Agenzia delle Entrate

Provvedimento del 27 giugno 2003

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Introduzione delle modalità telematiche per l’esecuzione degli obblighi connessi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili: approvazione delle relative specifiche tecniche. Riordino delle disposizioni in materia di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2003

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

1.1.
Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei versamenti, sono apportate le modifiche di cui ai punti successivi.
1.2.
Il titolo del capo III è sostituito dal seguente: «Modalità tecniche di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, di pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».
1.3.
L’art. 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Utenti).
  1. Si definiscono utenti dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate i soggetti di cui all’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili e al pagamento delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti».
1.4.
L’art. 15 è sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Modalità di registrazione).
  1. Gli utenti di cui all’art. 14 possono procedere alla registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, al pagamento telematico delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e risoluzioni dei medesimi contratti, con le modalità di seguito indicate:
    1. direttamente, avvalendosi del servizio telematico Entratel o Internet, in relazione ai requisiti posseduti dai medesimi utenti per la trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sulle attività produttive, dell’imposta sul valore aggiunto e dei sostituti d’imposta;
    2. tramite gli incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
    3. tramite le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmatarie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
    4. tramite le agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
    5. tramite soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa;
    6. tramite le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
1.5
L’art. 16 è sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Costituzione e autenticazione dei file).
  1. I dati dei contratti per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché quelli dei pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere contenuti in file. Ciascun file può contenere i dati relativi ad uno o più contratti ovvero ad uno o più pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, che si riferiscono ad un solo utente.
  2.  I file possono essere trasmessi all’Agenzia delle entrate solo se corredati del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico-ter al presente provvedimento».
1.6.
L’art. 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalità di pagamento telematico).
  1. Gli utenti individuati dall’art. 14, effettuano, per via telematica, con le modalità previste dall’art. 15 e dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i pagamenti delle imposte, nonché degli eventuali interessi e sanzioni, relativi alla registrazione, ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei medesimi contratti, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, negli allegati, bis e quater al presente provvedimento.
  2. L’onere di presentazione della denuncia relativa ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti con patto di proroga tacita, di cui all’art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, posto a carico delle parti, viene assolto mediante il pagamento delle imposte dovute in relazione ai contratti stessi, da eseguirsi con le modalità di cui al comma 1.
  3. Il termine di presentazione della denuncia di cui al comma 2 coincide con quello entro il quale deve essere eseguito il pagamento delle imposte.
  4. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonché degli eventuali interessi e sanzioni è effettuato, per via telematica, includendo nel file alternativamente:
    1. le coordinate del conto corrente degli utenti di cui all’art. 14, quando questi ultimi procedono direttamente agli adempimenti di cui al presente capo oppure si avvalgono dei soggetti di cui all’art. 15, ai quali, all’atto dell’incarico, hanno, formalmente, dato consenso all’uso delle predette coordinate;
    2. le coordinate del conto corrente dei soggetti di cui all’art. 15, quando questi ultimi eseguono gli adempimenti di cui al presente capo per conto degli utenti di cui all’art. 14.
  5. Il conto corrente da utilizzare per il pagamento di cui al comma 1 deve essere intrattenuto presso una delle Banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate.
  6. Gli uffici controllano la regolarità dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1 e richiedono, in caso di omesso o insufficiente versamento, la maggiore imposta, gli eventuali interessi e le sanzioni».
1.7.
L’art. 22 è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ricevute di ricezione del file, di attestazione della registrazione e di avvenuto versamento).
  1. L’Agenzia delle entrate attesta, per via telematica, l’avvenuta ricezione dei file contenenti i dati dei contratti, per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché le informazioni riguardanti i pagamenti delle imposte relative alla registrazione, ai canoni per le annualità successive alla prima, alle predette proroghe, cessioni e risoluzioni, mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
    1. la data e l’ora di ricezione del file;
    2. l’identificativo del file attribuito dall’utente o da uno dei soggetti di cui all’art. 15;
    3. il protocollo attribuito al file dall’Agenzia delle entrate all’atto di ricezione dello stesso;
    4. il numero dei contratti o dei pagamenti contenuti nel file;
    5. gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione non è stata effettuata ai sensi del successivo comma 4 ovvero gli identificativi delle proroghe, cessioni o risoluzioni per le quali il pagamento non è stato accettato.
      Per ogni contratto o pagamento è evidenziato il motivo dell’esclusione.
  2. La ricevuta di cui al comma 1, non è prodotta se il file cui si riferisce è scartato per uno dei seguenti motivi:
    1. mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, in base alle modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico e al paragrafo 3 dell’allegato tecnico-ter al presente provvedimento;
    2. codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di un invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
    3. omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente, per i file inviati dai soggetti di cui all’art. 15;
    4. file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo distribuito dall’Agenzia delle entrate.
  3. Nei casi previsti dal comma 2, lo scarto del file è comunicato, per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file. Tutti i contratti e i pagamenti, i cui dati sono contenuti nel file scartato, sono respinti.
  4. L’Agenzia delle entrate attesta la registrazione di ogni singolo contratto mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
    1. i dati trasmessi dall’utente o da uno dei soggetti elencati all’art. 15;
    2. la data e gli estremi di registrazione.
  5. L’Agenzia delle entrate attesta singolarmente, per via telematica, le proroghe, le cessioni o le risoluzioni nonché il pagamento delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, mediante una ricevuta nella quale sono indicati:
    1. la data e l’ora di ricezione del pagamento;
    2. l’identificativo del pagamento attribuito dall’utente o da uno dei soggetti di cui all’art. 15;
    3. il protocollo attribuito al pagamento dall’Agenzia delle entrate all’atto della ricezione del file che ne contiene i dati;
    4. gli estremi del contratto cui si riferisce il pagamento;
    5. l’importo per cui è stato richiesto l’addebito sul conto corrente;
    6. la data del pagamento.
  6. Con successiva ricevuta, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito dell’addebito eseguito dalla banca in relazione alle imposte di registro, di bollo e degli eventuali interessi e sanzioni.
  7. Le ricevute di cui ai commi 4 e 5 non sono prodotte per omessa o errata indicazione dei dati richiesti per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 20, comma 1, e all’art. 21.
  8. Le ricevute, munite del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, sono rese disponibili, per via telematica, al soggetto che ha apposto il proprio codice di autenticazione o di riscontro al file cui si riferiscono le ricevute medesime.
  9. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute di cui ai commi 4 e 5 sono rese disponibili per via telematica per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi dalla data del corretto invio del file.
  10. Le ricevute di cui al comma 4 sono comunque rese disponibili, per via telematica, nell’ufficio presso cui il contratto è stato registrato non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data del corretto invio del file».
1.8.
L’art. 23 è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Obblighi a carico dei soggetti che effettuano, per via telematica, gli adempimenti connessi ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili).
  1. Gli utenti devono consegnare alla parte contraente copia delle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5.
  2. I soggetti, di cui all’art. 15, sono tenuti a rilasciare agli utenti che hanno conferito loro l’incarico di provvedere agli adempimenti previsti dal presente capo:
    1. una dichiarazione di impegno a provvedere alla registrazione ovvero alla esecuzione dei pagamenti delle imposte relative ai canoni per le annualità successive, alle proroghe, anche tacite, alle cessioni, alle risoluzioni;
    2. due copie delle ricevute di cui all’art. 22, commi 4 e 5;
    3. una copia della ricevuta di cui all’art. 22, comma 6.
  3. Gli utenti devono conservare per il periodo previsto dall’art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i contratti unitamente alle ricevute di cui all’art. 22, commi 4, 5 e 6 anche al fine di consentire i controlli da parte dell’Agenzia delle entrate».
1.9.
È aggiunto l’allegato tecnico-quater, approvato con il presente provvedimento.

2. Decorrenza.

  1. I soggetti di cui all’art. 14 possono avvalersi delle procedure telematiche previste dal presente provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione, e di affitto di beni immobili, in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti all’esecuzione per via telematica degli adempimenti relativi alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati che gli utenti e gli intermediari devono indicare qualora procedano al versamento telematico delle imposte dovute in relazione alle proroghe, anche tacite, alle cessioni e alle risoluzioni dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili di durata pluriennale, nonché alle denunce di maggior durata dei contratti a tempo indeterminato, di cui all’art. 36 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, contemplando un unico termine, pari a trenta giorni, per la trasmissione telematica delle predette denunce e per il versamento delle relative imposte.
Infatti, tramite il servizio telematieo, l’utente può effettuare contestualmente e con un’unica operazione, la presentazione della denuncia e il pagamento delle imposte dovute in relazione ad essa.
Con il presente provvedimento viene assorbito anche quanto disciplinato dal provvedimento 2 luglio 2002, riguardante i versamenti telematici delle imposte dovute sull’ammontare del canone relativo alle annualità successive alla prima.
Di conseguenza, le specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento e contenute nell’allegato tecnico quater, integrano e sostituiscono quelle approvate con provvedimento 2 luglio 2002.
Infine, è stato stabilito che l’obbligo di utilizzare le procedure telematiche per la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni e per il versamento delle relative imposte entri a regime, per i possessori di almeno cento unità immobiliari, a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Le modalità di versamento delle imposte introdotte con il presente provvedimento si applicano ai contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.
Infine, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è stata ampliata la categoria di coloro che svolgono il ruolo di intermediari tra l’Agenzia delle entrate e i soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell’art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Infatti, il presente provvedimento prevede che anche le agenzie incaricate del disbrigo di pratiche amministrative per conto dei propri clienti presso amministrazioni ed enti pubblici possono essere abilitate al servizio telematico Entratel, ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte, purché abbiano richiesto ed ottenuto, per la predetta attività di disbrigo di pratiche amministrative, dalla competente autorità la licenza prevista dall’art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931.
Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto 31 luglio 1998 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998, sulla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2001, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.
Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 12 dicembre 2001, concernente le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2001.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2 luglio 2002, concernente i versamenti telematici delle imposte dovute sull’ammontare del canone relativo, alle annualità successive alla prima per i contratti di locazione di beni immobili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002.

 

Roma, 27 giugno 2003

Il direttore dell’Agenzia: Ferrara

 

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