Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza sociale
Div. IV
Circolare 27 gennaio 2000, n. 6/4PS/30234
 
  
    
      Presidenti degli enti previdenziali 
      Di cui al decreto legislativo n. 104/96 
      Loro Sedi 
       
      e p. c. All’Osservatorio sul Patrimonio immobiliare degli enti Previdenziali 
      Via Barberini n. 47 
      Roma | 
    
  
 
 
Roma, 27 gennaio 2000
Prot.: 6/4PS/30234
Oggetto: Individuazione degli immobili di pregio.
              Circolare 
n. 6/4/PS/30712 del 30 aprile 1997.
              Articolo 
2, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge Finanziaria 2000).
L’articolo 2, comma 2, della legge in oggetto prevede che, con circolare del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengano definiti gli alloggi in 
edifici di pregio.
  Com’è noto, già la circolare n. 6/4PS/30712 
  del 30 aprile 1997 (in G. U. n. 150 del 30 giugno 1997) prevedeva che codesti 
  enti, con il confronto delle organizzazioni dell’inquilinato, procedessero in 
  tal senso utilizzando i criteri nella stessa contenuti secondo i quali sono da 
  considerarsi di pregio gli immobili:
  
    - vincolati ai sensi della 
	legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico 
    artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1039 (vincoli paesaggistici) o ricadenti 
    in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali);
 
    - costituiti per oltre i 2/3 da “abitazioni di lusso” ai sensi della legge 
    n. 408/1949, e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 35/1960, 
    e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, 
    n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del
    D. M. 2 agosto 1969, pubblicato nella G. U. n. 218 
    del 27 agosto 1969;
 
    - situati nel centro storico, così come definito ai sensi della 
	legge n. 392/1978, 
    articolo 18, ad eccezione di quelli situati in zone comunque degradate;
 
    - che sorgono in aree con valori unitari medi (lire per unità di superficie 
    commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel 
    quale sono ubicati.
 
  
  Su tale ultimo criterio è intervenuta, con la previsione indicata in oggetto, 
  un’indicazione legislativa secondo la quale sono individuati, come immobili di 
  pregio, quelli che “sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato 
  degli immobili è superiore del 70% rispetto al valore di mercato medio rilevato 
  nell’intero territorio comunale”.
  In relazione a quanto sopra esposto, tenuto anche conto delle indicazioni elaborate 
  dall’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si forniscono 
  nella materia i seguenti ulteriori criteri applicativi.
  Per l’individuazione delle zone e per la determinazione dei relativi valori di 
  mercato, codesti enti si avvarranno dei dati ufficiali pubblicati semestralmente 
  dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio sull’Osservatorio dei 
  valori immobiliari.
  I valori medi delle zone definite dal predetto organismo sono calcolati come media 
  aritmetica dei valori minimi e massimi di zona. La media dei valori medi delle 
  zone di un Comune costituisce il valore medio di mercato del Comune stesso. Le 
  zone i cui edifici sono considerati di pregio sono, quindi, quelle con un valore 
  medio superiore del 70% al valore medio comunale (valore di soglia).
  Qualora, nella fase di valutazione degli immobili, si rilevasse che edifici ubicati 
  in zone non di pregio abbiano un valore superiore al valore di soglia, gli stessi 
  verranno considerati di pregio.
  Al contrario, se nella fase di valutazione degli immobili si rilevasse che edifici 
  ubicati in zone di pregio abbiano un valore inferiore al valore di soglia, gli 
  stessi verranno considerati non di pregio.
  Per quanto attiene agli immobili situati nel centro storico, in zone comunque 
  degradate, l’esclusione dalla categoria di pregio avrà luogo ove il valore di 
  mercato di un analogo edificio in buono stato, al netto del costo della ristrutturazione 
  (esclusi gli oneri finanziari), risulti inferiore alla soglia di valore per la 
  classificazione nella categoria di pregio.
  Per la valutazione degli immobili particolarmente degradati oppure per quelli 
  i cui valori si collocano al di sopra o al di sotto della soglia, codesti enti 
  si avvarranno, così come previsto nella citata circolare del 30 aprile 1997, di 
  convenzioni con gli UTE o di esperti iscritti negli albi professionali, quali 
  geometri, ingegneri o architetti.
  I conseguenti provvedimenti di riclassificazione, aventi per oggetto l’esclusione 
  dalla categoria del “pregio” di un immobile o, viceversa, l’inclusione di un edificio 
  che non ne faccia parte, saranno adottati d’intesa fra le parti (ente proprietario 
  e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini). In caso 
  di disaccordo, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, ad opera 
  di una delle parti, la valutazione sarà sottoposta all’esame del livello centrale 
  (Ente proprietario e Associazioni sindacali) che, con l’assistenza dell’Osservatorio 
  sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, si esprimerà in merito entro 
  i successivi 15 giorni.
  In allegato si riporta una tabella contenente, per i 12 più grandi Comuni, i valori 
  medi di mercato e di soglia, elaborati sulla base delle informazioni fornite dal 
  Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio sull’Osservatorio dei valori 
  immobiliari.
  Per i comuni più piccoli, che presentano una minore eterogeneità di valori tra 
  le diverse zone urbane, l’individuazione degli immobili di pregio potrà avvenire, 
  ove necessario, attraverso un confronto tra codesti enti e le organizzazioni sindacali 
  più rappresentative dell’inquilinato, analizzando la singola realtà territoriale 
  e di mercato.
  In relazione a quanto sopra, codesti enti sono invitati ad attivare, con ogni 
  urgenza, incontri con le predette organizzazioni sindacali per la definizione 
  di questi aspetti, concernenti l’individuazione degli immobili di pregio, che 
  richiedono l’intesa fra le parti, ivi compresa la determinazione dei canoni di 
  locazione.
 
IL MINISTRO
on. Cesare Salvi
 
ALLEGATO
  
  
    
      | COMUNI | 
      VALORI MEDI COMUNALI 
      (000/mq) | 
      VALORI DI SOGLIA 
      (000/mq) | 
    
    
      | Bari | 
      1.720.000 | 
      2.924.000 | 
    
    
      | Bologna | 
      4.200.000 | 
      7.140.000 | 
    
    
      | Catania | 
      1.710.000 | 
      2.907.000 | 
    
    
      | Firenze | 
      3.100.000 | 
      5.270.000 | 
    
    
      | Genova | 
      2.900.000 | 
      4.930.000 | 
    
    
      | Milano | 
      4.420.000 | 
      7.514.000 | 
    
    
      | Napoli | 
      3.520.000 | 
      5.984.000 | 
    
    
      | Palermo | 
      1.840.000 | 
      3.128.000 | 
    
    
      | Roma | 
      3.060.000 | 
      5.202.000 | 
    
    
      | Torino | 
      3.750.000 | 
      6.375.000 | 
    
    
      | Venezia | 
      3.230.000 | 
      5.491.000 | 
    
    
      | Trieste | 
      1.810.000 | 
      3.077.000 | 
    
  
  
 
 
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