Legge 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 Luglio 1997 - Supplemento 
ordinario
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1997 - Supplemento ordinario
omissis
Art. 3
Norme sull’emittenza televisiva
  - A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative 
  di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione 
  delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne 
  collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle 
  singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta 
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un 
  regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni 
  radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia 
  degli aspetti paesaggistici. 
 
  - [Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione 
  di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e 
  delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono 
  soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti 
  alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale 
  a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di 
  utenti].
 
  - All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse 
  le seguenti parole: “ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio 
  del credito”.
 
omissis
HOME