Decreto Interministeriale del 18 luglio 2003
Preambolo
Testo: in vigore dal 17/09/2003
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, 
n. 410 (nel seguito indicato come il "decreto-legge n. 351"), recante disposizioni 
urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell’art. 
1 del decreto-legge n. 351, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati 
come i "decreti dell’Agenzia del demanio");
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001, emanato in attuazione del comma 
1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il 
trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. Società 
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., di parte dei beni immobili individuati 
nei decreti dell’Agenzia del demanio, l’immissione della società di cartolarizzazione 
del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel 
seguito indicato come il "Primo decreto del Ministro dell’economia");
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato 
in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia 
e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di 
cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalità di pagamento 
della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione 
(nel seguito indicata come la "Prima operazione di cartolarizzazione"), la gestione 
dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come 
il "Secondo decreto del Ministro dell’economia");
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002, 31 luglio 2002 e
decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in attuazione 
del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, 
tra l’altro, chiarimenti interpretativi e modifiche al Secondo decreto del Ministro 
dell’economia;
Considerato che è emersa la necessità di apportare talune integrazioni al Secondo 
decreto del Ministro dell’economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 novembre 
2002, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. 
Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 
2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati dai decreti dirigenziali 
dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale ed 
è stata avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge 
n. 351 (nel seguito indicato come il "decreto di trasferimento relativo alla seconda 
cartolarizzazione");
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato 
in attuazione del comma 1 dell’art. 
3 del decreto legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalità e procedure 
di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione nell’ambito 
della seconda operazione di cartolarizzazione (nel seguito indicato come il "decreto 
concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione");
Visto l’ulteriore decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanato in attuazione del 
comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell’economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente, 
tra l’altro, modifiche al decreto concernente le procedure di vendita relative alla 
seconda cartolarizzazione;
Considerato che è emersa la necessità di disciplinare le procedure di vendita degli 
immobili di pregio inclusi tra gli immobili trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento 
relativo alla seconda cartolarizzazione;
Considerato, altresì, che è emersa la necessità di apportare modifiche ad alcune 
disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda 
cartolarizzazione;
 
Decreta:
Art. 1
Modifica all’Allegato 3, punto 2, D.I. 18 
dicembre 2001
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 3, punto 2, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla 
fine del secondo capoverso, dopo le parole "senza prezzo base d'asta." sono inseriti 
i seguenti capoversi "Per detti turni di aste senza prezzo base si procede, in ogni 
caso, ad aggiudicazione provvisoria all’offerente che abbia presentato l’offerta 
di importo più elevato; la S.C.I.P. Società cartolarizzazione immobili pubblici 
S.r.l. può, sentita Patrimonio della Stato S.p.A., esercitare la facoltà di non 
accettare le offerte ritenute non congrue e di non procedere all’aggiudicazione 
definitiva dandone comunicazione al notaio incaricato dell’espletamento della relativa 
asta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i sette 
giorni successivi all’aggiudicazione provvisoria.
Il soggetto incaricato della vendita degli immobili di cui al presente allegato, 
al fine di ottimizzare il prezzo complessivo di vendita degli immobili rimasti invenduti 
ad esito di aste in cui sia previsto un prezzo base d'asta, in alternativa alla 
previsione del precedente capoverso in merito ad una offerta in vendita degli immobili 
senza prezzo base d'asta, puo' provvedere a suddividere tali immobili rimasti invenduti 
in diversi lotti comprensivi di uno o piu' immobili secondo criteri di omogeneità 
strutturale e/o di ubicazione geografica. La composizione e la strategia di vendita, 
ivi inclusa la connessa determinazione di un eventuale prezzo base d'asta, sono 
sottoposte, con la necessaria documentazione di supporto, alla preventiva approvazione 
della Patrimonio dello Stato S.p.A., che è tenuta a fornire le proprie indicazioni 
entro venti giorni, inutilmente decorsi i quali l’approvazione si da' per ottenuta.
Per lo svolgimento di eventuali attività propedeutiche alla vendita dei lotti previsti 
al precedente capoverso, il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione 
della stessa Patrimonio dello Stato S.p.A.".
Art. 2
Modifica all’Allegato 3, punto 3, D.I. 18 dicembre 2001
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 3, punto3, del Secondo decreto del Ministro dell’economia, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole "vi abbiano rinunciato" sono inserite le seguenti parole ", fermo restando quanto previsto al terzo e quarto capoverso del punto 2 che precede.".
Art. 3
Modalità di alienazione
Testo: in vigore dal 17/09/2003
I beni immobili di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione, sono alienati con le modalita' e secondo le procedure individuate nell’allegato 1 al presente decreto, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalita' individuate nel medesimo allegato 1.
Art. 4
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo le parole "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti parole "Primo decreto del Ministro dell’economia".
Art. 5
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla 
seconda cartolarizzazione, il punto 8 è sostituito dal seguente "8. In caso di aggiudicazione 
definitiva di un immobile, la stipula del contratto di compravendita, unitamente 
all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla 
data dell’aggiudicazione definitiva.
Tale termine di quaranta giorni è posto nell’esclusivo interesse della S.C.I.P. 
Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.".
Art. 6
Modifica all’Allegato 1 D.I. 21 novembre 2002
Testo: in vigore dal 17/09/2003
All’allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita relative alla 
seconda cartolarizzazione, dopo il punto 8 sono inseriti i seguenti punti "8-bis. 
Il mancato versamento dell’ulteriore deposito cauzionale eventualmente richiesto, 
la mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente, 
o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza 
dall’aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione 
del deposito cauzionale versato.
8-ter. In caso di decadenza dall’aggiudicazione, si può procedere ad aggiudicazione 
provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente che abbia presentato 
l’offerta di importo più elevato dopo quella dell’offerente decaduto dall’aggiudicazione. 
In caso di decadenza dal diritto all’acquisto da parte del soggetto che abbia esercitato 
il diritto di prelazione, si può procedere ad offrire in vendita l’immobile all’offerente 
che abbia presentato l’offerta di importo più elevato; ove questo non accetti, si 
procede per offerte successive, fatti salvi i diritti di prelazione all’offerente 
che abbia presentato l’offerta di importo più elevato successiva. Ove i depositi 
cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo aggiudicatario è tenuto 
a ricostituire il deposito cauzionale originariamente richiesto secondo quanto previsto 
dai disciplinari di gara e dai relativi avvisi d'asta.".
Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e successivamente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Procedure per la vendita dei beni immobili ad uso residenziale di pregio, ai fini del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351, trasferiti alla S.C.I.P. società cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l, ai sensi del decreto di trasferimento relativo alla seconda cartolarizzazione e modalità di esercizio dell’eventuale diritto di opzione e di prelazione.
Testo: in vigore dal 17/09/2003