Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni 
strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215, del 13 settembre 2002
 
testo in vigore dal: 14-9-2002
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
Vista la deliberazione CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, ed in particolare la 
sintesi del piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 9 maggio 2002; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 
agosto 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della 
salute, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e con il 
Ministro per l’innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
  - Il presente decreto legislativo detta principi fondamentali in materia di 
  installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, 
  considerate strategiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 
  2001, n. 443, al fine di:
    - agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo 
    a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente, creando 
    così un mercato effettivamente concorrenziale;
 
    - consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l’adeguamento 
    di quelle esistenti idonee a soddisfare le esigenze connesse con lo sviluppo 
    tecnologico;
 
    - razionalizzare le procedure autorizzatorie per l’installazione di impianti 
    di telecomunicazioni sul territorio nazionale, secondo principi di efficienza, 
    pubblicità, concentrazione e speditezza;
 
    - assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni 
    sia coerente con la tutela dell’ambiente e della salute per quanto attiene ai 
    limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, 
    relativamente alle emissioni elettromagnetiche di cui alla
    legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti 
    di attuazione;
 
    - dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, 
    conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale anche per 
    quanto attiene ai livelli delle emissioni elettromagnetiche degli impianti radioelettrici;
 
    - favorire il raggiungimento degli obiettivi di qualità relativamente alle 
    predette emissioni elettromagnetiche nelle aree a tal fine determinate a livello 
    locale nel rispetto delle competenze regionali di cui alla
    legge 22 febbraio 2001, n. 36;
 
    - assicurare condizioni che consentano agli operatori di offrire, in regime 
    di libero mercato, servizi innovativi ai cittadini ed agli utenti, incentivando 
    così il perseguimento degli obiettivi di qualità da parte degli operatori del 
    settore;
 
    - assicurare l’osservanza dei principi di concorrenza e non discriminazione 
    con riferimento alle attività di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni 
    ed all’espletamento del relativo servizio al pubblico;
 
    - favorire una adeguata diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione 
    sull’intero territorio nazionale;
 
    - facilitare la realizzazione delle reti radio per le comunicazioni relative 
    alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile di cui, rispettivamente, 
    al decreto del Ministro della sanità in data 6 ottobre 1998, pubblicato nella 
    Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998, ed al decreto del Ministro delle 
    comunicazioni in data 22 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
    n. 302 del 29 dicembre 1998.
 
  
   
 
Art. 2
Definizioni
  - La terminologia tecnica utilizzata nel presente decreto legislativo deve intendersi 
  nel significato suo proprio desumibile dalla normativa di riferimento ed, in particolare, 
  dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dal decreto 
  del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla direttiva del 
  Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta 
  Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1999, nonché dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, 
  e successive modificazioni.
 
 
Art. 3
Infrastrutture di telecomunicazioni
  - Le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche 
  ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono 
  opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure 
  definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 
  8, comma 1, lettera c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
 
  - Le infrastrutture di cui all’articolo 4, ad esclusione delle torri e dei tralicci 
  relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi 
  destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, 
  anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge 
  o di regolamento.
 
  - Le infrastrutture di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono assimilate ad ogni effetto 
  alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 
  16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
  pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa 
  vigente in materia.
 
 
Art. 4
Infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici
  - L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica 
  delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ed, in specie, l’installazione 
  di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi 
  di telecomunicazione, di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili 
  GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla 
  televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze 
  sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto 
  nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, 
  previo accertamento, da parte delle ARPA ovvero dall’organismo indicato dalla 
  regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori 
  di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale 
  in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, 
  n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
 
  - Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute 
  nel decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela 
  delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898.
 
 
Art. 5
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni 
per impianti radioelettrici
  - L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui all’articolo 
  4 è presentata all’ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento 
  della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente 
  il nome del responsabile del procedimento.
 
  - L’istanza, conforme al modello di cui all’allegato A, realizzato al fine della 
  sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto 
  nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere 
  corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, 
  dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni 
  elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, 
  n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli 
  predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di 
  pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente 
  da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o 
  altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando 
  il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
  di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme 
  ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello di 
  cui all’allegato B.
 
  - Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all’ARPA, 
  che si pronuncia entro venti giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente 
  provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici 
  dell’impianto.
 
  - Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 
  quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni 
  e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui all’articolo 
  6, comma 1, inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione 
  documentale.
 
  - Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, 
  il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione 
  della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti 
  delle Amministrazioni degli enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti 
  ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 
  22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
 
  - La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima 
  convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce 
  ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì 
  come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 
  Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente informato 
  il Ministero delle comunicazioni.
 
  - Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla 
  conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela 
  ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, 
  la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto 
  compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 14 e 
  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
 
Art. 6
Esiti e conseguenze
  - Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui all’articolo 
  5, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli 
  impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla 
  presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso 
  di cui all’articolo 5, comma 7, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. 
  Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi 
  procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto 
  delle disposizioni stabilite dal presente comma.
 
  - Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio 
  di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero 
  dalla formazione del silenzio-assenso.
 
 
Art. 7
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
  - Qualora l’installazione di infrastrutture di telecomunicazioni presupponga 
  la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di scavi e l’occupazione 
  di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza 
  conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello 
  di cui all’allegato C, all’ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica 
  proprietaria delle aree.
 
  - Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 
  dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni 
  e la rettifica e/o integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui 
  al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione 
  documentale.
 
  - Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il 
  responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza 
  di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate 
  dall’installazione.
 
  - La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima 
  convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce 
  ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì 
  come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
 
  - Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla 
  conferenza di servizi, sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela 
  ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, 
  la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto 
  compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 14 e 
  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
  - Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione 
  degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo e/o sottosuolo 
  pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere 
  a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture 
  a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
 
  - Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, 
  senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento 
  espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si 
  intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque 
  di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto 
  a trenta giorni.
 
 
Art. 8
Condivisione dello scavo e coubicazione dei cavi per telecomunicazioni
  - Qualora l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni comporti 
  l’effettuazione di scavi all’interno di centri abitati, gli operatori di telecomunicazione 
  interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico 
  al Ministero delle comunicazioni, o ad altro ente delegato, per consentire il 
  suo inserimento in un apposto archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione 
  dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di telecomunicazioni 
  conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L’avvenuta comunicazione in forma elettronica 
  del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di 
  cui all’articolo 7.
 
  - Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione 
  e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 1, gli operatori di telecomunicazione 
  interessati alla condivisione dello scavo e/o alla coubicazione dei cavi per telecomunicazioni, 
  possono concordare, con l’operatore che ha già presentato la propria istanza, 
  l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo 
  tra gli operatori, l’ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi 
  richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.
 
  - Nei casi di cui al presente articolo si adottano le disposizioni e le procedure 
  stabilite all’articolo 7.
 
 
Art. 9
Reti dorsali
  - Qualora l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni interessi 
  aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l’istanza di autorizzazione, 
  conforme al modello di cui all’allegato D, viene presentata a tutti i soggetti 
  interessati. Essa può essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun 
  ambito regionale convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La conferenza 
  può essere convocata anche su iniziativa del soggetto interessato.
 
  - La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima 
  convocazione. L’approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce 
  ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e vale altresì 
  come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, 
  anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 
  8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene 
  tempestivamente informato il Ministero delle comunicazioni.
 
  - Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla 
  tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, 
  la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto 
  compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all’articolo 14 e 
  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
  - Salve le disposizioni di cui al successivo articolo 10, nessuna altra indennità 
  è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari 
  di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico 
  o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di telecomunicazioni.
 
  - Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi 
  pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori 
  di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, al fine di consentire ai titolari 
  delle licenze individuali una corretta pianificazione delle rispettive attività 
  strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture 
  di telecomunicazioni. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati 
  in formato elettronico al Ministero delle comunicazioni, ovvero ad altro ente 
  all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui all’articolo 8, comma 1, per 
  consentirne l’inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai 
  titolari delle licenze individuali.
 
  - Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni 
  hanno l’obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, 
  di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione 
  che non venga turbato l’esercizio delle rispettive attività istituzionali.
 
 
Art. 10
Oneri connessi alle attività di installazione, scavo ed occupazione di suolo 
pubblico
  - Gli operatori di telecomunicazioni hanno l’obbligo di tenere indenne l’ente 
  locale, ovvero l’ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione 
  delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione 
  e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti 
  dall’ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in 
  base all’articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione 
  delle opere di cui al presente decreto, fatta salva l’applicazione della tassa 
  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 
  15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
  pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
  446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto 
  dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo 
  una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 
  4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
 
 
Art. 11
Limitazioni legali alla proprietà privata
  - Al fine di accelerare l’installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, 
  all’articolo 232 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, 
  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della 
  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  
    "L’operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio può agire direttamente 
    in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative"
   
 
Art. 12
Disposizioni finali
  - I diversi titoli già rilasciati per l’installazione delle infrastrutture di 
  cui al presente decreto si intendono ad ogni effetto considerati quali autorizzazioni 
  rilasciate ai sensi del presente decreto.
 
  - Le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto 
  in tutto il territorio nazionale in relazione agli impianti di cui all’articolo 
  5, comma 2, ultimo periodo, conformi alle prescrizioni ivi indicate, valgono come 
  denuncia di inizio attività.
 
  - I gestori delle reti radiomobili di comunicazione pubblica provvedono ad inviare 
  ai comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni 
  la descrizione di ciascun impianto installato prima della data di entrata in vigore 
  del presente decreto legislativo, sulla base dei modelli A e B allegati al presente 
  decreto, al fine di realizzare il catasto di tali infrastrutture. Inviano altresì 
  i modelli relativi alle successive installazioni. I soggetti interessati alla 
  realizzazione delle opere di cui agli articoli 7, 8 e 9 trasmettono al Ministero 
  delle comunicazioni copie dei modelli C e D. Il Ministero delle comunicazioni 
  può delegare ad altro ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni 
  trasmessegli.
 
  - È abrogato l’articolo 2-bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.
 
 
Art. 13
Legislazione regionale
  - Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano 
  provvedono alle finalità di cui al presente decreto, nell’ambito delle competenze 
  ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, 
  secondo quanto disposto dai singoli ordinamenti.
 
 
Art. 14
Entrata in vigore
  - Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello 
  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il 
  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
  spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addì 4 settembre 2002