Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 21 novembre 2002
Modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società di 
cartolarizzazione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 281 del 30-11-2002
 
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 novembre 2001, 
n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il "Decreto-legge 
n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento 
immobiliare;
Considerato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato 
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 
2001, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. 
– Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell’art. 
2 del citato decreto-legge n. 351, gli immobili individuati dai decreti dirigenziali 
dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad 
esclusione degli immobili elencati nell’allegato 2 al medesimo decreto) ed é stata 
avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n. 351 
realizzata in data 21 dicembre 2001;
Visti i nuovi decreti dirigenziali emanati dall’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 
1 al presente decreto, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli 
enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i "Decreti 
dell’Agenzia del demanio");
Visto il comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge n. 351 che prevede che, con uno o 
più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, 
da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a 
vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto 
Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall’Agenzia 
del demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o più società costituite 
ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge n. 351, e che, con i medesimi 
decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità 
di pagamento dell’eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche 
dell’operazione di cartolarizzazione che le società cessionarie realizzano per finanziare 
il pagamento del prezzo, l’immissione delle società cessionarie nel possesso dei 
beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti 
accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività, e le 
modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
Considerato che è in corso di emanazione il decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
tramite il quale sono trasferiti a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione 
S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., gli immobili individuati 
dai decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio elencati nell’allegato 1 a tale 
decreto ministeriale ed é avviata la seconda operazione di cartolarizzazione ai 
sensi del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come il "Primo decreto del 
Ministro dell’economia");
Decreta:
Art. 1
I beni immobili trasferiti ai sensi del Primo decreto del Ministro dell’economia, 
fatta eccezione per quelli di pregio sono alienati con le modalità e secondo le 
procedure individuate nell’allegato 1, nel rispetto del diritto di opzione e prelazione 
eventualmente spettanti agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente; i 
predetti diritti sono esercitati nei termini e con le modalità individuate nel medesimo 
allegato 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.
Roma, 21 novembre 2002
p. Il Ministro dell’economia e delle finanze
Armosino
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ufficio controllo Ministeri 
economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 324
 
 
Procedure per la vendita dei beni immobili trasferiti alla S.C.I.P. - società 
cartolarizzazione immobili pubblici s.r.l., ai sensi del presente decreto fatta 
eccezione per quelli di pregio e modalità di esercizio dell’eventuale diritto di 
opzione e di prelazione in relazione agli immobili residenziali e dell’eventuale 
diritto di prelazione in relazione agli immobili diversi da quelli residenziali
  - I beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad 
  uso abitativo trasferiti alla S.C.I.P. – Società cartolarizzazione immobili pubblici 
  S.r.l., ai sensi del presente decreto (detti beni immobili sono definiti, unicamente 
  ai fini del presente allegato, gli "immobili abitativi"), in relazione ai quali 
  sussista un diritto di opzione ai sensi di legge per l’acquisto, da parte del 
  conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti 
  in opzione agli aventi diritto.
  Il diritto di opzione é esercitato dagli aventi diritto, entro sessanta giorni 
  dal ricevimento della comunicazione di offerta in opzione, pena la decadenza dal 
  diritto di opzione. La stipula del contratto definitivo di compravendita o dell’atto 
  di acquisto del diritto di usufrutto ed il pagamento integrale del relativo prezzo, 
  avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro quaranta giorni 
  dall’invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione. 
  - Gli immobili abitativi in relazione ai quali il diritto di opzione non sia 
  stato esercitato ovvero sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto 
  (nel qual caso le aste di seguito descritte hanno ad oggetto la vendita della 
  sola nuda proprietà) o si siano verificate decadenze dal diritto di opzione (tutti 
  i predetti immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli 
  "immobili in optati"), ovvero gli immobili abitativi che risultino liberi (detti 
  immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente allegato, gli "immobili 
  liberi") sono venduti mediante l’esperimento di aste. Nell’ambito di ogni asta, 
  ciascun immobile in optato e ciascun immobile libero é offerto in vendita singolarmente.
 
  - In relazione agli immobili in optati ed agli immobili liberi le date di espletamento 
  delle prime aste e delle aste successive sono stabilite nel Business Plan da allegarsi 
  al contratto di gestione di cui all’ultimo capoverso dell’art. 4 del Primo decreto 
  del Ministro dell’economia.
 
  - Le aste aventi ad oggetto immobili abitativi sono gestite da notai. Le aste 
  aventi ad oggetto immobili non abitativi sono gestite dai soggetti individuati 
  ai successivi punti 9 e 10.
 
  - Ove l’asta abbia ad oggetto immobili in optati per i quali è posta in vendita 
  la piena proprietà, il prezzo base d’asta per la prima asta é pari al 70% del 
  valore di tali immobili, quale determinato dall’Agenzia del territorio ai sensi 
  di legge.
  Ove l’asta abbia ad oggetto (i) immobili in optati per i quali, a seguito dell’esercizio 
  del diritto di opzione per il solo diritto di usufrutto, é posta in vendita la 
  nuda proprietà, ovvero (ii) immobili liberi, il prezzo base d’asta per la prima 
  asta, é pari al valore della nuda proprietà o della piena proprietà (a seconda 
  del caso) di tali immobili, quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi 
  di legge.
  Gli immobili in optati diversi da quelli in relazione ai quali il diritto di opzione 
  sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto che non siano venduti 
  nella prima asta, sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base 
  d’asta pari al 50% del valore di tali immobili in optati (quale determinato dall’Agenzia 
  del territorio ai sensi di legge); gli immobili in optati in relazione ai quali 
  il diritto di opzione sia stato esercitato limitatamente al diritto di usufrutto 
  ovvero gli immobili liberi, nel caso in cui non siano venduti nella prima asta, 
  sono offerti in vendita in una seconda asta con un prezzo base d’asta pari al 
  70% del valore di tali immobili (o della nuda proprietà degli stessi, a seconda 
  del caso), quali determinati dall’Agenzia del territorio ai sensi legge; gli immobili 
  in optati e gli immobili liberi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento 
  della seconda asta, sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo 
  base d’asta. 
  - I soggetti interessati a partecipare all’asta forniscono, entro i termini 
  prescritti nell’avviso d’asta, la documentazione ivi indicata e la prova dell’avvenuto 
  versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto, e presentano offerte 
  segrete in aumento nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso d’asta.
  Nell’ipotesi in cui in relazione alla vendita di un immobile il prezzo più elevato 
  sia contenuto in più offerte, i soggetti che abbiano presentato le medesime offerte 
  risultate più elevate presentano ulteriori offerte nei termini e secondo le modalità 
  indicate nell’avviso d’asta. Si procede ad aggiudicazione provvisoria o definitiva 
  (a seconda del caso) anche quando sia stata presentata una sola offerta. Gli immobili 
  sono aggiudicati in via provvisoria o definitiva (a seconda del caso) all’offerente 
  che abbia presentato l’offerta di importo più elevato. 
  - In relazione agli immobili in optati per i quali é posta in vendita la piena 
  proprietà, nel caso in cui sussistano diritti di prelazione, l’aggiudicazione 
  é effettuata in via provvisoria, e diviene definitiva alla scadenza del periodo 
  di sessanta giorni successivi alla data dell’offerta in prelazione, laddove gli 
  aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione. L’offerta in prelazione agli 
  aventi diritto degli immobili in optati per i quali é posta in vendita la piena 
  proprietà, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data dell’aggiudicazione 
  provvisoria.
  L’esercizio del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa 
  offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione 
  da parte dell’avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita 
  o dell’atto di acquisto dell’usufrutto, unitamente all’integrale pagamento del 
  relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni successivi alla comunicazione 
  di esercizio della prelazione. La mancata stipula del contratto di compravendita 
  per causa imputabile all’acquirente, o il mancato pagamento integrale del prezzo 
  di acquisto comportano la decadenza dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere 
  la restituzione del deposito cauzionale versato. 
  - E caso di aggiudicazione definitiva di un immobile libero, la stipula del 
  contratto di compravendita, unitamente all’integrale pagamento del relativo prezzo, 
  avvengono entro quaranta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. La 
  mancata stipula del contratto di compravendita per causa imputabile all’acquirente, 
  o il mancato pagamento integrale del prezzo di acquisto, comportano la decadenza 
  dal diritto di acquisto e dal diritto di ottenere la restituzione del deposito 
  cauzionale versato.
 
  - Gli immobili ad uso non abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad 
  uso non abitativo (detti beni immobili sono definiti, unicamente ai fini del presente 
  allegato, gli "immobili non abitativi") sono venduti con le seguenti modalità.
  La vendita degli immobili non abitativi é affidata congiuntamente ad uno o più 
  operatori aventi particolare esperienza nel settore immobiliare individuati con 
  procedura competitiva con la quale la S.C.I.P. - Società cartolarizzazione immobili 
  pubblici S.r.l., stipula apposito contratto. Gli immobili non abitativi sono venduti 
  mediante l’esperimento di aste da svolgersi in conformità a quanto previsto ai 
  precedenti punti 4 e 6. Ciascun immobile non abitativo é offerto in vendita singolarmente 
  soltanto in una prima asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali 
  nominato dall’Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali 
  originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti dell’Agenzia del demanio 
  (a seconda del caso) e due nominati dal soggetto incaricato della vendita degli 
  immobili non abitativi. Per la valida costituzione della predetta commissione 
  é sufficiente la presenza di due membri. L’offerta in prelazione degli immobili 
  non abitativi agli aventi diritto, al prezzo di aggiudicazione provvisoria ovvero 
  (in mancanza di aggiudicazione) al prezzo base d’asta, avviene entro tre giorni 
  lavorativi dalla data di espletamento della predetta asta nell’ambito della quale 
  l’immobile non abitativo é stato offerto in vendita singolarmente. L’esercizio 
  del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta 
  in prelazione, pena la decadenza. In caso di esercizio della prelazione da parte 
  dell’avente diritto, la stipula del relativo contratto di compravendita unitamente 
  all’integrale pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i quaranta giorni 
  successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione. 
  - Gli immobili non abitativi che, a seguito dell’espletamento dell’asta di cui 
  al precedente punto 9, non siano venduti al soggetto titolare del diritto di prelazione 
  o al soggetto aggiudicatario, sono accorpati in uno o più lotti e venduti mediante 
  l’esperimento di una o più aste, da svolgersi in conformità a quanto previsto 
  ai precedenti punti 4 e 6. Per la prima di tali aste il prezzo base d’asta é rappresentato 
  dalla sommatoria dei prezzi base d’asta dei singoli immobili non abitativi compresi 
  nel lotto posto in vendita, quali determinati in relazione all’asta nella quale 
  gli stessi sono stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una 
  percentuale del 25%. Per la seconda di tali aste il prezzo base d’asta è rappresentato 
  dalla sommatoria dei prezzi base d’asta dei singoli immobili non abitativi compresi 
  nel lotto posto in vendita, quali determinati in relazione all’asta nella quale 
  gli stessi sono stati offerti in vendita in forma frazionata, scontata di una 
  percentuale del 35%.
  Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito dell’espletamento 
  della seconda asta in forma non frazionata, sono offerti in vendita nelle aste 
  successive senza prezzo base d’asta. La composizione del lotto posto in vendita 
  in forma non frazionata può essere variata, in caso di mancata aggiudicazione, 
  all’esito di ciascuna delle aste. 
 
HOME