Decreto Interministeriale del 18 luglio 2003
Preambolo
Testo: in vigore dal 17/09/2003
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 (nel seguito indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell’art.
1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati
come i "decreti dell’Agenzia del demanio");
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma
1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il
trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., di parte dei beni immobili individuati
nei decreti dell’Agenzia del demanio, l’immissione della società di cartolarizzazione
del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel
seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro dell’economia");
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato
in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di
cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento
della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione
(nel seguito indicata come la "Prima operazione di cartolarizzazione"), la gestione
dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come
il "Secondo decreto del Ministro dell’economia");
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e
decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione
del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti,
tra l’altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro
dell’economia;
Considerato che è emersa la necessità di apportare talune integrazioni al Secondo
decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre
2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P.
Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art.
2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali
dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed
è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge
n. 351 (nel seguito indicato come il "decreto di trasferimento relativo alla seconda
cartolarizzazione");
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato
in attuazione del comma 1 dell’art.
3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure
di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell’ambito
della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il "decreto
concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione");
Visto l’ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione del
comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente,
tra l’altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla
seconda cartolarizzazione;
Considerato che è emersa la necessità di disciplinare le procedure di vendita degli
immobili di pregio inclusi tra gli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento
relativo alla seconda cartolarizzazione;
Considerato, altresì, che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune
disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda
cartolarizzazione;
Decreta:
Art. 1
Modifica all’Allegato 3, punto 2, D.I. 18
dicembre 2001
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla
fine del secondo capoverso, dopo le parole "senza prezzo base d'asta." sono inseriti
i seguenti capoversi "Per detti turni di aste senza prezzo base si procede, in ogni
caso, ad aggiudicazione provvisoria all’offerente che abbia presentato l’offerta
di importo più elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici
S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facoltà di non
accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all’aggiudicazione
definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell’espletamento della relativa
asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette
giorni successivi all’aggiudicazione provvisoria.
Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato,
al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti
ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla
previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili
senza prezzo base d'asta, puo' provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti
in diversi lotti comprensivi di uno o piu' immobili secondo criteri di omogeneità
strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita,
ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono
sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione
della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni
entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l’approvazione si da' per ottenuta.
Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita dei lotti previsti
al precedente capoverso, il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione
della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.".
Art. 2
Modifica all’Allegato 3, punto 3, D.I. 18 dicembre 2001
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 3, punto3, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole "vi abbiano rinunciato" sono inserite le seguenti parole ", fermo restando quanto previsto al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede.".
Art. 3
Modalità di alienazione
Testo: in vigore dal 17/09/2003
I beni immobili di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, sono alienati con le modalita' e secondo le procedure individuate nell’allegato 1 al presente decreto, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo allegato 1.
Art. 4
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo le parole "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "Primo decreto del Ministro dell’economia".
Art. 5
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla
seconda cartolarizzazione, il punto 8 è sostituito dal seguente "8. In caso di aggiudicazione
definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente
all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla
data dell’aggiudicazione definitiva.
Tale termine di quaranta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P.
Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.".
Art. 6
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla
seconda cartolarizzazione, dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti punti "8-bis.
Il mancato versamento dell’ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto,
la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente,
o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza
dall’aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione
del deposito cauzionale versato.
8-ter. In caso di decadenza dall’aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione
provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che abbia presentato
l’offerta di importo più elevato dopo quella dell’offerente decaduto dall’aggiudicazione.
In caso di decadenza dal diritto all’acquisto da parte del soggetto che abbia esercitato
il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l’immobile all’offerente
che abbia presentato l’offerta di importo più elevato; ove questo non accetti, si
procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione all’offerente
che abbia presentato l’offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi
cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tenuto
a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto
dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.".
Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Procedure per la vendita dei beni immobili ad uso residenziale di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti alla S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l, ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione e modalità di esercizio dell’eventuale diritto di opzione e di prelazione.
Testo: in vigore dal 17/09/2003