Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale
Div. IV
Circolare 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234
Presidenti degli enti previdenziali
Di cui al decreto legislativo n. 104/96
Loro Sedi
e p. c. All’Osservatorio sul Patrimonio immobiliare degli enti Previdenziali
Via Barberini n. 47
Roma |
Roma, 27 gennaio 2000
Prot.: 6/4PS/30234
Oggetto: Individuazione degli immobili di pregio.
Circolare
n. 6/4/PS/30712 del 30 aprile 1997.
Articolo
2, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000).
L’articolo 2, comma 2, della legge in oggetto prevede che, con circolare del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano definiti gli alloggi in
edifici di pregio.
Com’è noto, già la circolare n. 6/4PS/30712
del 30 aprile 1997 (in G. U. n. 150 del 30 giugno 1997) prevedeva che codesti
enti, con il confronto delle organizzazioni dell’inquilinato, procedessero in
tal senso utilizzando i criteri nella stessa contenuti secondo i quali sono da
considerarsi di pregio gli immobili:
- vincolati ai sensi della
legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico
artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1039 (vincoli paesaggistici) o ricadenti
in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali);
- costituiti per oltre i 2/3 da “abitazioni di lusso” ai sensi della legge
n. 408/1949, e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 35/1960,
e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967,
n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del
D. M. 2 agosto 1969, pubblicato nella G. U. n. 218
del 27 agosto 1969;
- situati nel centro storico, così come definito ai sensi della
legge n. 392/1978,
articolo 18, ad eccezione di quelli situati in zone comunque degradate;
- che sorgono in aree con valori unitari medi (lire per unità di superficie
commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel
quale sono ubicati.
Su tale ultimo criterio è intervenuta, con la previsione indicata in oggetto,
un’indicazione legislativa secondo la quale sono individuati, come immobili di
pregio, quelli che “sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato
degli immobili è superiore del 70% rispetto al valore di mercato medio rilevato
nell’intero territorio comunale”.
In relazione a quanto sopra esposto, tenuto anche conto delle indicazioni elaborate
dall’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si forniscono
nella materia i seguenti ulteriori criteri applicativi.
Per l’individuazione delle zone e per la determinazione dei relativi valori di
mercato, codesti enti si avvarranno dei dati ufficiali pubblicati semestralmente
dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio sull’Osservatorio dei
valori immobiliari.
I valori medi delle zone definite dal predetto organismo sono calcolati come media
aritmetica dei valori minimi e massimi di zona. La media dei valori medi delle
zone di un Comune costituisce il valore medio di mercato del Comune stesso. Le
zone i cui edifici sono considerati di pregio sono, quindi, quelle con un valore
medio superiore del 70% al valore medio comunale (valore di soglia).
Qualora, nella fase di valutazione degli immobili, si rilevasse che edifici ubicati
in zone non di pregio abbiano un valore superiore al valore di soglia, gli stessi
verranno considerati di pregio.
Al contrario, se nella fase di valutazione degli immobili si rilevasse che edifici
ubicati in zone di pregio abbiano un valore inferiore al valore di soglia, gli
stessi verranno considerati non di pregio.
Per quanto attiene agli immobili situati nel centro storico, in zone comunque
degradate, l’esclusione dalla categoria di pregio avrà luogo ove il valore di
mercato di un analogo edificio in buono stato, al netto del costo della ristrutturazione
(esclusi gli oneri finanziari), risulti inferiore alla soglia di valore per la
classificazione nella categoria di pregio.
Per la valutazione degli immobili particolarmente degradati oppure per quelli
i cui valori si collocano al di sopra o al di sotto della soglia, codesti enti
si avvarranno, così come previsto nella citata circolare del 30 aprile 1997, di
convenzioni con gli UTE o di esperti iscritti negli albi professionali, quali
geometri, ingegneri o architetti.
I conseguenti provvedimenti di riclassificazione, aventi per oggetto l’esclusione
dalla categoria del “pregio” di un immobile o, viceversa, l’inclusione di un edificio
che non ne faccia parte, saranno adottati d’intesa fra le parti (ente proprietario
e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini). In caso
di disaccordo, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, ad opera
di una delle parti, la valutazione sarà sottoposta all’esame del livello centrale
(Ente proprietario e Associazioni sindacali) che, con l’assistenza dell’Osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si esprimerà in merito entro
i successivi 15 giorni.
In allegato si riporta una tabella contenente, per i 12 più grandi Comuni, i valori
medi di mercato e di soglia, elaborati sulla base delle informazioni fornite dal
Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio sull’Osservatorio dei valori
immobiliari.
Per i comuni più piccoli, che presentano una minore eterogeneità di valori tra
le diverse zone urbane, l’individuazione degli immobili di pregio potrà avvenire,
ove necessario, attraverso un confronto tra codesti enti e le organizzazioni sindacali
più rappresentative dell’inquilinato, analizzando la singola realtà territoriale
e di mercato.
In relazione a quanto sopra, codesti enti sono invitati ad attivare, con ogni
urgenza, incontri con le predette organizzazioni sindacali per la definizione
di questi aspetti, concernenti l’individuazione degli immobili di pregio, che
richiedono l’intesa fra le parti, ivi compresa la determinazione dei canoni di
locazione.
IL MINISTRO
on. Cesare Salvi
ALLEGATO
COMUNI |
VALORI MEDI COMUNALI
(000/mq) |
VALORI DI SOGLIA
(000/mq) |
Bari |
1.720.000 |
2.924.000 |
Bologna |
4.200.000 |
7.140.000 |
Catania |
1.710.000 |
2.907.000 |
Firenze |
3.100.000 |
5.270.000 |
Genova |
2.900.000 |
4.930.000 |
Milano |
4.420.000 |
7.514.000 |
Napoli |
3.520.000 |
5.984.000 |
Palermo |
1.840.000 |
3.128.000 |
Roma |
3.060.000 |
5.202.000 |
Torino |
3.750.000 |
6.375.000 |
Venezia |
3.230.000 |
5.491.000 |
Trieste |
1.810.000 |
3.077.000 |
HOME