Ministero delle Comunicazioni
Decreto 11 novembre 2005
Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2005, n. 271
Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il “Codice delle
comunicazioni elettroniche” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, lettera h),
l’art. 11, l’art. 74 e l’art. 209, comma 4;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, “Norme sulla sicurezza degli impianti”, ed
il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, recante il
relativo regolamento di attuazione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “istituzione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo” ed in particolare l’art. 3, comma 13;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e, in particolare, l’art. 2-bis, comma 10;
Vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS
del 1° marzo 2000, recante “Approvazione del regolamento concernente la
diffusione via satellite di programmi televisivi”;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, art. 5,
comma 1, lettera d);
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, n.
1999/5/CE, in materia di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione
recepita con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 “Attuazione della
direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature
terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformità”;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004, n.
2004/108/CE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Viste le norme CENELEC (Comitato europeo di normazione elettrotecnica) ed in
particolare le norme della serie EN 50083;
Viste le norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) 12-43, 100-1, 100-6,
100-20, 100-43, 100-44, 100-60, 100-72, 100-83;
Viste le raccomandazioni ITU (International telecommunication union) ed in
particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT
1368-4;
Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne
condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art.
209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a
garantire la massima libertà di scelta da parte dell’utenza e l’utilizzo di
sistemi interattivi evoluti;
Udito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni espresso nella 190ª
Adunanza generale del 21 giugno 2005;
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione europea, n.
2005/03/0313/1 - VOOT, ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata
con legge 23 novembre 2000, n. 427, con cui sono state recepite le direttive
98/34 CE e 98/48 CE;
Decreta:
Art. 1
Scopo
- Il presente decreto disciplina gli impianti condominiali centralizzati
d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare,
per favorirne la diffusione con conseguente riduzione della molteplicità di
antenne individuali, per motivi sia estetici che funzionali, fermo restando
quanto prescritto al comma 1 dell’art. 209 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.
Art. 2
Definizioni
- 1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
- impianti centralizzati, gli impianti condominiali centralizzati d’antenna
riceventi del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati;
- segnali, quelli di radiodiffusione sia terrestre che satellitare;
- segnali terrestri primari, quelli televisivi con campo mediano
elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel
caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito
nelle Raccomandazioni ITU-R.;
- segnali terrestri secondari, quelli di radiodiffusione terrestre che non
rientrano nei casi di cui alla precedente lettera c);
- segnali satellitari quelli autorizzati alla diffusione al pubblico via
satellite;
- altri segnali, segnali per i servizi interattivi, necessari per l’utilizzo di
sistemi interattivi evoluti.
Art. 3
Caratteristiche generali
- Gli impianti centralizzati sono realizzati in modo da ottimizzare la
ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o
minimizzare l’esigenza del ricorso ad antenne individuali.
- A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto
che consenta i servizi interattivi.
- Le disposizioni recate nei successivi articoli del presente decreto
consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che
rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.
Art. 4
Divieti di discriminazione
- Gli impianti centralizzati non determinano condizioni discriminatorie tra le
stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti in segnali terrestri primari
e satellitari.
- L’impianto centralizzato non determina condizioni discriminatorie nella
distribuzione dei segnali alle diverse utenze.
Art. 5
Qualità di ricezione
- La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale
primario non subisce significativi degradi, secondo quanto previsto nel
successivo art. 6.
Art. 6
Criteri realizzativi
- L’impianto centralizzato è dotato di apparati e componenti tecnici idonei a
conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto.
- La direttiva 2004/108/CE, le pertinenti norme tecniche di impianto del CENELEC o, in assenza, del CEI o internazionali ed, ove applicabile, la
direttiva 1999/5/CE sono i riferimenti per la conformità di progettazione,
installazione e manutenzione degli impianti centralizzati.
Art. 7
Individuazione dei segnali
- L’installazione di ogni impianto centralizzato è preceduta dalla
individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo
considerato e da quelli satellitari prescelti.
Art. 8
Distribuzione dei segnali
- L’impianto centralizzato permette la distribuzione all’utenza di tutti i
segnali accertati in base a quanto previsto all’art. 7.
- L’impianto centralizzato, a seguito delle decisioni dei competenti organi
condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre
che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all’art. 7, dei
voluti:
- segnali terrestri secondari;
- altri segnali.
Art. 9
Documentazione tecnica
- L’impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la
conformità a quanto previsto nel presente decreto.
Art. 10
Efficacia
- Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati di nuova
installazione.
- Gli impianti centralizzati già installati sono adeguati alle disposizioni
del presente decreto in occasione del primo intervento di manutenzione
straordinaria.
Roma, 11 novembre 2005
Il Ministro: Landolfi
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