Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto 27 dicembre 2001, n. 2521

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12-7-2002 - Suppl. Ordinario n. 142

 

Il MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le funzioni e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi “al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali   interessati, all’elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale”;
Visto il comma uno dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato finalizzato, tra l’altro, a rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere dall’anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1;
Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all’onere derivante dall’attuazione dello stesso articolo, pari a lire 70 miliardi per l’anno 2000 e a lire 81 miliardi a decorrere dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di applicazione   ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1

  1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all’art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l’istituto finanziatore - è destinata all’attuazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale per la realizzazione e il recupero di alloggi da concedere, in locazione permanente a canone agevolato, ad utenti anziani - da localizzare in ambienti urbani strutturati e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali - denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”.

 

Art. 2

  1. Gli alloggi di cui all’art. 1 sono destinati alla locazione, a canoni previsti per l’edilizia economica e popolare, ad utenti ultrasessantacinquenni individuati dai comuni, anche tramite specifici bandi di concorso, sulla base del possesso dei requisiti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
  2. Non più del venti per cento delle disponibilità individuate all’art. 1 sono riservate ad alloggi da destinare ad utenti  ultrasessantacinquenni in possesso dei limiti di reddito previsti per l’edilizia agevolata ed il canone di locazione non può essere superiore all’ottanta per cento del canone concordato di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  3. La superficie  massima degli alloggi è quella prevista dall’art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

Art. 3

  1. Ai fini del presente programma, per il calcolo delle superfici utili, necessario alla valutazione tecnico economica (QTE), rientrano  nella superficie utile (Su) quelle relative ad ambienti comuni (quali soggiorni comuni, sale lettura, svago ecc.), da ripartire fra gli alloggi in quote percentuali. Per quanto riguarda le superfici non residenziali (Snr) il limite del quarantacinque per cento della superficie utile, riferita all’organismo abitativo, può essere incrementato fino al sessanta per cento, tenuto conto dell’esigenza di spazi e servizi di sostegno connessi alla residenza (quali lavanderie, laboratori, palestre ecc.).
  2. Le norme di cui al comma 1 si applicano nel caso in cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano - in seguito denominate regioni - non abbiano stabilito i requisiti oggettivi per gli interventi di cui all’art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

Art. 4

  1. È approvato il bando di gara relativo al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 5

  1. Il presente decreto e l’allegato bando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: Lunardi

 

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2002

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 198

 


 

BANDO DI GARA

Art. 1
Finalità

  1. Il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000” è finalizzato alla realizzazione ed al recupero di alloggi attrezzati da concedere in  locazione permanente a canone  agevolato,   ad   utenti ultrasessantacinquenni, da localizzare in ambienti urbani strutturati  e sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali e assistenziali.

 

Art. 2
Disponibilità finanziarie

  1. Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali previsti all’art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, per un importo pari a lire trentuno miliardi - da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l’istituto finanziatore - è destinata all’attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale agevolata di cui all’art. 1.

 

Art. 3
Soggetti proponenti

  1. Oltre ai comuni, possono presentare proposte di intervento gli  Iacp, comunque denominati, le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite.  Nel caso di ricorso al credito  privato, le proposte devono essere accompagnate da un piano  finanziario sottoscritto da un istituto di credito. In ogni caso, i  proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

Art. 4
Localizzazione degli interventi e modalità di presentazione delle domande

  1. Gli interventi devono essere localizzati in ambiti urbani centrali o comunque a prevalente destinazione residenziale con edificazione compatta, anche ricorrendo ad aree dismesse o destinate a terziario o servizi e ad aree di completamento di piani di zona per l’edilizia residenziale pubblica già edificati e consolidati. Tali interventi possono essere attuati attraverso programmi di recupero urbano, prevedere la rifunzionalizzazione di edifici esistenti, o interventi di recupero, come definiti dall’art. 31, comma 1, lettere  c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché interventi di nuova costruzione.
  2. Ai fini dell’assegnazione delle risorse di cui all’art. 2, i soggetti individuati all’art. 3 - trasmettono la richiesta di finanziamento al comune competente, il quale, unitamente alla eventuale iniziativa che intende promuovere direttamente, presenta, entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando, la domanda alla regione, dandone contestuale comunicazione alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative.  Il comune, anche a seguito di modifiche o integrazioni apportate in accordo con l’operatore, verifica le proposte e ne attesta, con propria delibera, la congruità in relazione agli obiettivi del programma e la fattibilità urbanistico-amministrativa.
  3. In riferimento alle finalità del bando, e conformemente ai contenuti del disciplinare tecnico di cui all’art. 5, la domanda è corredata da:
    1. riferimento alla dotazione di servizi e attrezzature di quartiere, delle modalità di attuazione in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati con l’individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, dei livelli di integrazione tra abitazioni e servizi, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento,  del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento;
    2. programma di assistenza e accompagnamento sociale da destinare agli anziani residenti, eventualmente da estendere all’utenza del quartiere, sottoscritto dagli operatori (pubblici, privati, del terzo settore e del volontariato);
    3. progetto preliminare delle opere che si chiede di finanziare, con quantificazione del costo dell’intervento riferito ai massimali di costo vigenti in ciascuna regione per l’edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata; 
    4. programma di sperimentazione con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a:
      • lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto e del prezziario regionale;
      • attività di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitario L./giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggio, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in percentuale);  
    5. piano economico finanziario con l’indicazione del costo delle eventuali strutture di servizio (portierato, ecc.) e, limitatamente alla quota di cui all’art. 2, comma 2, del decreto, dell’entità del canone annuo degli alloggi;
    6. richiesta di finanziamento che in ogni caso non potrà eccedere i limiti indicati all’art. 6;
    7. delibera del comune di adesione al programma di intervento;
    che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse  fasi procedimentali, della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative e della regione competente.
  4. Le regioni, negli ulteriori successivi sessanta giorni, trasmettono alla Direzione generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale non più di dieci delle domande pervenute nei termini di cui al comma 2, di cui non più del quaranta per cento presentate da imprese di costruzioni e cooperative di abitazione e loro consorzi, con l’eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie.
  5. La Commissione di cui all’art. 7 provvede alla valutazione delle proposte nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 e seleziona quelle da finanziare, includendo - qualora vi siano i presupposti - almeno una proposta per ciascuna regione e procedendo alla scelta definitiva dei proponenti con i quali sottoscrivere i protocolli  d’intesa. Non sono prese in considerazione le proposte pervenute successivamente al termine di cui al comma 4 e quelle  trasmesse, in caso di inadempienza da parte delle regioni, direttamente dai soggetti proponenti.
  6. A decorrere dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intesa, il proponente dispone di centottanta giorni, pena la decadenza del finanziamento, per redigere e trasmettere alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative il progetto esecutivo, conforme agli elaborati presentati a corredo della domanda, approvato dal comune competente.
  7. I comuni, per la redazione dei progetti esecutivi, possono  accedere al fondo rotativo per la progettualità di cui all’art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135.

 

Art. 5.
Disciplinare tecnico

  1. Non oltre la data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative approva, con proprio decreto, un disciplinare tecnico contenente caratteristiche e livelli prestazionali degli alloggi, nonché modalità e tipologie di organizzazione del programma sperimentale.

 

Art. 6
Dimensionamento del contributo dello Stato

  1. Per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti  articoli 1 e 4, ciascuna proposta può essere finanziata:
  2. I contributi individuati al comma 1, comprendono anche i costi aggiuntivi da sostenere per le lavorazioni straordinarie e le attività di sperimentazione, per le quali ciascuna iniziativa può essere finanziata fino ad un importo non superiore a lire dodici milioni ad alloggio.
  3. Possono essere presentate proposte di intervento nel massimo di una per comune; nei comuni con popolazione superiore a 300.000  abitanti il numero massimo di proposte è elevato a tre.

 

Art. 7.
Criteri di selezione delle domande

  1. Con decreto ministeriale è istituita apposita Commissione composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, tre designati dal Direttore generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. La commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del bando, esamina le domande selezionate dalle  regioni e da queste trasmesse alla Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative e, conseguentemente, procede all’attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, non superiore a 20 punti:
    1. caratteri del comune con riferimento a:
      • dimensione demografica;
      • percentuale di abitanti ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
      • percentuale di anziani soli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione;
      • percentuale di anziani in lista di attesa per la richiesta di interventi socio-assistenziali sul totale della popolazione anziana;
      • percentuale di anziani in lista di attesa per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sul totale della popolazione anziana;
    2. caratteri dell’intervento con riferimento a:
      • integrazione nell’ambito di contesti residenziali esistenti;
      • integrazione con alloggi per utenze differenziate, anche di edilizia libera;
      • contiguità ai servizi di quartiere;
      • collegamento con i servizi di assistenza;
    3. caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
      • qualità architettonica;
      • sostenibilità ambientale;
      • rapporti con il contesto;
    4. caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
      • livelli prestazionali offerti dagli alloggi;
      • livelli prestazionali offerti dall’intervento;
    5. presenza di risorse regionali o comunali o di altra provenienza con riferimento a:
      • entità del finanziamento;
      • conferimento di immobili da rifunzionalizzare.

 

Art. 8.
Procedure

  1. Con decreto ministeriale sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dalla Commissione. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, è affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d’intesa e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data del citato provvedimento, ai proponenti selezionati ammessi al finanziamento.
  2. A seguito della stipula dei protocolli d’intesa da parte della Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative con i proponenti, con i comuni e, qualora siano previsti finanziamenti da parte di queste, con le rispettive regioni, si formalizzano eventuali accordi di programma, per quanto attiene la conformità urbanistico-edilizia.  In attuazione di detti atti, la Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche abitative, entro quarantacinque giorni dalla data del  protocollo d’intesa, stipula con i proponenti le convenzioni per l’assegnazione dei fondi di cui all’art. 2, secondo le modalità previste nel protocollo di intesa. L’esecutività delle convenzioni è subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
  3. A seguito della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, il Direttore generale delle aree urbane e dell’edilizia residenziale designa l’ufficio responsabile dell’istruttoria del programma sperimentale denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000”.

 

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: Lunardi

 

HOME