Provvedimento del 27 giugno 2003
Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Introduzione delle modalità telematiche per l’esecuzione degli obblighi connessi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili: approvazione delle relative specifiche tecniche. Riordino delle disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.
		«Art. 14 (Utenti).
		
			- Si definiscono utenti dei servizi telematici dell’Agenzia delle 
			entrate i soggetti di cui all’art. 10 del testo unico delle disposizioni 
			concernenti l’imposta di registro, approvato con
			decreto del Presidente della 
			Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, obbligati alla registrazione 
			dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al pagamento 
			delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità 
			successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e 
			risoluzioni dei medesimi contratti
 
».
		
	
	
		«Art. 15 (Modalità di registrazione).
		
			- Gli utenti di cui all’art. 14 possono procedere alla registrazione 
			telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, 
			al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai 
			canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche 
			tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalità 
			di seguito indicate:
			
				- direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o 
				Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti 
				per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini 
				delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive, 
				dell’imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d’imposta;
 
				- tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui 
				all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
				22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
 
				- tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori 
				maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali 
				stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 
				1998, n. 431;
 
				- tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli 
				dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura 
				ed artigianato;
 
				- tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa 
				degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità 
				tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
 
				- tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, 
				attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti 
				pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 
				115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato 
				con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
 
 
».
			
			
		
	
	
		«Art. 16 (Costituzione e autenticazione dei file).
		
			- I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, 
			nonché quelli dei pagamenti delle imposte relative alla registrazione, 
			ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, 
			alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto 
			di beni immobili devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere 
			i dati relativi ad uno o più contratti ovvero ad uno o più pagamenti 
			delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, 
			anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, 
			che si riferiscono ad un solo utente.
 
			-  I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate 
			solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel 
			o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo 
			le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato 
			tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico-ter al presente provvedimento
 
».
		
	
	
		«Art. 21 (Modalità di pagamento telematico).
		
			- Gli utenti individuati dall’art. 14, effettuano, per via telematica, 
			con le modalità previste dall’art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 
			1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonché degli eventuali interessi 
			e sanzioni, relativi alla registrazione, ai canoni di locazione per 
			le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle 
			cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, secondo le specifiche 
			tecniche contenute, rispettivamente, negli allegati, bis e quater al 
			presente provvedimento.
 
			- L’onere di presentazione della denuncia relativa ai contratti a 
			tempo indeterminato e ai contratti con patto di proroga tacita, di cui 
			all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
			n. 131, posto a carico delle parti, viene assolto mediante il pagamento 
			delle imposte dovute in relazione ai contratti stessi, da eseguirsi 
			con le modalità di cui al comma 1.
 
			- Il termine di presentazione della denuncia di cui al comma 2 coincide 
			con quello entro il quale deve essere eseguito il pagamento delle imposte.
 
			- Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali 
			interessi e sanzioni è effettuato, per via telematica, includendo nel 
			file alternativamente:
			
				- le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all’art. 
				14, quando questi ultimi procedono direttamente agli adempimenti 
				di cui al presente capo oppure si avvalgono dei soggetti di cui 
				all’art. 15, ai quali, all’atto dell’incarico, hanno, formalmente, 
				dato consenso all’uso delle predette coordinate;
 
				- le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all’art. 
				15, quando questi ultimi eseguono gli adempimenti di cui al presente 
				capo per conto degli utenti di cui all’art. 14.
 
			
			 
			- Il conto corrente da utilizzare per il pagamento di cui al comma 
			1 deve essere intrattenuto presso una delle Banche convenzionate con 
			l’Agenzia delle entrate.
 
			- Gli uffici controllano la regolarità dei pagamenti effettuati ai 
			sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, 
			la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni
 
».
			
		
	
	
		«Art. 22 (Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione 
		e di avvenuto versamento).
			- L’Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l’avvenuta 
			ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede 
			la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti 
			delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità 
			successive alla prima, alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni, 
			mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
				- la data e l’ora di ricezione del file;
 
				- l’identificativo del file attribuito dall’utente o da uno dei 
				soggetti di cui all’art. 15;
 
				- il protocollo attribuito al file dall’Agenzia delle entrate 
				all’atto di ricezione dello stesso;
 
				- il numero dei contratti o dei pagamenti contenuti nel file;
 
				- gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione 
				non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4 ovvero gli 
				identificativi delle proroghe, cessioni o risoluzioni per le quali 
				il pagamento non è stato accettato.
				Per ogni contratto o pagamento è evidenziato il motivo dell’esclusione. 
			
			 
			- La ricevuta di cui al comma 1, non è prodotta se il file cui si 
			riferisce è scartato per uno dei seguenti motivi:
				- mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio 
				Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in 
				base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato 
				tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico-ter al presente provvedimento;
 
				- codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di 
				riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio 
				dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
 
				- omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente, 
				per i file inviati dai soggetti di cui all’art. 15;
 
				- file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando 
				il software di controllo distribuito dall’Agenzia delle entrate.
 
			
			 
			- Nei casi previsti dal comma 2, lo scarto del file è comunicato, 
			per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del 
			file. Tutti i contratti e i pagamenti, i cui dati sono contenuti nel 
			file scartato, sono respinti.
 
			- L’Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo 
			contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
				- i dati trasmessi dall’utente o da uno dei soggetti elencati 
				all’art. 15;
 
				- la data e gli estremi di registrazione.
 
			
			 
			- L’Agenzia delle entrate attesta singolarmente, per via telematica, 
			le proroghe, le cessioni o le risoluzioni nonché il pagamento delle 
			imposte relative ai canoni per le annualità successive, mediante una 
			ricevuta nella quale sono indicati:
				- la data e l’ora di ricezione del pagamento;
 
				- l’identificativo del pagamento attribuito dall’utente o da uno 
				dei soggetti di cui all’art. 15;
 
				- il protocollo attribuito al pagamento dall’Agenzia delle entrate 
				all’atto della ricezione del file che ne contiene i dati;
 
				- gli estremi del contratto cui si riferisce il pagamento;
 
				- l’importo per cui è stato richiesto l’addebito sul conto corrente;
 
				- la data del pagamento.
 
			
			 
			- Con successiva ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito 
			dell’addebito eseguito dalla banca in relazione alle imposte di registro, 
			di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni.
 
			- Le ricevute di cui ai commi 4 e 5 non sono prodotte per omessa o 
			errata indicazione dei dati richiesti per l’esecuzione degli adempimenti 
			di cui all’art. 20, comma 1, e all’art. 21.
 
			- Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio 
			Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese 
			disponibili, per via telematica, al soggetto che ha apposto il proprio 
			codice di autenticazione o di riscontro al file cui si riferiscono le 
			ricevute medesime.
 
			- Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui ai commi 4 e 5 
			sono rese disponibili per via telematica per un periodo non inferiore 
			a trenta giorni lavorativi dalla data del corretto invio del file.
 
			- Le ricevute di cui al comma 4 sono comunque rese disponibili, per 
			via telematica, nell’ufficio presso cui il contratto è stato registrato 
			non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del corretto 
			invio del file
 
».
		
	
	
		«Art. 23 (Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, 
		gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili).
			- Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute 
			di cui all’art. 22, commi 4 e 5.
 
			- I soggetti, di cui all’art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti 
			che hanno conferito loro l’incarico di provvedere agli adempimenti previsti 
			dal presente capo:
				- una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione 
				ovvero alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni 
				per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, 
				alle risoluzioni;
 
				- due copie delle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5;
 
				- una copia della ricevuta di cui all’art. 22, comma 6.
 
			
			 
			- Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall’art. 18 
			del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, 
			approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, 
			n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all’art. 22, commi 
			4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da parte dell’Agenzia 
			delle entrate
 
».
		
	
	2. Decorrenza.
Motivazioni.
Il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati che gli utenti e gli intermediari devono indicare qualora procedano 
al versamento telematico delle imposte dovute in relazione alle proroghe, anche 
tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto di 
beni immobili di durata pluriennale, nonché alle denunce di maggior durata dei contratti 
a tempo indeterminato, di cui all’art. 36 del testo unico delle disposizioni concernenti 
l’imposta di registro, contemplando un unico termine, pari a trenta giorni, per 
la trasmissione telematica delle predette denunce e per il versamento delle relative 
imposte.
Infatti, tramite il servizio telematieo, l’utente può effettuare contestualmente 
e con un’unica operazione, la presentazione della denuncia e il pagamento delle 
imposte dovute in relazione ad essa.
Con il presente provvedimento viene assorbito anche quanto disciplinato dal provvedimento 
2 luglio 2002, riguardante i versamenti telematici delle imposte dovute sull’ammontare 
del canone relativo alle annualità successive alla prima.
Di conseguenza, le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento e 
contenute nell’allegato tecnico quater, integrano e sostituiscono quelle approvate 
con provvedimento 2 luglio 2002.
Infine, è stato stabilito che l’obbligo di utilizzare le procedure telematiche per 
la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni e per il versamento delle 
relative imposte entri a regime, per i possessori di almeno cento unità immobiliari, 
a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in ossequio a 
quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Le modalità di versamento delle imposte introdotte con il presente provvedimento 
si applicano ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati 
a partire dal 1° gennaio 1980.
Infine, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è stata ampliata la categoria 
di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l’Agenzia delle entrate e i 
soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle 
disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Infatti, il presente provvedimento prevede che anche le agenzie incaricate del disbrigo 
di pratiche amministrative per conto dei propri clienti presso amministrazioni ed 
enti pubblici possono essere abilitate al servizio telematico Entratel, ai soli 
fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di 
locazione e del versamento delle relative imposte, purché abbiano richiesto ed ottenuto, 
per la predetta attività di disbrigo di pratiche amministrative, dalla competente 
autorità la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione 
del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti 
le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio 
del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 26 giugno 1931.
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta 
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto 31 luglio 1998 del Direttore 
generale del Dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica 
delle dichiarazioni.
Legge 9 dicembre 
1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, 
sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia 
di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate 
per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che 
disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi 
connessi ad adempimenti fiscali.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001, recante modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione 
e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, concernente 
le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto 
di beni immobili ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
20 dicembre 2001.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2002, concernente 
i versamenti telematici delle imposte dovute sull’ammontare del canone relativo, 
alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002.
Roma, 27 giugno 2003
Il direttore dell’Agenzia: Ferrara