Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione n. 215 del 20 dicembre 2001
Disciplina fiscale dell'operazione di cartolarizzazione dei proventi derivanti 
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato
(Documento in fase di trattamento redazionale)
Premessa
Con nota del 7 dicembre 2001, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
del Tesoro - Direzione II, ha chiesto chiarimenti alla scrivente in merito ad alcune 
problematiche riguardanti le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti 
dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico disciplinata dal decreto legge 
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, 
(da ora in avanti indicato come Decreto n. 351).
In particolare, l'art. 1 del Decreto n. 351 prevede che con appositi decreti dirigenziali 
dell'Agenzia del demanio sia effettuata la ricognizione del patrimonio immobiliare 
pubblico per individuare i beni immobili suscettibili di essere dismessi di proprietà 
dello Stato e di enti pubblici. Tali immobili, in base al successivo art. 3, possono 
essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cartolarizzazione di cui all'art. 
2, comma 1, del Decreto n. 351 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
di concerto, per i beni immobili di enti pubblici, con i Ministri cui compete la 
relativa vigilanza.
Le società di cartolarizzazione, per espressa previsione dell'art. 2, comma 1, hanno 
la natura giuridica di società a responsabilità limitata e hanno per oggetto esclusivo 
la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla 
dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici.
Ogni singola operazione di cartolarizzazione viene effettuata da parte della società 
mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti; per ogni operazione 
sono individuati i relativi immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei 
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Tali immobili costituiscono 
patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione e da quello relativo 
alle altre operazioni di cartolarizzazione.
A fronte del trasferimento a titolo oneroso disposto da un decreto ministeriale 
adottato ai sensi dell'articolo 
3, comma 1, del Decreto n. 351, la società di cartolarizzazione corrisponde 
agli enti un prezzo la cui parte iniziale è versata a titolo definitivo mentre la 
parte residua è eventuale e dipende dall'esistenza di una differenza positiva tra 
ricavi netti di vendita degli immobili e quanto dovuto per il rimborso dei capitali, 
per il pagamento degli interessi e degli altri oneri connessi all'operazione.
La determinazione del prezzo di trasferimento degli immobili, le caratteristiche 
dell'operazione di cartolarizzazione, l'immissione nel possesso dei beni immobili 
trasferiti, la gestione degli stessi, le modalità di valorizzazione e rivendita, 
sono definite con i decreti ministeriali di cui sopra che dispongono il trasferimento 
stesso alla società di cartolarizzazione.
Per quanto riguarda le modalità di gestione e vendita degli immobili trasferiti 
il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 30 novembre 2001 ha stabilito che 
la gestione e la vendita degli stessi sono affidate agli enti individuati quali 
proprietari dei beni immobili dai decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei 
quali la società di cartolarizzazione rilascia procura generale; per lo svolgimento 
delle attività di gestione e di vendita sono previsti compensi a favore degli enti 
sotto forma di commissioni.
Rispetto al regime applicabile ad un'ordinaria operazione di cessione di immobili 
l'operazione si caratterizza per alcune particolarità, fissate dallo stesso Decreto 
n. 351. Il comma 6 dell'art. 2 prevede che, ai soli fini dell'imposta comunale sull'incremento 
di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società di cartolarizzazione 
non si considerano atti di alienazione, e che soggetti passivi dell'imposta comunale 
sugli immobili sono gli enti gestori degli immobili individuati con i decreti che 
dispongono il trasferimento. La società di cartolarizzazione, inoltre, è esonerata 
dalla garanzia per vizi e per evizione che rimane a carico dello Stato ovvero dell'ente 
pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società. La 
società di cartolarizzazione, in aderenza all'oggetto sociale definito dall'art. 
2 del Decreto n. 351, si caratterizza essenzialmente per la sua natura di società 
veicolo dell'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato rispetto 
alla quale non assume rischi imprenditoriali, ne' alcune obbligazioni tipiche del 
titolare del diritto di proprietà.
 
Quesiti
  In relazione all'operazione sopra descritta, sono stati chiesti chiarimenti riguardo 
  le seguenti problematiche:
    - regime fiscale del trasferimento dei beni immobili da parte degli enti pubblici 
    non territoriali alla società di cartolarizzazione; 
 
    - regime fiscale delle cessioni e delle locazioni dei beni immobili da parte 
    della società di cartolarizzazione;
 
    - regime fiscale applicabile ai contratti posti in essere per il perfezionamento 
    dell'operazione di cartolarizzazione;
 
    - regime fiscale applicabile alle competenze ed ai rimborsi spese da corrispondersi 
    da parte dalla società di cartolarizzazione agli enti pubblici non territoriali 
    di cui al Decreto n. 351.
 
  
 
Parere dell'Agenzia delle Entrate
  - Regime fiscale del trasferimento dei beni immobili da parte degli enti pubblici 
  non territoriali alla società di cartolarizzazione. Le cessioni di immobili in 
  questione sono formalizzate con appositi decreti emanati dal Ministro dell'economia 
  e delle finanze in base all'articolo 
  3, comma 1 del Decreto n. 351, decreti la cui pubblicazione produce in favore 
  della società beneficiaria del trasferimento gli effetti di pubblicità dichiarativa 
  di cui all'articolo 2644 del codice civile. Tali operazioni di dismissione di 
  immobili sono effettuate, quindi, in base a specifiche disposizioni normative, 
  e vanno a inserirsi nella complessa attività di gestione dei patrimoni degli enti 
  stessi. Si tratta di verificare, al riguardo, se tale attività di gestione, finalizzata 
  al miglior sfruttamento economico dei beni patrimoniali, costituisca esercizio 
  di attività commerciale, ovvero si tratti dello svolgimento di attività istituzionali. 
  Sull'argomento con le circolari n. 36 del 21 luglio 1989, n. 32 del 21 giugno 
  1991 e n. 8 del 14 giugno 1993, emanate dalla soppressa Direzione generale delle 
  tasse e delle imposte indirette sugli affari, e da ultimo con la risoluzione n. 
  67/E del 23 maggio 2000, è stato chiarito che l'attività svolta dagli enti previdenziali 
  nella gestione del loro patrimonio immobiliare, consistente anche in atti di locazione 
  non finanziaria o di cessione a titolo oneroso, non e' idonea a far assumere agli 
  enti in argomento la soggettività passiva ai fini dell'Iva. Al riguardo, nell'esaminare 
  le operazioni di cessione in esame, non emergono elementi che possano portare 
  ad un diverso trattamento delle stesse ai fini dell'Iva, per cui si e' del parere 
  che, non sussistendo il presupposto soggettivo dell'esercizio d'impresa ai sensi 
  dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni degli immobili, individuati 
  ai sensi dell'articolo 1 del Decreto n. 351, effettuate dagli enti in parola a 
  favore delle società di cartolarizzazione sono escluse dal campo di applicazione 
  dell'Iva.
 
  - Regime fiscale delle cessioni e delle locazioni dei beni immobili da parte 
  della società di cartolarizzazione. Nel considerare le operazioni di cessione 
  e di locazione degli immobili effettuate dalle società di cartolarizzazione, si 
  rileva che, per tali casi, sicuramente sussiste il presupposto soggettivo dell'esercizio 
  d'impresa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
  633 del 1972, in capo alle società di cartolarizzazione, costituite sotto forma 
  di società a responsabilità limitata, con la conseguenza che tali operazioni non 
  sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva. In merito al trattamento da riservare 
  alle operazioni in argomento, occorre aver riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 
  10, nn. 8 e 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, 
  in materia di locazione e di cessione di immobili.
  Le norme citate, infatti, esentano dall'Iva:
  
    - le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione, fatta eccezione 
    per le operazioni effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita 
    (articolo 10, n. 8);
 
    - le cessioni dei medesimi fabbricati, eccetto quelle effettuate dalle imprese 
    costruttrici degli stessi immobili, o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi 
    di restauro e risanamento conservativo, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto 
    esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati 
    (articolo 10, n. 8-bis). Mentre non sussistono dubbi sul fatto che le società 
    di cartolarizzazione non siano qualificabili come imprese di costruzioni, occorre 
    verificare se le stesse possano essere ricomprese tra le imprese che hanno per 
    oggetto esclusivo o principale la compravendita di immobili. A tal riguardo, 
    l'articolo 2, comma 1, del Decreto n. 351, stabilisce che l'oggetto esclusivo 
    delle società di cartolarizzazione è "(...) la realizzazione di una o piu' operazioni 
    di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio 
    immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici (...)".
 
  
  Pertanto, per via normativa e' statuito che l'attività svolta dalle società in 
  questione è di natura prettamente finanziaria e, quindi, le operazioni di vendita 
  di immobili effettuate dalla stessa sono da considerarsi strumentali all'oggetto 
  sociale così definito. Del resto, è rilevante la circostanza che i beni immobili 
  oggetto di cessione da parte delle società di cartolarizzazione costituiscono 
  patrimonio separato, a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dei portatori 
  dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, e che il ricavato delle operazioni 
  di cessione, dopo essere stato destinato al rimborso dei titoli emessi, deve essere 
  retrocesso agli enti pubblici già proprietari degli immobili; ne consegue che 
  la società di cartolarizzazione non può ricavare alcun lucro dall'attività di 
  vendita immobiliare esercitata nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione. 
  Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene, quindi, che le società in argomento 
  non possano essere assimilate, ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 10, 
  n. 8-bis, alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la rivendita 
  di beni immobili.
  Conclusivamente, si è del parere che le locazioni e le cessioni di fabbricati 
  ad uso di civile abitazione effettuate dalle società di cartolarizzazione sono 
  esenti da Iva e vanno assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale, 
  ai sensi dell'articolo 40 del testo unico dell'imposta di registro, approvato 
  con decreto del Presidente della Repubblica 
  26 aprile 1986, n. 131. Sono, invece, regolarmente assoggettate ad Iva, con 
  aliquota ordinaria, le operazioni di locazione e di cessione di immobili strumentali 
  per natura. 
  - Regime fiscale applicabile ai contratti posti in essere per il perfezionamento 
  dell'operazione di cartolarizzazione. L'articolo 
  2, comma 6, del Decreto n. 351 stabilisce che "(...) le operazioni di cartolarizzazione 
  di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti 
  in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, 
  sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria 
  e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o 
  diritto (...)". Si ritiene che gli atti stipulati fra gli enti e le società di 
  cui all'articolo 2, 
  comma 1, del Decreto n. 351, e inerenti le cessioni degli immobili in questione, 
  rientrino nelle operazioni citate nella norma e pertanto gli atti stessi sono 
  esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra imposta indiretta, 
  tributo o diritto. Si è del parere, altresì, che gli atti in argomento, benché 
  esentati dal pagamento dell'imposta di registro in base alla disposizione di cui 
  sopra, non siano dispensati dall'obbligo della registrazione, avendo tale adempimento, 
  tra l'altro, una precipua rilevanza nell'individuare la data certa degli atti 
  stessi e, conseguentemente, la portata delle obbligazioni di ognuna delle parti 
  intervenute nelle operazioni.
 
  - Regime fiscale applicabile alle competenze ed ai rimborsi spese da corrispondersi 
  da parte della società di cartolarizzazione agli enti pubblici non territoriali 
  di cui al Decreto n. 351. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
  del 30 novembre 2001, emanato in base a quanto disposto dall'articolo 
  3, comma 1, del Decreto n. 351, è stabilito che gli enti pubblici, già proprietari 
  degli immobili trasferiti, sono incaricati, con atto stipulato con le società 
  di cartolarizzazione, della gestione e della vendita degli stessi beni. Le società 
  di cartolarizzazione corrisponderanno, per tali servizi, una commissione per la 
  gestione pari ai canoni di locazione incassati e una commissione per lo svolgimento 
  delle attività di vendita pari ad una percentuale sui corrispettivi incassati 
  in relazione ai contratti di compravendita stipulati. Le particolari modalità 
  di regolazione dei rapporti finanziari fra le società di cartolarizzazione e gli 
  enti pubblici gestori degli immobili, che rendono questi ultimi beneficiari, nella 
  sostanza, dei canoni di locazione incassati fino al momento della rivendita e 
  destinatari, altresì, del residuo prezzo, ovvero del plus finale dell'operazione 
  di dismissione degli immobili, fanno ritenere che il Legislatore abbia concepito 
  le società di cartolarizzazione, quali soggetti aventi funzioni meramente finanziarie, 
  ausiliari dell'autorità pubblica nel finanziamento e nell'espletamento della complessa 
  attività di smobilizzo del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica.
  Per converso, gli enti pubblici, nonostante l'avvenuta cessione degli immobili, 
  hanno mantenuto a proprio favore benefici ed oneri solitamente attribuiti al dominus 
  di immobili, quali l'incasso di canoni di locazione (seppure sotto la forma di 
  commissioni), l'incasso di commissioni per la vendita degli immobili a rimborso 
  delle spese sostenute per lo svolgimento di tale attività e, infine, l'incasso 
  del prezzo differito a conguaglio di quanto inizialmente incassato, ma anche gli 
  esborsi dovuti alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Sulla base delle suesposte 
  considerazioni, si ritiene che l'attività svolta dagli enti pubblici in parola 
  dopo l'avvenuto trasferimento degli immobili sia assimilabile alla precedente 
  attività di gestione del patrimonio immobiliare, (poiché gli enti ne ricavano 
  i medesimi benefici e gli stessi oneri) e, quindi, siano da ricondursi nello svolgimento 
  delle loro attività istituzionali.
  Non sussistendo, quindi, anche per tali fattispecie il presupposto soggettivo 
  ai fini dell'imposizione Iva, analogamente a quanto visto nel paragrafo n. 1 per 
  l'assoggettabilità del prezzo di cessione, anche i compensi corrisposti agli enti 
  pubblici per le loro attività di gestione e di ausilio alla vendita sono da considerarsi 
  escluse dal campo di applicazione dell'Iva. 
 
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