Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate
Decreto 31 luglio 1998
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998
(N.d.R. : Rubrica così sostituita dal DM 29 marzo
2000 pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Preambolo
Testo: in vigore dal 12/08/1998
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Visto l’art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede
che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli artt.
46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando
ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato
conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria
responsabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il
quale è stato approvato il regolamento concernente l’assistenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati
di assistenza fiscale, in attuazione dell’art. 78, comma 18, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente norme in materia
di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione
dell’imposta regionale, sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonché di riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, contenente, tra l’altro, modifiche
alla normativa in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri 23 e 24 marzo 1998, concernenti
i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 1998;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale è
stato approvato il modello di dichiarazione 730;
Visto il decreto 15 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998, con il quale è
stato approvato il modello di dichiarazione IVA;
Visto il decreto 25 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998, con il quale è stato
approvato il modello di dichiarazione 760, nonché le relative istruzioni e buste;
Visto il decreto 30 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 77 del 2 aprile 1998, con il quale è stato
approvato il modello di dichiarazione UNICO, nonché le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti del 7 aprile 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 67 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1998, con i quali sono
stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760-bis, nonché le relative istruzioni
e buste;
Visto il decreto 9 aprile 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell’11 aprile 1998, con il quale sono
stati approvati i modelli da utilizzare per la determinazione dell’acconto dovuto
per l’anno 1998 ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia
di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici;
Visto il decreto 1 luglio 1998, concernente contenuto e caratteristiche tecniche,
per la trasmissione in via telematica, all’Amministrazione finanziaria, dei dati
contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, della “Poste italiane S.p.A.” e delle banche convenzionate, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164
del 16 luglio 1998.
Visto l’art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni dello
stesso art. 12 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, concernenti l’esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Sentito
il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 31, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675; Considerato che occorre stabilire le modalità
di attuazione della trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze
- Ai fini del presente decreto si intende:
- per “servizio telematico”, il sistema informatico che consente all’Amministrazione
finanziaria la ricezione delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e
di affitto di beni immobili e la consegna delle ricevute che attestano l’avvenuta
trasmissione degli stessi;
- per “dichiarazione telematica”, la rappresentazione informatica delle dichiarazioni
trasmesse dai soggetti di cui all’art. 2;
- per “registrazione telematica”, la registrazione dei contratti di locazione
e di affitto di beni immobili effettuata in via telematica dai soggetti e con
le modalità individuate al Capo III;
- per “costituzione”, la creazione dell’archivio elettronico che contiene
le dichiarazioni, munite del codice di autenticazione di cui al successivo art.
3, nonchè la creazione dell’archivio elettronico che contiene i dati richiesti
per la registrazione telematica, munito del codice di autenticazione di cui
al successivo art. 16;
- per “file”, l’archivio elettronico munito del codice di autenticazione,
che contiene:
- un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa tipologia;
- i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione telematica;
- le ricevute trasmesse dall’Amministrazione finanziaria;
- per “utenti del servizio telematico”, i soggetti individuati nell’art. 2
che effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione ovvero quelli
individuati nell’art. 14, che richiedono la registrazione telematica;
- per “servizio telematico Internet”, il sistema informatico che consente
all’Amministrazione finanziaria la ricezione tramite la rete internet delle
dichiarazioni e dei versamenti e la consegna delle ricevute da parte della stessa
Amministrazione;
- per “dichiarazione telematica Internet” la rappresentazione informatica
delle dichiarazioni trasmesse via internet dai contribuenti;
- per “versamento telematico Internet”, il versamento dei tributi, dei contributi
e dei premi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
effettuato mediante l’utilizzo del servizio telematico internet;
- per “file Internet”, l’archivio elettronico, munito del codice di riscontro,
che contiene la dichiarazione o il versamento telematico, ovvero le relative
ricevute;
- per “ufficio finanziario competente”, gli uffici delle entrate, gli uffici
delle imposte dirette, gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto;
- per “PINCODE”, il codice di cifratura personalizzato assegnato dall’Amministrazione
finanziaria a ciascun contribuente abilitato all’utilizzazione del servizio
telematico internet.
- Le specifiche tecniche per l’utilizzo dei servizi telematici di cui al comma
1, sono riportate nei seguenti allegati:
- “allegato tecnico”,
- contenente le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica
delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 2;
- “allegato tecnico bis”,
- contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico
relativo alla registrazione telematica, da parte dei soggetti di cui agli articoli
14 e 15;
- “allegato tecnico ter”,
- contenente le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio telematico
internet, da parte dei soggetti di cui all’art. 25.
Art. 2
Utenti dal servizio telematico
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Gli utenti del servizio, di seguito indicati alle lettere da a) a h), trasmettono
all’Amministrazione finanziaria i file contenenti una o più dichiarazioni della
medesima tipologia, conformi alle specifiche tecniche indicate nei decreti ministeriali
di approvazione dei singoli modelli di dichiarazione:
- società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 con capitale sociale superiore a cinque miliardi ed enti di cui al comma
1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi
di lire;
-
iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art.
78, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese;
- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.
- Gli utenti devono essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione
finanziaria alle attività di costituzione e trasmissione dei file secondo le modalità
di cui al successivo art. 4.
Art. 3
Codice di autenticazione dei file
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Ciascun file, contenente una o più dichiarazioni, può essere trasmesso all’Amministrazione
finanziaria dagli utenti abilitati, con le modalità esposte al successivo art.
4, solo se corredato di un codice di autenticazione che consente di verificare
l’identità dell’utente e l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso.
- Il codice di autenticazione è il risultato della procedura informatica basata
su un sistema di chiavi asimmetriche, di cui una privata, nota soltanto all’utente,
una pubblica, nota almeno all’utente e all’Amministrazione, che consente di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità della dichiarazione o del
gruppo di dichiarazioni trasmesse.
- Ai fini della generazione del codice di autenticazione, è necessario che gli
utenti di cui all’art. 2, preventivamente abilitati ai sensi dell’art. 4, nonché
i soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A. di cui all’art.
6, siano in possesso dell’attestazione di iscrizione nel registro degli utenti
dell’Amministrazione finanziaria, che viene rilasciata con le modalità descritte
al paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
- L’attestazione di iscrizione nel registro ha una validità di tre anni a decorrere
dal rilascio della stessa da parte dell’Amministrazione finanziaria, salvo quanto
previsto dal successivo art. 8.
- In caso di perdita della chiave privata o nel caso in cui l’utente ritenga
che la stessa venga indebitamente utilizzata da altri, è necessario presentare
apposita comunicazione all’ufficio finanziario dal quale l’utente è stato abilitato
ai sensi dell’art. 4 o, in caso di variazione del domicilio fiscale, alla direzione
delle entrate o direzione regionale delle entrate competente per territorio. L’ufficio
finanziario o la direzione regionale delle entrate o la direzione delle entrate
provvede, senza indugio, alla revoca dell’attestazione di iscrizione già in possesso
dell’utente e a comunicare all’utente stesso le istruzioni da utilizzare per il
rilascio della nuova attestazione di iscrizione.
- Il codice di autenticazione viene apposto dall’Amministrazione finanziaria
sui file contenenti le ricevute di cui all’art. 9, utilizzando la propria chiave
privata e la chiave pubblica nota anche all’utente.
Art. 4
Abilitazione al servizio telematico
Testo: in vigore dal 03/04/2000
modificato da: DM del 29/03/2000 art. 1 - emesso da : Ministero delle Finanze
- L’Amministrazione finanziaria abilita gli utenti di cui all’art. 2, previa
presentazione di apposita domanda alla direzione regionale delle entrate o direzione
delle entrate competente in base al domicilio fiscale del richiedente. A partire
dal mese di gennaio 1999 le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle
entrate possono avvalersi, per lo svolgimento di tale servizio, dei seguenti uffici
dipendenti:
- Uffici delle entrate;
- Uffici distrettuali delle imposte dirette;
- Uffici dell’imposta sul valore aggiunto.
- La domanda di cui al precedente comma, da compilare su appositi moduli distribuiti
dall’Amministrazione finanziaria, deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:
- codice fiscale;
- cognome e nome, per le persone fisiche;
- denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale
o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- domicilio fiscale. Alla stessa domanda va allegata un’autocertificazione
dalla quale risultino i requisiti soggettivi indicati nell’art. 2, lettera a)
, b) e c) l’assenza di procedure concorsuali in atto e dei provvedimenti di
cui alla lettera d) dell’art. 8, comma 1. L’autocertificazione non va allegata
qualora l’Amministrazione sia già in possesso di tali informazioni, anche per
il tramite di altre amministrazioni o enti.
- La domanda per richiedere l’abilitazione di cui al comma 1 deve essere presentata
in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica delle
dichiarazioni; le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano
in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento degli adempimenti
in materia fiscale.
- La domanda si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia
da parte dell’utente o di revoca di cui al successivo art. 8. 5. All’ufficio presso
il quale è stata presentata la domanda di abilitazione o alla direzione delle
entrate o direzione regionale delle entrate competente in base al domicilio fiscale,
devono essere inoltrate le istanze volte a comunicare:
- la rinuncia al servizio telematico;
- l’abilitazione al servizio telematico di una o più nuove sedi secondarie,
di cui all’art. 5;
- la rinuncia al servizio telematico di una o più sedi secondarie di cui all’art.
5;
- la facoltà di avvalersi dei soggetti di cui all’art. 6 o la revoca della
delega concessa ad uno dei medesimi soggetti, da parte degli utenti di cui all’art.
2, lettere g) ed h).
Art. 5
Sedi secondarie
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Gli utenti di cui all’art. 2 hanno la facoltà di svolgere l’attività di trasmissione
delle dichiarazioni anche presso sedi secondarie della loro organizzazione, risultanti
dalle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tal caso, alla domanda di cui all’art.
4 deve essere allegato un elenco contenente i dati identificativi delle sedi secondarie
da abilitare.
- Gli utenti di cui all’art. 2, lettera e) possono indicare come sedi secondarie,
ai fini della sola trasmissione telematica, anche le sedi degli altri soggetti
che possono effettuare le attività menzionate nell’art. 62, comma 2, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
- Gli utenti di cui all’art. 2 svolgono le attività di trasmissione delle dichiarazioni
anche presso le sedi secondarie assicurando il rispetto della legge 31 dicembre
1996, n. 675, pure con riguardo alla sicurezza dei luoghi.
Art. 6
Trasmissioni effettuate dalle banche dalla Poste italiane S.p.A.
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Gli utenti di cui all’art. 2, lettere g) ed h), possono comunicare all’Amministrazione
finanziaria di avvalersi di imprese, in possesso di adeguata capacità tecnica,
economica e finanziaria, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
che presentino idonee garanzie ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 31 dicembre
1996, n. 675. 2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere preventivamente
autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, con le modalità di cui all’art.
4.
Art. 7
Attestazione dell’ufficio finanziario
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- L’ufficio finanziario, dopo aver verificato l’identità del richiedente e la
conformità della domanda e della documentazione allegata a quanto previsto negli
articoli da 4 a 6, rilascia al richiedente l’attestazione di abilitazione al servizio
telematico.
- L’utente controfirma l’attestazione, contenente l’impegno ad assicurare il
corretto svolgimento del servizio telematico, a mantenere riservate le informazioni
desunte dalla documentazione rilasciata ai sensi del successivo comma 4 e di accettare
le relative condizioni di funzionamento che gli vengono contestualmente comunicate
dall’ufficio finanziario, il quale trattiene copia dell’attestazione controfirmata.
- L’abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dal giorno lavorativo
successivo al rilascio dell’attestazione da parte dell’ufficio finanziario.
- Contestualmente al rilascio dell’attestazione di cui al comma 1, l’ufficio
finanziario fornisce al richiedente le istruzioni, le parole chiave e gli altri
strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico.
- È cura dell’utente conservare la documentazione ricevuta. Entro quindici giorni
dal rilascio dell’attestazione, l’utente è tenuto a dotarsi di tutte le infrastrutture
necessarie all’utilizzo del servizio telematico, nonché a completare le attività
previste nel paragrafo 3 dell’allegato tecnico.
- Qualora l’utente non sia più in grado di utilizzare le parole chiave di accesso
al servizio telematico, deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria,
secondo le modalità previste nelle istruzioni di cui al comma 4.
Art. 8
Revoche
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- L’abilitazione al servizio può essere revocata dall’Amministrazione finanziaria
in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente
decreto. L’abilitazione è revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
- cessazione dell’attività;
- decesso, se persona fisica;
- inizio di una procedura concorsuale;
- presenza di provvedimenti di sospensione di durata non inferiore a 12 mesi
o di radiazione irrogati dall’ordine di appartenenza ai soggetti indicati all’art.
2, lettera b);
- revoca, ai sensi dell’art. 78, comma 6, della legge n. 413 del 1991 dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, lettera
e) ed f);
- mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione, da parte dei soggetti
di cui alle lettere da b) a f) dell’art. 2, di dati difformi da quelli contenuti
nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da
quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all’intermediario,
in percentuale superiore al cinque per cento delle dichiarazioni complessivamente
ricevute dall’utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua
la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore
al dieci per cento dell’imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
- aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall’art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, tramite accordi
stipulati dai centri autorizzati di assistenza fiscale, dalle banche convenzionate
o dalla Poste italiane S.p.A. per ricevere dichiarazioni presentate e predisposte
dai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art.
12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o da
altri soggetti che prestano assistenza ai contribuenti in materia fiscale;
- mancato rispetto dell’art. 11 del presente decreto ed ogni altra grave violazione
degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive integrazioni o modificazioni.
- La revoca di cui al comma precedente trova applicazione anche nei soli confronti
delle eventuali sedi secondarie abilitate alla trasmissione.
- Nei casi di cui alle lettere f) , g) ed h), l’Amministrazione finanziaria
contesta all’utente le violazioni ed assegna un termine di trenta giorni dalla
contestazione per eventuali osservazioni o memorie.
- Il provvedimento con il quale l’Amministrazione finanziaria procede alla revoca
viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale
data l’utente ha l’obbligo di completare l’invio di tutte le dichiarazioni per
le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall’utente
stesso, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti.
In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell’utente
le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni.
- I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dall’Amministrazione finanziaria
nelle forme che essa ritiene più opportune.
Art. 9
Ricevute
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Le dichiarazioni inviate dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell’art.
2, si considerano presentate al momento in cui è completa la ricezione, da parte
dell’Amministrazione finanziaria, del file che le contiene, salvo i casi previsti
al comma 10. Le dichiarazioni per le quali è stata rilasciata ricevuta si considerano
valide a tutti gli effetti di legge.
- Ai fini del controllo del rispetto delle convenzioni da parte dei soggetti
di cui alle lettere g) e h) dell’art. 2, si tiene conto del momento in cui è completa
la ricezione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del file che contiene
le dichiarazioni, salvo i casi previsti al successivo comma 10.
- L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta ricezione dei file di dichiarazioni
mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- la data e l’ora di ricezione del file;
- l’identificativo del file attribuito dall’utente;
- il protocollo attribuito al file dall’Amministrazione finanziaria all’atto
di ricezione dello stesso;
- il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
- il numero ed i progressivi dei record all’interno del file, corrispondenti
alle eventuali dichiarazioni scartate ai sensi dei successivo comma 12. Per
ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.
- L’Amministrazione finanziaria attesta, inoltre, la ricezione delle singole
dichiarazioni, nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni,
mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta e il modello di dichiarazione;
- il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all’atto della
ricezione;
- i dati identificativi dell’utente;
- i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.
- Le ricevute di cui ai precedenti commi sono predisposte in file, muniti del
codice di autenticazione dell’Amministrazione finanziaria, da acquisire per via
telematica dall’utente che ha apposto il proprio codice di autenticazione al file
di dichiarazioni cui si riferiscono le ricevute.
- Per i file predisposti da sedi secondarie le ricevute di cui ai commi 3 e
4 possono essere acquisite per via telematica anche dalla sede principale.
- Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all’art. 6 le ricevute
possono essere acquisite per via telematica anche dall’utente delegante.
- Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per l’acquisizione
in via telematica entro cinque giorni lavorativi dall’invio dei file di dichiarazioni
cui si riferiscono e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
- Le ricevute di cui al comma 4 possono essere richieste dal contribuente anche
presso gli uffici delle entrate, gli uffici distrettuali delle imposte dirette
e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno
lavorativo successivo all’invio del file di dichiarazioni.
- Le ricevute di cui ai commi 3 e 4 non vengono prodotte qualora il file cui
si riferiscono venga scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle
modalità descritte al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico;
- file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche
indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione;
- omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per
i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla Poste italiane S.p.A.
di cui all’art. 6.
- Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui
al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite
il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file.
L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso
la causa che ha provocato lo scarto.
- Le ricevute di cui al comma 4 non vengono prodotte qualora la dichiarazione
venga scartata per uno dei seguenti motivi:
- omessa indicazione del codice fiscale del dichiarante, per le dichiarazioni
presentate dagli utenti di cui all’art. 2, lettere da a) ad f);
- dichiarazione incompleta per: assenza di almeno un record che, secondo le
specifiche tecniche di ciascun modello, contiene i dati dichiarati, salvo i
casi esplicitamente previsti; presenza di tipi record non previsti per il modello
di dichiarazione; presenza nel record che contiene i dati dichiarati, di un
codice fiscale diverso da quello presente nel record che contiene i dati del
dichiarante; errore nella sequenza dei record;
- presenza di dati identificativi dei dati dichiarati non previsti o non conformi
alle specifiche tecniche della dichiarazione o di valori dichiarati incongruenti
con la numericità del campo prevista dalle specifiche tecniche;
- assenza di dati obbligatori, quali i dati anagrafici in assenza del codice
fiscale del dichiarante, previsti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.
12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, dagli utenti di cui all’art. 2 lettere g) ed h).
- I motivi di scarto di cui ai commi 10 e 12 possono essere modificati e integrati
annualmente in occasione della pubblicazione delle specifiche tecniche contenute
nei decreti di approvazione di ciascun modello di dichiarazione.
Art. 10
Utilizzo del servizio telematico
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Salvo cause di forza maggiore l’utilizzo del servizio telematico è consentito,
per un periodo di 23 ore, nei soli giorni lavorativi.
- L’Amministrazione finanziaria può in ogni caso sospendere il servizio telematico
in relazione ad esigenze connesse all’efficienza e alla sicurezza del servizio
stesso.
- In caso di sospensione prolungata, l’Amministrazione finanziaria provvede
a darne comunicazione con qualunque mezzo idoneo.
- È facoltà dell’Amministrazione finanziaria
definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme
più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.
Art. 11
Obbligo di riservatezza
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Gli utenti possono trattare i dati contenuti nelle dichiarazioni per le sole
finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario,
secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica,
n. 600 del 1973, con le modalità previste dal presente decreto e dalle convenzioni
con banche e Poste italiane S.p.A.
- Gli utenti di cui all’art. 2 si configurano quali autonomi titolari del trattamento
dei dati personali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
- Il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito
solo ai soggetti, anche esterni, designati come responsabili dagli utenti di cui
all’art. 2, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
- Le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dai soggetti
di cui all’art. 2 o dal soggetto da questi designato quale responsabile ed operano
sotto la loro diretta autorità, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo
la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate, secondo quanto previsto
dagli articoli 8, comma 5, e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Gli utenti di cui all’art. 2 e i soggetti designati come responsabili adottano
le misure organizzative, fisiche e logiche di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche
attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi.
A tal fine essi si impegnano a rispettare le attività descritte nell’allegato
tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono
l’accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli soggetti di
cui al comma 2.
- Le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti
di cui all’art. 2, lettere da b) ad f), dopo la trasmissione in via telematica,
sono conservate dagli utenti stessi, anche presso le sedi secondarie di cui all’art.
5, con le modalità di cui ai commi precedenti, per il periodo previsto dall’art.
12, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600. L’utente non può avvalersi di soggetti esterni per tale conservazione. Gli
utenti di cui all’art. 2, lettere g) e h), conservano i medesimi dati per le sole
finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, secondo
quanto previsto dall’art. 12-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, fermo restando quanto stabilito nelle convenzioni stipulate ai
sensi dell’art. 12, comma 11, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
- Al momento del rilascio dell’attestazione di cui all’art. 4, ciascun utente
di cui all’art. 2 si impegna con la sottoscrizione al rispetto delle disposizioni
contenute nel presente articolo, anche per conto dei soggetti designati come responsabili.
- L’Amministrazione finanziaria verifica periodicamente, anche con controlli
a campione, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
- Con successivo decreto sono individuate le modalità per inserire nei modelli
di dichiarazione l’informativa all’interessato e l’espressione del consenso relativo
ai trattamenti dei dati personali di cui all’art. 22, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
Art. 12
Dichiarazioni presentate oltre la scadenza
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Fermi restando i termini di presentazione in via telematica previsti per ciascun
modello di dichiarazione, è comunque possibile trasmettere per via telematica
le dichiarazioni relative ad un anno di imposta fino alla data in cui sono rese
disponibili attraverso il servizio telematico le specifiche tecniche relative
ai modelli di dichiarazione per le successive annualità di imposta.
Art. 13
Centri autorizzati di assistenza fiscale
Testo: in vigore dal 12/08/1998
- Le dichiarazioni di cui all’art. 78, comma 10, della legge n. 413 del 1991
si considerano trasmesse al momento in cui è completata la ricezione da parte
della Amministrazione finanziaria del file che le contiene salvo i casi previsti
dall’art. 9, comma 10.
- In deroga alle disposizioni contenute nell’art. 9, commi 1 e 4, e nell’art.
8, comma 1, lettera f), per le dichiarazioni di cui all’art. 78 comma 10, della
legge n. 413 del 1991, si applicano le disposizioni contenute nel medesimo art.
78 della legge n. 413 e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica del 4 settembre 1992, n. 395.
Art. 14
Utenti
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- Si definiscono utenti del servizio dell’Agenzia delle entrate, che consente
la registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e il
versamento delle relative imposte per via telematica, i soggetti obbligati alla
registrazione ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131.
Art. 15
Modalità di registrazione
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001
art. 1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- Gli utenti di cui all’art. 14 possono procedere alla registrazione telematica
dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili con le modalità di seguito
indicate:
- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet in
relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica
delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta
sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e dei sostituti
d’imposta;
- tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
e successive modificazioni;
- tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art.
4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori
tenuti dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
- tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli
utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica,
finanziaria e organizzativa.
Art. 16
Costituzione e autenticazione dei file.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica devono
essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o
più contratti che si riferiscono ad un solo utente che richiede la registrazione
telematica.
- I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate solo se corredati
del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro
per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente,
al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter
al presente decreto.
Art. 17
Abilitazione
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- Gli utenti che procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti
di locazione e di affitto devono essere abilitati al servizio telematico Entratel
o Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica
delle proprie dichiarazioni.
- Gli incaricati, le organizzazioni, le agenzie e i soggetti di cui all’art.
15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti a richiedere l’abilitazione
al servizio telematico Entratel, e devono operare nel rispetto delle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Non sono tenuti a richiedere una nuova abilitazione gli utenti di cui all’art.
14 già abilitati per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni. Analogamente,
i soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), che già hanno
ottenuto l’abilitazione al servizio telematico Entratel non sono tenuti a richiedere
una nuova abilitazione.
- Gli utenti che intendono avvalersi dei soggetti di cui all’art. 15, comma
1, lettera e), sono tenuti a darne comunicazione alla direzione regionale o agli
uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in base al proprio
domicilio fiscale.
- La comunicazione di cui al comma 4 deve contenere i seguenti dati identificativi
sia dell’utente sia del soggetto che esso intende delegare:
- codice fiscale;
- cognome e nome, per le persone fisiche;
- denominazione o ragione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale
o negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- domicilio fiscale. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso
di revoca della delega.
Art. 18 (Soppresso)
Attestazione dell’ufficio finanziario
Testo: soppresso dal 01/01/2002
soppresso da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- La direzione regionale delle entrate o l’ufficio delle entrate, effettuate
le necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l’attestazione di abilitazione
alla registrazione telematica; per quanto compatibili valgono le disposizioni
di cui al precedente art 7.
Art. 19
Revoche
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- L’abilitazione al servizio telematico Entratel o Internet può essere revocata
a fronte delle seguenti circostanze:
-
estinzione del soggetto abilitato;
- gravi irregolarità nella trasmissione dei dati relativi ai contratti o delle
informazioni necessarie per effettuare i versamenti mediante addebito automatico
su conto corrente convenzionato, di cui al successivo art. 21.
- L’ufficio che adotta il provvedimento di revoca ne da comunicazione all’interessato.
Art. 20
Esecuzione della registrazione telematica.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- La registrazione avviene mediante la trasmissione telematica dei dati del
contratto, compreso il testo dello stesso se redatto in forma scritta, entro il
termine previsto per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell’allegato
tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di cui al successivo
art. 23.
- La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente
ricevuti dall’Agenzia delle entrate.
- L’Agenzia delle entrate, in luogo delle annotazioni di cui all’art. 16, comma
4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la
registrazione di ogni singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all’art.
22, comma 4, valide a tutti gli effetti di legge.
Art. 21
Modalità di versamento telematico
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
Note: N.d.R.: La lettera b) del comma 1 del presente articolo 21, come mo
- Il versamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi
e sanzioni dovuti per la registrazione deve essere effettuato, con le modalità
previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per via telematica, includendo
nel file contenente i contratti alternativamente:
- le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all’art. 14, se questi
ultimi procedono direttamente alla registrazione telematica dei contratti di
locazione e di affitto oppure si avvalgono dei soggetti di cui all’art. 15,
comma 1, lettera b), c), d) o e), e comunicano formalmente agli stessi il proprio
consenso all’uso delle predette coordinate all’atto dell’incarico di provvedere
alla registrazione telematica;
- le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all’art. 15, comma
1, lettera b), c), d) o e), se questi ultimi eseguono la registrazione dei contratti
di locazione e di affitto per conto degli utenti di cui all’art. 14.
- Il conto corrente da utilizzare per effettuare il versamento di cui al comma
1 deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l’Agenzia
delle entrate.
- Gli uffici controllano la regolarità dei versamenti effettuati ai sensi del
comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore
imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni.
Art. 22
Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto
versamento
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- L’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta ricezione dei file contenenti i
dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, e le
informazioni riguardanti i relativi versamenti mediante apposite ricevute nelle
quali sono indicati:
- la data e l’ora di ricezione del file;
- l’identificativo del file attribuito dall’utente o da uno dei soggetti di
cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
- il protocollo attribuito al file dall’Agenzia delle entrate all’atto di
ricezione dello stesso;
- il numero dei contratti contenuti nel file;
- gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata
effettuata ai sensi del successivo comma 4.
Per ognuno di tali contratti è evidenziato il motivo dello scarto.
- La ricevuta di cui al comma 1 non è prodotta se il file cui si riferisce è
scartato per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel
o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte,
rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato
tecnico ter del presente decreto;
- codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro
per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto
erroneamente più volte;
- omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente, per i file inviati
dai soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) o e);
- file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software
di controllo distribuito dal l’Agenzia delle entrate.
- Nei casi previsti dal comma 2 lo scarto del file è comunicato, tramite il
servizio telematico, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti
i contratti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.
- L’Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto
mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
- i dati trasmessi dall’utente o da uno dei soggetti elencati all’art. 15,
comma 1, lettere b), c), d) o e);
- la data e gli estremi di registrazione.
- Con successiva ricevuta l’Agenzia delle entrate comunica l’esito dell’addebito
eseguito dall’istituto di credito in relazione al versamento delle imposte di
registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione.
- La ricevute di cui al comma 4 non sono prodotte per omessa o errata indicazione
dei dati richiesti per la registrazione telematica di cui all’art. 20, comma 1,
e all’art. 21.
- Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel
o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili per
via telematica al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione
o di riscontro al file di contratti cui si riferiscono le ricevute medesime.
- Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui al comma 4 sono rese disponibili
per l’acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto
invio del file e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
- Le ricevute di cui al comma 4, che attestano la registrazione dei singoli
contratti, sono comunque rese disponibili per i contraenti nell’ufficio presso
cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo
successivo all’invio del file.
Art. 23
Adempimenti a carico dei soggetti che effettuano la registrazione telematica
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: PRV del 12/12/2001 art.
1 - emesso da : Agenzia delle Entrate
- Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia della ricevuta che
attesta la registrazione di cui all’art. 22, comma 4.
- I soggetti di cui all’art. 15, comma 1, lettere b), c), d) ed e), sono tenuti
a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l’incarico di provvedere alla
registrazione telematica:
- una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione;
- due copie della ricevuta di cui all’art. 22, comma 4;
- una copia della ricevuta di cui all’art. 22, comma 5.
- Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall’art. 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente
alle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5, anche al fine di consentire i controlli
da parte dell’Agenzia delle entrate.
Art. 24
Utilizzo del servizio telematico
Testo: in vigore dal 31/12/1999
Note: Per la decorrenza vedi l’art. 2 del DM 24/12/99 Finanze.
- Per l’utilizzo del servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente
art. 10 commi 1, 2 e 3.
Art. 25
Abilitazione al servizio telematico internet
(N.D.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000,
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Per avvalersi del servizio telematico internet, i contribuenti devono inoltrare
via internet apposita richiesta indirizzata all’Amministrazione finanziaria, che
provvede all’abilitazione secondo le modalità descritte al paragrafo 2 dell’allegato
tecnico ter al presente decreto; l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello dell’ultima utilizzazione o, se non utilizzata, a quello del
rilascio e perde la sua validità all’atto del decesso del titolare.
- Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico internet non
legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l’assolvimento
degli adempimenti in materia fiscale.
- Possono presentare la dichiarazione mediante il servizio telematico internet
esclusivamente i contribuenti di cui all’art. 3, comma 2-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non obbligati alla presentazione
in via telematica della dichiarazione.
- Con successivi decreti possono essere individuate particolari categorie di
soggetti non ammesse a fruire del servizio telematico via internet.
- Possono effettuare i versamenti telematici internet, indipendentemente dalla
dichiarazione cui si riferiscono, i contribuenti titolari di un conto corrente
aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con il Ministero delle
finanze.
Art. 26
Revoche
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000,
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- L’abilitazione al servizio telematico internet è revocata per gravi irregolarità
nell’utilizzo di tale servizio da parte del soggetto abilitato e, in particolare,
nei seguenti casi:
- utilizzo dell’accesso al servizio per scopi diversi da quello per il quale
l’autorizzazione è stata rilasciata;
- utilizzo dei prodotti software dell’Amministrazione finanziaria per scopi
diversi da quelli per i quali sono gratuitamente distribuiti;
- utilizzo del servizio telematico internet alfine di aggirare gli obblighi
di trasmissione telematica da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusi
dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo.
- La revoca ha effetto immediato e viene comunicata all’interessato,
Art. 27
Compilazione delle dichiarazioni e indicazione dei dati di versamento
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000,
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Per la compilazione della dichiarazione telematica internet e per l’effettuazione
del versamento telematico internet, il contribuente o il dichiarante utilizza
il software distribuito gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria o un qualunque
altro software disponibile sul mercato, indicando i dati necessari, comprese le
coordinate del conto corrente bancario sul quale l’Amministrazione finanziaria
richiede l’addebito delle somme dovute dal contribuente.
- Indipendentemente dal software utilizzato, la dichiarazione e il versamento
in formato elettronico devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate
dall’Amministrazione finanziaria.
- Il dichiarante è tenuto a conservare copia cartacea della dichiarazione trasmessa
mediante servizio telematico internet debitamente sottoscritta ai sensi dell’art.
1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni.
Art. 28
Codice di riscontro e controlli
(N.d.R.: Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo 2000,
pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Ciascun file internet, contenente la dichiarazione o i dati necessari all’effettuazione
del versamento, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria con le modalità
descritte al paragrafo 3.1 dell’allegato tecnico ter al presente decreto, solo
se corredato dal codice di riscontro.
- Il codice di riscontro, che consente di verificare l’identità del dichiarante
e di garantire l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso, è generato
automaticamente dalla procedura informatica distribuita dall’Amministrazione finanziaria
a partire dal PINCODE assegnato dall’Amministrazione stessa con le modalità descritte
al paragrafo 2 del predetto allegato tecnico ter.
- Il soggetto al quale viene assegnato il PINCODE è l’esclusivo titolare dello
stesso e responsabile della sua custodia e conservazione. In caso di mancata consegna
o perdita del PINCODE o nel caso in cui l’utente ritenga che lo stesso sia indebitamente
utilizzato da altri, è necessario presentare apposita comunicazione all’ufficio
finanziario competente che provvede all’annullamento del precedente e al rilascio
di un nuovo PINCODE.
- Il periodo di validità del PINCODE coincide con quello dell’abilitazione al
servizio telematico internet.
- Il codice di riscontro viene apposto dall’Amministrazione finanziaria sui
file contenenti le ricevute di cui all’art. 29, con le modalità descritte al paragrafo
3.3 dell’allegato tecnico ter al presente decreto.
- L’Amministrazione finanziaria esegue le attività di controllo sulle dichiarazioni
presentate mediante il servizio telematico internet sulla base dei dati trasmessi
dal contribuente.
Art. 29
Scarto dei file e ricevute
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Le dichiarazioni e i versamenti pervenuti all’Amministrazione finanziaria
mediante il servizio telematico internet si considerano, rispettivamente, presentate
ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 6, al momento in cui è completata
la ricezione, da parte dell’Amministrazione stessa, dei file che li contengono,
fermo restando quanto previsto dal comma 4.
- L’Amministrazione finanziaria attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione
e/o l’avvenuta effettuazione del versamento telematico internet mediante una ricevuta,
contenuta in un file, munito del codice di riscontro generato dall’Amministrazione
stessa con le modalità descritte al paragrafo 3.3 dell’allegato tecnico ter al
presente decreto.
- Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via telematica
entro il giorno lavorativo successivo a quello dell’invio del file all’Amministrazione
finanziaria e per un periodo non inferiore a 30 giorni lavorativi; successivamente
a tale data, le ricevute possono essere richieste dal contribuente presso l’ufficio
finanziario competente.
- Le ricevute non sono rilasciate e le dichiarazioni e i versamenti si considerano,
rispettivamente, non presentate e non effettuati, qualora il file venga scartato
per uno dei seguenti motivi:
- mancato riconoscimento del codice di riscontro del file, in base alle modalità
descritte al paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico ter al presente decreto;
- codice di riscontro duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto
erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non conforme alle specifiche tecniche approvate
dall’Amministrazione finanziaria;
- contribuente disabilitato a norma degli articoli 25, comma 1, e 26;
- indicazione, ai fini del versamento telematico internet, delle coordinate
di una banca non convenzionata.
- Il contribuente o il dichiarante, nelle ipotesi descritte al comma 4, lettere
a) e c), ripete la trasmissione dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo
scarto del file.
- Nel caso in cui non sia possibile l’addebito sul conto corrente bancario delle
somme dovute dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria ne dà comunicazione
all’interessato e procede a norma dell’art. 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 30
Tutela dei dati personali
(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo
2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- L’informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si intende resa mediante le avvertenze fornite ai contribuenti al momento del
rilascio dell’abilitazione al servizio telematico internet.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 11 del
presente decreto.
Art. 31
Disponibilità del servizio
(N.d.R. : Articolo inserito dal DM 29 marzo 2000 pubblicato sulla
Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78)
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Per l’utilizzo del servizio telematico internet si applicano le disposizioni
di cui all’art. 10 del presente decreto.
Art. 32
Disposizioni transitorie
(N.d.R. : Articolo inserito dal decreto ministeriale 29 marzo
2000, pubblicato in Gazz. Uff. 3 aprile 2000 n. 78).
Testo: in vigore dal 03/04/2000
- Per l’anno 2000 possono presentare la dichiarazione attraverso il servizio
telematico internet esclusivamente i soggetti tenuti ad utilizzare il modello
di dichiarazione Unico persone fisiche, anche in qualità di rappresentanti di
altre persone fisiche legalmente incapaci o in qualità di eredi.
- Fino al 31 ottobre 2000 il versamento telematico internet può essere effettuato
solo in connessione alla presentazione della dichiarazione telematica Internet
di cui aI comma precedente;
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