Legge 20 marzo 2001, n. 66
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il
differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva
in ambito locale e della radiodiffusione sonora
- Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre
1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.
5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono
titolo preferenziale per l’esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non
esercenti all’atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire
impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti
previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell’articolo 6 del regolamento approvato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del
1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l’esercizio
della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino
all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all’attuazione
del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda
tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi
nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano
raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive
in tecnica digitale è differito il termine di cui all’ultimo periodo del comma
4 dell’articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre
2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale
e, successivamente all’effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo
del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all’adozione
del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica,
di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio
dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
- 2-bis.
- La prosecuzione nell’esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2
è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del
30 settembre 2001:
- se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale,
la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa
che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in
materia previdenziale;
- se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno
quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
- se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura
giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa
priva di scopo di lucro.
- 2-ter.
- I legali rappresentanti e gli amministratori dell’impresa non devono avere
riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore
a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure
di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini
delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate
inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni
e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero
entro il 30 giugno 2001.
- 2-quater.
- Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare
il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni
al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente
servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti
limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza,
il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell’esercizio fino all’avvenuto
adeguamento.
Art. 2
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
- 1.
- In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui
all’articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano
o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione
dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa
delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti
piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province
autonome, purché ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero
delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi
giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al
trasferimento.
- 1-bis.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di
cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite
ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l’installazione
degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell’ambiente, del
paesaggio nonché della tutela della salute.
- 2.
- Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro
dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province
autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano
all’ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento
in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province
autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell’ambiente,
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e di cui all’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con
il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche
su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli
impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni,
fino all’esecuzione delle azioni di risanamento.
Art. 2-bis
Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi
terrestri a larga banda
- Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi televisivi digitali
su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono
abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione
di trasmissioni televisive e servizi della società dell’informazione in tecnica
digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero
definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei
programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare
anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in
tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui
canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto
che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun
blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e
comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo
blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie,
per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti,
controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo
e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
L’abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni
dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
un progetto radioelettrico.
- Al fine di promuovere l’avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su
frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi
in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi
siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale,
fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell’articolo.
1.
- Al fine di consentire l’avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali
su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione
sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della
concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi,
ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione
dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale
sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L’abilitazione è rilasciata
dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della
richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.
- La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri
avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital
audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali
anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi
e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.
- Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze
terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno
2006.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani
di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta
il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico,
suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo
di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni
radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle
frequenze in tecnica digitale di cui all’articolo 1 sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento,
adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno
2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
- distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono
alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in
relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale
per i soggetti che provvedono alla diffusione;
- previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di
trasmissione;
- definizione dei compiti degli operatori, nell’osservanza dei princìpi di
pluralismo dell’informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e
di non discriminazione;
- previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati,
di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;
- obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati
sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione
dei programmi irradiati, fatta salva l’articolazione anche locale delle trasmissioni
radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;
- previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle
autorizzazioni;
- previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione
delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;
- obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.
- In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla
base di un apposito regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande
destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system).
Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.
- Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo,
alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono
riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno
un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi
radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica
devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri
operatori radiotelevisivi.
- All’articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il
Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l’Autorità
adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4,
commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero
delle comunicazioni.
- Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche,
ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione
dell’inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni
di cui al comma 8, sentite l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le
province interessate, fermo restando l’obbligo, previsto dall’articolo 2, comma
6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare
le minoranze linguistiche, di acquisire l’intesa con le regioni Valle d’Aosta
e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare
il determinarsi di posizioni dominanti nell’utilizzo delle stesse frequenze, sulla
base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.
- Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che
intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie
trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte
dell’Unione europea.
- Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di
radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono
innovazioni necessarie ai sensi dell’articolo 1120, primo comma, del codice civile.
Per l’approvazione delle relative deliberazioni si applica l’articolo 1136, terzo
comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono
titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall’articolo
1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla
convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove
tecnologie dell’informazione, finalizzato a definire una proposta all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione
multimediale.
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per
lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva
digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l’introduzione dei sistemi
audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno
del settore.
Art. 3
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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