Legge 20 marzo 2001, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, 
n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di 
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di 
impianti radiotelevisivi
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
Legge di conversione
 
Art. 1
  - Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il 
  differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche 
  e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito 
  in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge 
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi
 
Art. 1
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva 
in ambito locale e della radiodiffusione sonora
  
    - Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 
    1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 
    5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata 
    in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono 
    titolo preferenziale per l’esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze 
    terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non 
    esercenti all’atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire 
    impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla 
    data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti 
    previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell’articolo 6 del regolamento approvato 
    dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 
    1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l’esercizio 
    della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino 
    all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive 
    in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all’attuazione 
    del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda 
    tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi 
    nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano 
    raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
    Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive 
    in tecnica digitale è differito il termine di cui all’ultimo periodo del comma 
    4 dell’articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con 
    modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
 
    - L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 
    2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale 
    di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale 
    e, successivamente all’effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo 
    del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione 
    sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all’adozione 
    del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, 
    di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio 
    dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
 
  
  - 2-bis.
 
  - La prosecuzione nell’esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 
  è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 
  30 settembre 2001: 
  
    - se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, 
    la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa 
    che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in 
    materia previdenziale;
 
    - se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere 
    commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno 
    quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
 
    - se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura 
    giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa 
    priva di scopo di lucro.
 
  
   
  - 2-ter.
 
  - I legali rappresentanti e gli amministratori dell’impresa non devono avere 
  riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore 
  a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste 
  dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure 
  di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini 
  delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate 
  inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni 
  e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero 
  entro il 30 giugno 2001.
 
  - 2-quater.
 
  - Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare 
  il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni 
  al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente 
  servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di 
  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti 
  limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, 
  il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell’esercizio fino all’avvenuto 
  adeguamento.
 
 
Art. 2
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
  - 1. 
 
  - In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui 
  all’articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano 
  o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione 
  dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, 
  sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa 
  delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale 
  di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti 
  piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province 
  autonome, purché ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero 
  delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi 
  giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al 
  trasferimento.
 
  - 1-bis.
 
  - Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di 
  cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite 
  ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l’installazione 
  degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell’ambiente, del 
  paesaggio nonché della tutela della salute.
 
  - 2.
 
  - Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro 
  dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province 
  autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano 
  all’ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, 
  sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento 
  in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 
  da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province 
  autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell’ambiente, 
  fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 
  349, e di cui all’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con 
  il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche 
  su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli 
  impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, 
  fino all’esecuzione delle azioni di risanamento.
 
 
Art. 2-bis
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi 
terrestri a larga banda
  - Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi televisivi digitali 
  su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di 
  radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono 
  abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione 
  di trasmissioni televisive e servizi della società dell’informazione in tecnica 
  digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero 
  definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei 
  programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare 
  anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in 
  tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui 
  canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto 
  che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun 
  blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e 
  comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo 
  blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, 
  per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, 
  controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 
  31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo 
  e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima 
  ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 
  L’abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni 
  dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da 
  un progetto radioelettrico.
 
  - Al fine di promuovere l’avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su 
  frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata 
  in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda 
  tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi 
  in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi 
  siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, 
  fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell’articolo. 
  1.
 
  - Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali 
  su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione 
  sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione 
  sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche 
  in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della 
  concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, 
  ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione 
  dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale 
  sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L’abilitazione è rilasciata 
  dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della 
  richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
 
  - La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri 
  avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital 
  audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali 
  anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi 
  e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
 
  - Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze 
  terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 
  2006.
 
  - L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani 
  di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta 
  il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, 
  suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo 
  di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
 
  - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 
  1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni 
  radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle 
  frequenze in tecnica digitale di cui all’articolo 1 sono rilasciate dal Ministero 
  delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, 
  adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 
  2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, 
  n. 249, e con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
  
    - distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono 
    alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in 
    relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale 
    per i soggetti che provvedono alla diffusione;
 
    - previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di 
    trasmissione;
 
    - definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza dei princìpi di 
    pluralismo dell’informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e 
    di non discriminazione;
 
    - previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, 
    di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
 
    - obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati 
    sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione 
    dei programmi irradiati, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni 
    radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
 
    - previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle 
    autorizzazioni;
 
    - previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione 
    delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
 
    - obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
    
 
  
   
  - In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla 
  base di un apposito regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
  per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri 
  attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande 
  destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). 
  Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione 
  dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
 
  - Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, 
  alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono 
  riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno 
  un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi 
  radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica 
  devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri 
  operatori radiotelevisivi.
 
  - All’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il 
  Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l’Autorità 
  adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, 
  commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero 
  delle comunicazioni.
 
  - Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto 
  del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, 
  ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione 
  dell’inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni 
  di cui al comma 8, sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le 
  province interessate, fermo restando l’obbligo, previsto dall’articolo 2, comma 
  6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare 
  le minoranze linguistiche, di acquisire l’intesa con le regioni Valle d’Aosta 
  e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L’Autorità 
  per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare 
  il determinarsi di posizioni dominanti nell’utilizzo delle stesse frequenze, sulla 
  base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
  - Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che 
  intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie 
  trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte 
  dell’Unione europea.
 
  - Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di 
  radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono 
  innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile. 
  Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo 
  comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono 
  titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
 
  - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
  del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall’articolo 
  1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla 
  convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove 
  tecnologie dell’informazione, finalizzato a definire una proposta all’Autorità 
  per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione 
  multimediale.
 
  - Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
  del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per 
  lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva 
  digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi 
  audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno 
  del settore.
 
 
Art. 3
Entrata in vigore
  - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
  presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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