Legge 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 Luglio 1997 - Supplemento
ordinario
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997 - Supplemento ordinario
omissis
Art. 3
Norme sull’emittenza televisiva
- A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative
di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne
collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle
singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia
degli aspetti paesaggistici.
- [Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione
di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e
delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono
soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti
alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale
a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di
utenti].
- All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse
le seguenti parole: “ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio
del credito”.
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