Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 27 dicembre 2001, n. 2521
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in affitto 
per gli anziani degli anni 2000”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12-7-2002 - Suppl. Ordinario 
n. 142
 
Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 59 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 
15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le 
funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi “al concorso, unitamente 
alle regioni ed agli altri enti locali   interessati, all’elaborazione 
di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale”;
Visto il comma uno dell’art. 
3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le 
più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori 
pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare 
con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative 
di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l’altro, 
a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali 
di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere 
dall’anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui 
al comma 1;
Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all’onere derivante dall’attuazione 
dello stesso articolo, pari a lire 70 miliardi per l’anno 2000 e a lire 81 miliardi 
a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo 
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento 
relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell’art. 
3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 
le modalità di applicazione   ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, 
che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione 
di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 
novembre 2001;
Decreta:
Art. 1
  - Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali 
  previsti all’art. 
  3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire 
  trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione 
  con l’istituto finanziatore - è destinata all’attuazione di un programma sperimentale 
  di edilizia residenziale per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere, 
  in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani - da localizzare 
  in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali 
  e assistenziali - denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”.
 
 
Art. 2
  - Gli alloggi di cui all’art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti 
  per l’edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni individuati 
  dai comuni, anche tramite specifici bandi di concorso, sulla base del possesso 
  dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 
  - Non più del venti per cento delle disponibilità individuate all’art. 1 sono 
  riservate ad alloggi da destinare ad utenti  ultrasessantacinquenni in possesso 
  dei limiti di reddito previsti per l’edilizia agevolata ed il canone di locazione 
  non può essere superiore all’ottanta per cento del canone concordato di cui all’art. 
  2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 
  - La superficie  massima degli alloggi è quella prevista dall’art. 16 della 
  legge 5 agosto 1978, n. 457.
 
 
Art. 3
  - Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario 
  alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano  nella superficie utile 
  (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali soggiorni comuni, sale lettura, 
  svago ecc.), da ripartire fra gli alloggi in quote percentuali. Per quanto riguarda 
  le superfici non residenziali (Snr) il limite del quarantacinque per cento della 
  superficie utile, riferita all’organismo abitativo, può essere incrementato fino 
  al sessanta per cento, tenuto conto dell’esigenza di spazi e servizi di sostegno 
  connessi alla residenza (quali lavanderie, laboratori, palestre ecc.).
 
  - Le norme di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui le regioni e le province 
  autonome di Trento e Bolzano - in seguito denominate regioni - non abbiano stabilito 
  i requisiti oggettivi per gli interventi di cui all’art. 
  4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
 
 
Art. 4
  - È approvato il bando di gara relativo 
  al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, che costituisce parte integrante 
  del presente decreto.
 
 
Art. 5
  - Il presente decreto e l’allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
  della Repubblica italiana.
 
 
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto 
del territorio, registro n. 1, foglio n. 198
 
 
BANDO DI GARA
Art. 1
Finalità
  - Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in 
  affitto per gli anziani degli anni 2000” è finalizzato alla realizzazione ed al 
  recupero di alloggi attrezzati da concedere in  locazione permanente a canone  
  agevolato,   ad   utenti ultrasessantacinquenni, da localizzare 
  in ambienti urbani strutturati  e sostenuti da adeguato sistema di supporti 
  sociali e assistenziali.
 
 
Art. 2
Disponibilità finanziarie
  - Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali 
  previsti all’art. 
  3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire 
  trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione 
  con l’istituto finanziatore - è destinata all’attuazione del programma sperimentale 
  di edilizia residenziale agevolata di cui all’art. 1.
 
 
Art. 3
Soggetti proponenti
  - Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli  Iacp, 
  comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione 
  e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite.  
  Nel caso di ricorso al credito  privato, le proposte devono essere accompagnate 
  da un piano  finanziario sottoscritto da un istituto di credito. In ogni 
  caso, i  proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  
    - per le imprese di costruzione e loro consorzi, aver realizzato nell’ultimo 
    quinquennio un numero di alloggi almeno triplo rispetto a quelli richiesti ed 
    aver chiuso il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
 
    - per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla 
    data di pubblicazione del presente bando, all’albo nazionale di cui all’art. 
    13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché avere l’ultimo bilancio in pareggio 
    o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
 
    - per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati 
    nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli 
    soci.
 
  
   
 
Art. 4
Localizzazione degli interventi e modalità di presentazione delle domande
  - Gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani centrali o comunque 
  a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo 
  ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento 
  di piani di zona per l’edilizia residenziale pubblica già edificati e consolidati. 
  Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, 
  prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, 
  come definiti dall’art. 31, comma 1, lettere  c), d) ed e) della legge 5 
  agosto 1978, n. 457, nonché interventi di nuova costruzione.
 
  - Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 2, i soggetti individuati 
  all’art. 3 - trasmettono la richiesta di finanziamento al comune competente, il 
  quale, unitamente alla eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, 
  presenta, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, 
  la domanda alla regione, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale 
  per l’edilizia residenziale e le politiche abitative.  Il comune, anche a 
  seguito di modifiche o integrazioni apportate in accordo con l’operatore, verifica 
  le proposte e ne attesta, con propria delibera, la congruità in relazione agli 
  obiettivi del programma e la fattibilità urbanistico-amministrativa.
 
  - In riferimento alle finalità del bando, e conformemente ai contenuti del disciplinare 
  tecnico di cui all’art. 5, la domanda è corredata da:
  
    - riferimento alla dotazione di servizi e attrezzature di quartiere, delle 
    modalità di attuazione in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati 
    con l’individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda 
    le opere, residenziali e non, dei livelli di integrazione tra abitazioni e servizi, 
    nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per 
    ciascun intervento,  del costo complessivo, del tipo e del relativo canale 
    di finanziamento;
 
    - programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare agli anziani 
    residenti, eventualmente da estendere all’utenza del quartiere, sottoscritto 
    dagli operatori (pubblici, privati, del terzo settore e del volontariato);
 
    - progetto preliminare delle opere che si chiede di finanziare, con quantificazione 
    del costo dell’intervento riferito ai massimali di costo vigenti in ciascuna 
    regione per l’edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata;  
 
    - programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi da 
    sostenere relativamente a:
    
      - lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto 
      e del prezziario regionale;
 
      - attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci 
      di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario 
      L./giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggio, resocontazione 
      (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in percentuale);  
      
 
    
     
    - piano economico finanziario con l’indicazione del costo delle eventuali 
    strutture di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente alla quota di cui 
    all’art. 2, comma 2, del decreto, dell’entità del canone annuo degli alloggi;
 
    - richiesta di finanziamento che in ogni caso non potrà eccedere i limiti 
    indicati all’art. 6;
 
    - delibera del comune di adesione al programma di intervento;
 
  
  che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi 
  prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse  fasi procedimentali, 
  della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative 
  e della regione competente. 
  - Le regioni, negli ulteriori successivi sessanta giorni, trasmettono alla Direzione 
  generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale non più di dieci delle 
  domande pervenute nei termini di cui al comma 2, di cui non più del quaranta per 
  cento presentate da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione e loro 
  consorzi, con l’eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno 
  finanziario assunto con risorse proprie.
 
  - La Commissione di cui all’art. 7 provvede alla valutazione delle proposte 
  nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 
  4 e seleziona quelle da finanziare, includendo - qualora vi siano i presupposti 
  - almeno una proposta per ciascuna regione e procedendo alla scelta definitiva 
  dei proponenti con i quali sottoscrivere i protocolli  d’intesa. Non sono 
  prese in considerazione le proposte pervenute successivamente al termine di cui 
  al comma 4 e quelle  trasmesse, in caso di inadempienza da parte delle regioni, 
  direttamente dai soggetti proponenti.
 
  - A decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, il proponente 
  dispone di centottanta giorni, pena la decadenza del finanziamento, per redigere 
  e trasmettere alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche 
  abitative il progetto esecutivo, conforme agli elaborati presentati a corredo 
  della domanda, approvato dal comune competente.
 
  - I comuni, per la redazione dei progetti esecutivi, possono  accedere 
  al fondo rotativo per la progettualità di cui all’art. 8 della legge 23 maggio 
  1997, n. 135.
 
 
Art. 5.
Disciplinare tecnico
  - Non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il 
  Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative approva, 
  con proprio decreto, un disciplinare tecnico contenente caratteristiche e livelli 
  prestazionali degli alloggi, nonché modalità e tipologie di organizzazione del 
  programma sperimentale.
 
 
Art. 6
Dimensionamento del contributo dello Stato
  - Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti  articoli 
  1 e 4, ciascuna proposta può essere finanziata:
  
    - al 90% del costo risultante dalla somma del costo totale,  calcolato 
    sulla base dei massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l’edilizia 
    residenziale, e dei costi aggiuntivi da sostenere per lavorazioni straordinarie, 
    di cui all’art. 4, comma 3, lettera d), per un importo complessivo massimo di 
    contributo dello Stato non superiore a lire sei miliardi, nel caso di alloggi 
    da locare a canone di edilizia residenziale pubblica;  
 
    - al 45% del costo risultante dalla somma del costo totale, calcolato sulla 
    base dei massimali di costo vigenti nelle singole regioni, e dei costi aggiuntivi 
    da sostenere per lavorazioni straordinarie, di cui all’art. 4, comma 3, lettera 
    d), per un importo complessivo massimo di contributo dello Stato non superiore 
    a lire tre miliardi, nel caso di alloggi da locare a canone non superiore  
    all’ottanta per cento del canone concordato di cui all’art. 
    2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 
  
   
  - I contributi individuati al comma 1, comprendono anche i costi aggiuntivi 
  da sostenere per le lavorazioni straordinarie e le attività di sperimentazione, 
  per le quali ciascuna iniziativa può essere finanziata fino ad un importo non 
  superiore a lire dodici milioni ad alloggio.
 
  - Possono essere presentate proposte di intervento nel massimo di una per comune; 
  nei comuni con popolazione superiore a 300.000  abitanti il numero massimo 
  di proposte è elevato a tre.
 
 
Art. 7.
Criteri di selezione delle domande
  - Con decreto ministeriale è istituita apposita Commissione composta da sette 
  membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti 
  delle regioni, tre designati dal Direttore generale per l’edilizia residenziale 
  e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture 
  e dei trasporti.
 
  - La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 
  3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle  regioni e da queste 
  trasmesse alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative 
  e, conseguentemente, procede all’attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, 
  relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, non 
  superiore a 20 punti:
    - caratteri del comune con riferimento a:
    
      - dimensione demografica;
 
      - percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
      
 
      - percentuale di anziani soli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
 
      - percentuale di anziani in lista di attesa per la richiesta di interventi 
      socio-assistenziali sul totale della popolazione anziana;
 
      - percentuale di anziani in lista di attesa per l’assegnazione di un alloggio 
      di edilizia residenziale pubblica sul totale della popolazione anziana;
 
    
     
    - caratteri dell’intervento con riferimento a:
    
      - integrazione nell’ambito di contesti residenziali esistenti;
 
      - integrazione con alloggi per utenze differenziate, anche di edilizia libera;
 
      - contiguità ai servizi di quartiere;
 
      - collegamento con i servizi di assistenza;
 
    
     
    - caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
    
      - qualità architettonica;
 
      - sostenibilità ambientale;
 
      - rapporti con il contesto;
 
    
     
    - caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
    
      - livelli prestazionali offerti dagli alloggi;
 
      - livelli prestazionali offerti dall’intervento;
 
    
     
    - presenza di risorse regionali o comunali o di altra provenienza con riferimento 
    a:
    
      - entità del finanziamento;
 
      - conferimento di immobili da rifunzionalizzare.
 
    
     
  
   
 
Art. 8.
Procedure
  - Con decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della procedura di 
  selezione effettuata dalla Commissione. Detto provvedimento, successivamente alla 
  registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme 
  per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie 
  conformi degli schemi tipo dei protocolli d’intesa e delle convenzioni da stipularsi 
  per i programmi di sperimentazione sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data 
  del citato provvedimento, ai proponenti selezionati ammessi al finanziamento.
 
  - A seguito della stipula dei protocolli d’intesa da parte della Direzione generale 
  per l’edilizia residenziale e le politiche abitative con i proponenti, con i comuni 
  e, qualora siano previsti finanziamenti da parte di queste, con le rispettive 
  regioni, si formalizzano eventuali accordi di programma, per quanto attiene la 
  conformità urbanistico-edilizia.  In attuazione di detti atti, la Direzione 
  generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative, entro quarantacinque 
  giorni dalla data del  protocollo d’intesa, stipula con i proponenti le convenzioni 
  per l’assegnazione dei fondi di cui all’art. 2, secondo le modalità previste nel 
  protocollo di intesa. L’esecutività delle convenzioni è subordinata alla registrazione 
  del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
 
  - A seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore 
  generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale designa l’ufficio responsabile 
  dell’istruttoria del programma sperimentale denominato “Alloggi in affitto per 
  gli anziani degli anni 2000”.
 
 
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
 
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