Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215, del 13 settembre 2002
testo in vigore dal: 14-9-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la
sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 maggio 2002; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della
salute, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
- Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di
installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni,
considerate strategiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, al fine di:
- agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo
a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando
così un mercato effettivamente concorrenziale;
- consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l’adeguamento
di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo
tecnologico;
- razionalizzare le procedure autorizzatorie per l’installazione di impianti
di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza,
pubblicità, concentrazione e speditezza;
- assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
sia coerente con la tutela dell’ambiente e della salute per quanto attiene ai
limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità,
relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione;
- dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi,
conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per
quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
- favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle
predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello
locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime
di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando
così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del
settore;
- assicurare l’osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione
con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni
ed all’espletamento del relativo servizio al pubblico;
- favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione
sull’intero territorio nazionale;
- facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente,
al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 29 dicembre 1998.
Art. 2
Definizioni
- La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi
nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36,
e successive modificazioni.
Art. 3
Infrastrutture di telecomunicazioni
- Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure
definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
- Le infrastrutture di cui all’articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci
relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi
destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale,
anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge
o di regolamento.
- Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto
alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo
16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa
vigente in materia.
Art. 4
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
- L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l’installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi
di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili
GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali,
previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall’organismo indicato dalla
regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori
di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale
in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
- Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute
nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela
delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
Art. 5
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni
per impianti radioelettrici
- L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all’articolo
4 è presentata all’ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento
della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente
il nome del responsabile del procedimento.
- L’istanza, conforme al modello di cui all’allegato A, realizzato al fine della
sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere
corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001,
n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli
predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente
da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o
altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme
ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di
cui all’allegato B.
- Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’ARPA,
che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell’impianto.
- Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni
e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all’articolo
6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.
- Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione
della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti
delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti
ai controlli di cui all’articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
- La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato
il Ministero delle comunicazioni.
- Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 6
Esiti e conseguenze
- Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all’articolo
5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli
impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso
di cui all’articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto
delle disposizioni stabilite dal presente comma.
- Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio
di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 7
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
- Qualora l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga
la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione
di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello
di cui all’allegato C, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
- Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui
al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.
- Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il
responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate
dall’installazione.
- La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
- Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo
pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere
a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture
a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
- Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si
intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto
a trenta giorni.
Art. 8
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
- Qualora l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti
l’effettuazione di scavi all’interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico
al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il
suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione
dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni
conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L’avvenuta comunicazione in forma elettronica
del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di
cui all’articolo 7.
- Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione
e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione
interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni,
possono concordare, con l’operatore che ha già presentato la propria istanza,
l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo
tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi
richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
- Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all’articolo 7.
Art. 9
Reti dorsali
- Qualora l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi
aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione,
conforme al modello di cui all’allegato D, viene presentata a tutti i soggetti
interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun
ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza
può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
- La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì
come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori,
anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
- Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità
è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari
di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico
o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
- Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi
pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori
di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari
delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività
strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture
di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati
in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente
all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 8, comma 1, per
consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari delle licenze individuali.
- Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni
hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie,
di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione
che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.
Art. 10
Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo
pubblico
- Gli operatori di telecomunicazioni hanno l’obbligo di tenere indenne l’ente
locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione
delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione
e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall’ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in
base all’articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione
delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l’applicazione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto
dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo
una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma
4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 11
Limitazioni legali alla proprietà privata
- Al fine di accelerare l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni,
all’articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L’operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente
in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative
"
Art. 12
Disposizioni finali
- I diversi titoli già rilasciati per l’installazione delle infrastrutture di
cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni
rilasciate ai sensi del presente decreto.
- Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto
in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all’articolo
5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come
denuncia di inizio attività.
- I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare
ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni
la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente
decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì
i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla
realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero
delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni
può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni
trasmessegli.
- È abrogato l’articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
Art. 13
Legislazione regionale
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell’ambito delle competenze
ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
Art. 14
Entrata in vigore
- Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2002