Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate

Decreto 31 luglio 1998

Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti

Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998

(N.d.R. : Rubrica così sostituita dal DM 29 marzo 2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)

 

Preambolo

Testo: in vigore dal 12/08/1998

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell’art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’imposta regionale, sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l’altro, modifiche alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 1998;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730;
Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IVA;
Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell’11 aprile 1998, con il quale sono stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell’acconto dovuto per l’anno 1998 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche, per la trasmissione in via telematica, all’Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della “Poste italiane S.p.A.” e delle banche convenzionate, pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 16 luglio 1998.
Visto l’art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni dello stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l’esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Considerato che occorre stabilire le modalità di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze

  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    1. per “servizio telematico”, il sistema informatico che consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta trasmissione degli stessi;
    2. per “dichiarazione telematica”, la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui all’art. 2;
    3. per “registrazione telematica”, la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con le modalità individuate al Capo III;
    4. per “costituzione”, la creazione dell’archivio elettronico che contiene le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art. 3, nonchè la creazione dell’archivio elettronico che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
    5. per “file”, l’archivio elettronico munito del codice di autenticazione, che contiene:
      1. un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
      2. i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
      3. le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;
    6. per “utenti del servizio telematico”, i soggetti individuati nell’art. 2 che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli individuati nell’art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
    7. per “servizio telematico Internet”, il sistema informatico che consente all’Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa Amministrazione;
    8. per “dichiarazione telematica Internet” la rappresentazione informatica delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
    9. per “versamento telematico Internet”, il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuato mediante l’utilizzo del servizio telematico internet;
    10. per “file Internet”, l’archivio elettronico, munito del codice di riscontro, che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative ricevute;
    11. per “ufficio finanziario competente”, gli uffici delle entrate, gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto;
    12. per “PINCODE”, il codice di cifratura personalizzato assegnato dall’Amministrazione finanziaria a ciascun contribuente abilitato all’utilizzazione del servizio telematico internet.
  2. Le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi telematici di cui al comma 1, sono riportate nei seguenti allegati:
    “allegato tecnico”,
    contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 2;
    “allegato tecnico bis”,
    contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15;
    “allegato tecnico ter”,
    contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico internet, da parte dei soggetti di cui all’art. 25.

 

Art. 2
Utenti dal servizio telematico

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono all’Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:
    1. società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire;
    2. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

    3. iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
    4. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    5. centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
    6. centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
    7. banche convenzionate;
    8. Poste italiane S.p.A.
  2. Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

 

Art. 3
Codice di autenticazione dei file

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art. 4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare l’identità dell’utente e l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso.
  2. Il codice di autenticazione è il risultato della procedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all’utente, una pubblica, nota almeno all’utente e all’Amministrazione, che consente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità della dichiarazione o del gruppo di dichiarazioni trasmesse.
  3. Ai fini della generazione del codice di autenticazione, è necessario che gli utenti di cui all’art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell’art. 4, nonché i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. di cui all’art. 6, siano in possesso dell’attestazione di iscrizione nel registro degli utenti dell’Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalità descritte al paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
  4. L’attestazione di iscrizione nel registro ha una validità di tre anni a decorrere dal rilascio della stessa da parte dell’Amministrazione finanziaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
  5. In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l’utente ritenga che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio finanziario dal quale l’utente è stato abilitato ai sensi dell’art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L’ufficio finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate provvede, senza indugio, alla revoca dell’attestazione di iscrizione già in possesso dell’utente e a comunicare all’utente stesso le istruzioni da utilizzare per il rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
  6. Il codice di autenticazione viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all’art. 9, utilizzando la propria chiave privata e la chiave pubblica nota anche all’utente.

 

Art. 4
Abilitazione al servizio telematico

Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze

  1. L’Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all’art. 2, previa presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici dipendenti:
    1. Uffici delle entrate;
    2. Uffici distrettuali delle imposte dirette;
    3. Uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
  2. La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti dall’Amministrazione finanziaria, deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:
    1. codice fiscale;
    2. cognome e nome, per le persone fisiche;
    3. denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
    4. domicilio fiscale. Alla stessa domanda va allegata un’autocertificazione dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell’art. 2, lettera a) , b) e c) l’assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di cui alla lettera d) dell’art. 8, comma 1. L’autocertificazione non va allegata qualora l’Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per il tramite di altre amministrazioni o enti.
  3. La domanda per richiedere l’abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
  4. La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell’utente o di revoca di cui al successivo art. 8. 5. All’ufficio presso il quale è stata presentata la domanda di abilitazione o alla direzione delle entrate o direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale, devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:
    1. la rinuncia al servizio telematico;
    2. l’abilitazione al servizio telematico di una o più nuove sedi secondarie, di cui all’art. 5;
    3. la rinuncia al servizio telematico di una o più sedi secondarie di cui all’art. 5;
    4. la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 6 o la revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h).

 

Art. 5
Sedi secondarie

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Gli utenti di cui all’art. 2 hanno la facoltà di svolgere l’attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all’art. 4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie da abilitare.
  2. Gli utenti di cui all’art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie, ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti che possono effettuare le attività menzionate nell’art. 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  3. Gli utenti di cui all’art. 2 svolgono le attività di trasmissione delle dichiarazioni anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.

 

Art. 6
Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.A.

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Gli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all’Amministrazione finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacità tecnica, economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che presentino idonee garanzie ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, con le modalità di cui all’art. 4.

 

Art. 7
Attestazione dell’ufficio finanziario

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. L’ufficio finanziario, dopo aver verificato l’identità del richiedente e la conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l’attestazione di abilitazione al servizio telematico.
  2. L’utente controfirma l’attestazione, contenente l’impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate dall’ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell’attestazione controfirmata.
  3. L’abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’attestazione da parte dell’ufficio finanziario.
  4. Contestualmente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 1, l’ufficio finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
  5. È cura dell’utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni dal rilascio dell’attestazione, l’utente è tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture necessarie all’utilizzo del servizio telematico, nonché a completare le attività previste nel paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
  6. Qualora l’utente non sia più in grado di utilizzare le parole chiave di accesso al servizio telematico, deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 4.

 

Art. 8
Revoche

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto. L’abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
    1. cessazione dell’attività;
    2. decesso, se persona fisica;
    3. inizio di una procedura concorsuale;
    4. presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi o di radiazione irrogati dall’ordine di appartenenza ai soggetti indicati all’art. 2, lettera b);
    5. revoca, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, lettera e) ed f);
    6. mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) dell’art. 2, di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all’intermediario, in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall’utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al dieci per cento dell’imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
    7. aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate o dalla Poste italiane S.p.A. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
    8. mancato rispetto dell’art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.
  2. La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.
  3. Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l’Amministrazione finanziaria contesta all’utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla contestazione per eventuali osservazioni o memorie.
  4. Il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall’utente stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
  5. I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall’Amministrazione finanziaria nelle forme che essa ritiene più opportune.

 

Art. 9
Ricevute

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell’art. 2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano valide a tutti gli effetti di legge.
  2. Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che contiene le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
  3. L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
    1. la data e l’ora di ricezione del file;
    2. l’identificativo del file attribuito dall’utente;
    3. il protocollo attribuito al file dall’Amministrazione finanziaria all’atto di ricezione dello stesso;
    4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
    5. il numero ed i progressivi dei record all’interno del file, corrispondenti alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.
  4. L’Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
    1. la data di ricezione della dichiarazione;
    2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
    3. il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
    4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all’atto della ricezione;
    5. i dati identificativi dell’utente;
    6. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.
  5. Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del codice di autenticazione dell’Amministrazione finanziaria, da acquisire per via telematica dall’utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
  6. Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e 4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.
  7. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all’art. 6 le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche dall’utente delegante.
  8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l’acquisizione in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall’invio dei file di dichiarazioni cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  9. Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all’invio del file di dichiarazioni.
  10. Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:
    1. mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico;
    2. file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
    3. omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. di cui all’art. 6.
  11. Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file. L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto.
  12. Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione venga scartata per uno dei seguenti motivi:
    1. omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni presentate dagli utenti di cui all’art. 2, lettere da a) ad f);
    2. dichiarazione incompleta per: assenza di almeno un record che, secondo le specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i casi esplicitamente previsti; presenza di tipi record non previsti per il modello di dichiarazione; presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del dichiarante; errore nella sequenza dei record;
    3. presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti con la numericità del campo prevista dalle specifiche tecniche;
    4. assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, dagli utenti di cui all’art. 2 lettere g) ed h).
  13. I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.

 

Art. 10
Utilizzo del servizio telematico

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Salvo cause di forza maggiore l’utilizzo del servizio telematico è consentito, per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
  2. L’Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio stesso.
  3. In caso di sospensione prolungata, l’Amministrazione finanziaria provvede a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
  4. È facoltà dell’Amministrazione finanziaria definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

 

Art. 11
Obbligo di riservatezza

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle convenzioni con banche e Poste italiane S.p.A.
  2. Gli utenti di cui all’art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui all’art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  4. Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti di cui all’art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  5. Gli utenti di cui all’art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi. A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell’allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l’accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di cui al comma 2.
  6. Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti di cui all’art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all’art. 5, con le modalità di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall’art. 12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli utenti di cui all’art. 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  7. Al momento del rilascio dell’attestazione di cui all’art. 4, ciascun utente di cui all’art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
  8. L’Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
  9. Con successivo decreto sono individuate le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo ai trattamenti dei dati personali di cui all’art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.

 

Art. 12
Dichiarazioni presentate oltre la scadenza

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun modello di dichiarazione, è comunque possibile trasmettere per via telematica le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità di imposta.

 

Art. 13
Centri autorizzati di assistenza fiscale

Testo: in vigore dal 12/08/1998

  1. Le dichiarazioni di cui all’art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991 si considerano trasmesse al momento in cui è completata la ricezione da parte della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti dall’art. 9, comma 10.
  2. In deroga alle disposizioni contenute nell’art. 9, commi 1 e 4, e nell’art. 8, comma 1, lettera f), per le dichiarazioni di cui all’art. 78 comma 10, della legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art. 78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395.

 

Art. 14
Utenti

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. Si definiscono utenti del servizio dell’Agenzia delle entrate, che consente la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il versamento delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Art. 15
Modalità di registrazione

Testo: in vigore dal 01/01/2002
 modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. Gli utenti di cui all’art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalità di seguito indicate:
    1. direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d’imposta;
    2. tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
    3. tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    4. tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
    5. tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa.

 

Art. 16
Costituzione e autenticazione dei file.

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o più contratti che si riferiscono ad un solo utente che richiede la registrazione telematica.
  2. I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.

 

Art. 17
Abilitazione

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni.
  2. Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a richiedere l’abilitazione al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  3. Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all’art. 14 già abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente, i soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che già hanno ottenuto l’abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione.
  4. Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio domicilio fiscale.
  5. La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi sia dell’utente sia del soggetto che esso intende delegare:
    1. codice fiscale;
    2. cognome e nome, per le persone fisiche;
    3. denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
    4. domicilio fiscale. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso di revoca della delega.

 

Art. 18 (Soppresso)
Attestazione dell’ufficio finanziario

Testo: soppresso dal 01/01/2002
soppresso da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. La direzione regionale delle entrate o l’ufficio delle entrate, effettuate le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l’attestazione di abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.

 

Art. 19
Revoche

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. L’abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet può essere revocata a fronte delle seguenti circostanze:
    1. estinzione del soggetto abilitato;

    2. gravi irregolarità nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21.
  2. L’ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all’interessato.

 

Art. 20
Esecuzione della registrazione telematica.

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell’allegato tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo art. 23.
  2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti dall’Agenzia delle entrate.
  3. L’Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all’art. 22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.

 

Art. 21
Modalità di versamento telematico

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
Note: N.d.R.: La lettera b) del comma 1 del presente articolo 21, come mo

  1. Il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo nel file contenente i contratti alternativamente:
    1. le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all’art. 14, se questi ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), c), d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio consenso all’uso delle predette coordinate all’atto dell’incarico di provvedere alla registrazione telematica;
    2. le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all’art. 14.
  2. Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia delle entrate.
  3. Gli uffici controllano la regolarità dei versamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.

 

Art. 22
Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
    1. la data e l’ora di ricezione del file;
    2. l’identificativo del file attribuito dall’utente o da uno dei soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
    3. il protocollo attribuito al file dall’Agenzia delle entrate all’atto di ricezione dello stesso;
    4. il numero dei contratti contenuti nel file;
    5. gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4.
    Per ognuno di tali contratti è evidenziato il motivo dello scarto.
  2. La ricevuta di cui al comma 1 non è prodotta se il file cui si riferisce è scartato per uno dei seguenti motivi:
    1. mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter del presente decreto;
    2. codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
    3. omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente, per i file inviati dai soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
    4. file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dal l’Agenzia delle entrate.
  3. Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file è comunicato, tramite il servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.
  4. L’Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
    1. i dati trasmessi dall’utente o da uno dei soggetti elencati all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
    2. la data e gli estremi di registrazione.
  5. Con successiva ricevuta l’Agenzia delle entrate comunica l’esito dell’addebito eseguito dall’istituto di credito in relazione al versamento delle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.
  6. La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all’art. 20, comma 1, e all’art. 21.
  7. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili per via telematica al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file di contratti cui si riferiscono le ricevute medesime.
  8. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4 sono rese disponibili per l’acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
  9. Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione dei singoli contratti, sono comunque rese disponibili per i contraenti nell’ufficio presso cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo all’invio del file.

 

Art. 23
Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica

Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate

  1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia della ricevuta che attesta la registrazione di cui all’art. 22, comma 4.
  2. I soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l’incarico di provvedere alla registrazione telematica:
    1. una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;
    2. due copie della ricevuta di cui all’art. 22, comma 4;
    3. una copia della ricevuta di cui all’art. 22, comma 5.
  3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall’art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

 

Art. 24
Utilizzo del servizio telematico

Testo: in vigore dal 31/12/1999
Note: Per la decorrenza vedi l’art. 2 del DM 24/12/99 Finanze.

  1. Per l’utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art. 10 commi 1, 2 e 3.

 

Art. 25
Abilitazione al servizio telematico internet

(N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare via internet apposita richiesta indirizzata all’Amministrazione finanziaria, che provvede all’abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto; l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del rilascio e perde la sua validità all’atto del decesso del titolare.
  2. Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.
  3. Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico internet esclusivamente i contribuenti di cui all’art. 3, comma 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione in via telematica della dichiarazione.
  4. Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet.
  5. Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle finanze.

 

Art. 26
Revoche

(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. L’abilitazione al servizio telematico internet è revocata per gravi irregolarità nell’utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare, nei seguenti casi:
    1. utilizzo dell’accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale l’autorizzazione è stata rilasciata;
    2. utilizzo dei prodotti software dell’Amministrazione finanziaria per scopi diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
    3. utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.
  2. La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato,

 

Art. 27
Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento

(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l’effettuazione del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza il software distribuito gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria o un qualunque altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le coordinate del conto corrente bancario sul quale l’Amministrazione finanziaria richiede l’addebito delle somme dovute dal contribuente.
  2. Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria.
  3. Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

 

Art. 28
Codice di riscontro e controlli

(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all’effettuazione del versamento, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria con le modalità descritte al paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico ter al presente decreto, solo se corredato dal codice di riscontro.
  2. Il codice di riscontro, che consente di verificare l’identità del dichiarante e di garantire l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso, è generato automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall’Amministrazione finanziaria a partire dal PINCODE assegnato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
  3. Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE è l’esclusivo titolare dello stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna o perdita del PINCODE o nel caso in cui l’utente ritenga che lo stesso sia indebitamente utilizzato da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio finanziario competente che provvede all’annullamento del precedente e al rilascio di un nuovo PINCODE.
  4. Il periodo di validità del PINCODE coincide con quello dell’abilitazione al servizio telematico internet.
  5. Il codice di riscontro viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui file contenenti le ricevute di cui all’art. 29, con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
  6. L’Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle dichiarazioni presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi dal contribuente.

 

Art. 29
Scarto dei file e ricevute

Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all’Amministrazione finanziaria mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
  2. L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
  3. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del file all’Amministrazione finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l’ufficio finanziario competente.
  4. Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano, rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
    1. mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;
    2. codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
    3. file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Amministrazione finanziaria;
    4. contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
    5. indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate di una banca non convenzionata.
  5. Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto del file.
  6. Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario delle somme dovute dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ne dà comunicazione all’interessato e procede a norma dell’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Art. 30
Tutela dei dati personali

(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. L’informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del rilascio dell’abilitazione al servizio telematico internet.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 del presente decreto.

 

Art. 31
Disponibilità del servizio

(N.d.R. : Articolo inserito dal DM 29 marzo 2000 pubblicato sulla Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Per l’utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni di cui all’art. 10 del presente decreto.

 

Art. 32
Disposizioni transitorie

(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000

  1. Per l’anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualità di rappresentanti di altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualità di eredi.
  2. Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet può essere effettuato solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet di cui aI comma precedente;

 

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