma 
    1, lettera b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti 
    di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all’art. 14.
 
  
   
  - Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di cui al comma 
  1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia 
  delle entrate.
 
  - Gli uffici controllano la regolarità dei versamenti effettuati ai sensi del 
  comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore 
  imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.
 
 
Art. 22
Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto 
versamento
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta ricezione dei file contenenti i 
  dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le 
  informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite ricevute nelle 
  quali sono indicati:
  
    - la data e l’ora di ricezione del file;
 
    - l’identificativo del file attribuito dall’utente o da uno dei soggetti di 
    cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
 
    - il protocollo attribuito al file dall’Agenzia delle entrate all’atto di 
    ricezione dello stesso;
 
    - il numero dei contratti contenuti nel file;
 
    - gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata 
    effettuata ai sensi del successivo comma 4.
 
  
  Per ognuno di tali contratti è evidenziato il motivo dello scarto.  
  - La ricevuta di cui al comma 1 non è prodotta se il file cui si riferisce è 
  scartato per uno dei seguenti motivi:
    - mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel 
    o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, 
    rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato 
    tecnico ter del presente decreto;
 
    - codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro 
    per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto 
    erroneamente più volte;
 
    - omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente, per i file inviati 
    dai soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
 
    - file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software 
    di controllo distribuito dal l’Agenzia delle entrate. 
 
  
   
  - Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file è comunicato, tramite il 
  servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti 
  i contratti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.
 
  - L’Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto 
  mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
    - i dati trasmessi dall’utente o da uno dei soggetti elencati all’art. 15, 
    comma 1, lettere b), c), d) o e);
 
    - la data e gli estremi di registrazione.
 
  
   
  - Con successiva ricevuta l’Agenzia delle entrate comunica l’esito dell’addebito 
  eseguito dall’istituto di credito in relazione al versamento delle imposte di 
  registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.
 
  - La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o errata indicazione 
  dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all’art. 20, comma 1, 
  e all’art. 21.
 
  - Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel 
  o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili per 
  via telematica al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione 
  o di riscontro al file di contratti cui si riferiscono le ricevute medesime.
 
  - Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4 sono rese disponibili 
  per l’acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto 
  invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
 
  - Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione dei singoli 
  contratti, sono comunque rese disponibili per i contraenti nell’ufficio presso 
  cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo 
  successivo all’invio del file.
 
 
Art. 23
Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
  - Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia della ricevuta che 
  attesta la registrazione di cui all’art. 22, comma 4.
 
  - I soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti 
  a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l’incarico di provvedere alla 
  registrazione telematica:
  
    - una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;
 
    - due copie della ricevuta di cui all’art. 22, comma 4;
 
    - una copia della ricevuta di cui all’art. 22, comma 5.
 
  
   
  - Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall’art. 18 del testo 
  unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto 
  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente 
  alle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli 
  da parte dell’Agenzia delle entrate.
 
 
Art. 24
Utilizzo del servizio telematico
Testo: in vigore dal 31/12/1999
Note: Per la decorrenza vedi l’art. 2 del DM 24/12/99 Finanze.
  - Per l’utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente 
  art. 10 commi 1, 2 e 3.
 
 
Art. 25
Abilitazione al servizio telematico internet
(N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, 
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare 
  via internet apposita richiesta indirizzata all’Amministrazione finanziaria, che 
  provvede all’abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato 
  tecnico ter al presente decreto; l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno 
  successivo a quello dell’ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del 
  rilascio e perde la sua validità all’atto del decesso del titolare.
 
  - Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non 
  legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento 
  degli adempimenti in materia fiscale.
 
  - Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico internet 
  esclusivamente i contribuenti di cui all’art. 3, comma 2-ter, del decreto del 
  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto 
  del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione 
  in via telematica della dichiarazione.
 
  - Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di 
  soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet.
 
  - Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla 
  dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente 
  aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle 
  finanze.
 
 
Art. 26
Revoche
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, 
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - L’abilitazione al servizio telematico internet è revocata per gravi irregolarità 
  nell’utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, 
  nei seguenti casi:
  
    - utilizzo dell’accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale 
    l’autorizzazione è stata rilasciata;
 
    - utilizzo dei prodotti software dell’Amministrazione finanziaria per scopi 
    diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
 
    - utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi 
    di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, 
    del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi 
    dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.
 
  
   
  - La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato,
 
 
Art. 27
Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, 
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l’effettuazione 
  del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza 
  il software distribuito gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria o un qualunque 
  altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le 
  coordinate del conto corrente bancario sul quale l’Amministrazione finanziaria 
  richiede l’addebito delle somme dovute dal contribuente.
 
  - Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento 
  in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate 
  dall’Amministrazione finanziaria.
 
  - Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa 
  mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 
  1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 
  e successive modificazioni.
 
 
Art. 28
Codice di riscontro e controlli
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, 
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all’effettuazione 
  del versamento, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria con le modalità 
  descritte al paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico ter al presente decreto, solo 
  se corredato dal codice di riscontro.
 
  - Il codice di riscontro, che consente di verificare l’identità del dichiarante 
  e di garantire l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso, è generato 
  automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall’Amministrazione finanziaria 
  a partire dal PINCODE assegnato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte 
  al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
 
  - Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE è l’esclusivo titolare dello 
  stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna 
  o perdita del PINCODE o nel caso in cui l’utente ritenga che lo stesso sia indebitamente 
  utilizzato da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio 
  finanziario competente che provvede all’annullamento del precedente e al rilascio 
  di un nuovo PINCODE.
 
  - Il periodo di validità del PINCODE coincide con quello dell’abilitazione al 
  servizio telematico internet.
 
  - Il codice di riscontro viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui 
  file contenenti le ricevute di cui all’art. 29, con le modalità descritte al paragrafo 
  3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
 
  - L’Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle dichiarazioni 
  presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi 
  dal contribuente.
 
 
Art. 29
Scarto dei file e ricevute
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all’Amministrazione finanziaria 
  mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate 
  ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata 
  la ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono, 
  fermo restando quanto previsto dal comma 4.
 
  - L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione 
  e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, 
  contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall’Amministrazione 
  stessa con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al 
  presente decreto.
 
  - Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica 
  entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del file all’Amministrazione 
  finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente 
  a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l’ufficio 
  finanziario competente.
 
  - Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano, 
  rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato 
  per uno dei seguenti motivi:
  
    - mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità 
    descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;
 
    - codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto 
    erroneamente più volte;
 
    - file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate 
    dall’Amministrazione finanziaria;
 
    - contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
 
    - indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate 
    di una banca non convenzionata.
 
  
   
  - Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere 
  a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo 
  scarto del file.
 
  - Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario delle 
  somme dovute dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ne dà comunicazione 
  all’interessato e procede a norma dell’art. 36-bis del decreto del Presidente 
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
 
Art. 30
Tutela dei dati personali
(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 
2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - L’informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, 
  si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del 
  rilascio dell’abilitazione al servizio telematico internet.
 
  - Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 del 
  presente decreto.
 
 
Art. 31
Disponibilità del servizio
(N.d.R. : Articolo inserito dal DM 29 marzo 2000 pubblicato sulla 
Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Per l’utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni 
  di cui all’art. 10 del presente decreto.
 
 
Art. 32
Disposizioni transitorie
(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 
2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
  - Per l’anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio 
  telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello 
  di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualità di rappresentanti di 
  altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualità di eredi.
 
  - Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet può essere effettuato 
  solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet 
  di cui aI comma precedente;
 
 
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