Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Art. 1
Finalità della legge
- La presente legge ha lo scopo di dettare i princìpi fondamentali diretti a:
- assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della
popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della
Costituzione;
- promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo
termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio
di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell’Unione Europea;
- assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli
effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori
tecnologie disponibili.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad
esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti
Art. 2
Ambito di applicazione
- La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature
per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione
dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare,
la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici,
compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
- Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione
intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi
di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni
di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
- Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente
legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato,
individuate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
- Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti
per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti
altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3
Definizioni
- Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
- esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici,
magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute
da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione
della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all’articolo 1, comma
1, lettera a);
- valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità
di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di
cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve
essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- obiettivi di qualità sono:
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le
incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati
dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
- i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo
Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai
fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
- elettrodotto: è l’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e
delle cabine di trasformazione;
- esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione
dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa,
sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera
f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori,
nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare
un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio
di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con
la rete del servizio di telefonia mobile;
- impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4
Funzioni dello Stato
- Lo Stato esercita le funzioni relative:
- alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo
3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse
nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione
alle finalità di cui all’articolo 1;
- alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica,
nonché al coordinamento dell’attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione
dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività; in particolare
il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un
programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale,
al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici
a bassa e alta frequenza;
- all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate,
al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
- alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento
di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di
intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività
riguardanti piú regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto
attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
- all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento
elettromagnetico;
- alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti
ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro
che ne abbiamo comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti
per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie
e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
- alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV;
- alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero
ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
- I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e
i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui
al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge:
- per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
«Conferenza unificata»;
- per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della sanità, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina,
altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori
professionalmente esposti.
- Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le
intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri
entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a)
e b).
- Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento,
ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato di cui
all’articolo 6 e la Conferenza unificata.
- Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori
di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al
comma 2 del presente articolo.
- Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire
8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui
al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001
per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di
programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5
Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti
- Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo
parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni
parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche
degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione
e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare
danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori
misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti
nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali,
fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti
di pianificazione.
- Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento
del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare
del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
- Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 é definita una nuova disciplina
dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti
con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi
della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione
di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri
e princìpi:
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale,
paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei
procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
- riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi
indennizzi.
- valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
- Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma
3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Art. 6
Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
elettromagnetico
- È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato «Comitato».
- Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario
all’ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari
delegati, della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni,
della difesa e dell’interno.
- Il Comitato svolge le attività di cui agli articoli 4, comma 1, lettere b)
ed f), 12, comma 2, e 13.
- Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e
b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
- Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla
presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
- Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di
enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche
nelle diverse materie di interesse della presente legge.
- Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima
di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7
Catasto nazionale
- Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), é costituito,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio
di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997,
n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono
definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni,
per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse
ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni,
con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti,
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento
dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e
dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse
connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.
Art. 8
Competenze delle regioni, delle province e dei comuni
- Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità
indipendenti:
- l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione
e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli
impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi
stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5;
- la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati
ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli
impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione
amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
preesistenti;
- la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse
dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli
dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di
esposizione della popolazione;
- l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
- il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli
effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni
si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità
ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
- In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
31 luglio 1997, n. 249.
- Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni
militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine
e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati
misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.
- I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici.
Art. 9
Piani di risanamento
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e
sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in
modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti
radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano
di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle
regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione
in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia
in siti idonei. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei titolari degli
impianti.
- Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo
4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento,
al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari di
porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano
la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di
trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento
delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della
presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere
i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione
e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti
dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il
programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato
decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni
residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze
non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione
infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei
gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto
dalla regione entro i successivi tre mesi.
- Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano
di risanamento é presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato,
con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le
regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore
a 150 kV, la proposta di piano di risanamento é presentata alla regione, che approva
il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia
o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione
non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo
del presente comma.
- Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004
ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli
elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo
4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6
maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione
e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera
a), della presente legge. Il risanamento é effettuato con onere a carico dei proprietari
degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2,
comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni
dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente
connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità
e le condizioni per il loro eventuale recupero.
- Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei
piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle
attività di controllo e di monitoraggio, é autorizzata la spesa massima di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello
Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono
destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla
concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione
dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio
delle attività di controllo e di monitoraggio.
- Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici,
degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo
le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli
elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte
del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo
alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo
fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del
servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:
- con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate,
per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
- con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda
gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici,
con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli
impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione
di dati, la cui disattivazione é disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio
nazionale.
- Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo
3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la
tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione
autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle
leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10
Educazione ambientale
- Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove
lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 11
Partecipazione al procedimento amministrativo
- Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli
articoli 4 e 8, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di
risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui
al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla
partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 12
Apparecchiature di uso domestico individuale o lavorativo
- Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione
europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e
istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi
e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti,
ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative.
Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti
dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre
l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie
di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi
così basse da non richiedere alcuna precauzione.
- Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con
le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo,
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire
e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13
Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico
- Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione
di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire
e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14
Controlli
- Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente
legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente,
di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di
vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
- Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente
non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali
e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali
del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite
dalle disposizioni vigenti.
- Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività
istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco
è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare,
quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e
23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza
e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni
elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti
necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di
documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15
Sanzioni
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego
di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai
decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione
si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento,
qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
- Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela
di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione
è raddoppiata.
- Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle
autorità abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorità competenti
all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti
di cui all’articolo 4, comma 2.
- In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela
dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza
per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge,
si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da
due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
- La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorità competente in base
alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli
accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.
- L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni
e lire 600 milioni.
- In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso
il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16
Regime transitorio
- Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto
compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del decreto
del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
Copertura finanziaria
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
- quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo
delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
- quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,
mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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