Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Circolare del 30 aprile 1997, n. 6/4PS/30712
 
Si trascrive qui di seguito la circolare esaminata ed approvata dal Consiglio 
dei Ministri nella seduta del 30 aprile 1997:
	"Il decreto legislativo 16 febbraio 
	1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dall’art. 3, comma 27, 
	della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio 
	immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi 
	in campo immobiliare, all’art. 15, comma 2, detta norme sui criteri di assegnazione 
	in locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei 
	canoni da parte degli enti pubblici previdenziali.
	In particolare la norma demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
	con apposita circolare, da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio 
	dei Ministri, di:
	
		- definire la specificazione dei criteri di assegnazione degli alloggi, 
		che tengano conto degli elementi indicati nella norma stessa;
 
		- fornire criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio;
 
		- definire le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente 
		rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio 
		e alla definizione dei relativi canoni;
 
		- determinare, per la restante parte del patrimonio, criteri per l’applicazione 
		dell’art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni 
		dalla legge 
		8 agosto 1992, n. 359, che reca disposizioni sui patti in deroga.
 
	
	La definizione dei criteri di assegnazione e di determinazione dei canoni da 
	parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è finalizzata, alla 
	luce dei principi che ispirano il nuovo quadro legislativo prefigurato dalla 
	delega contenuta nella legge di riforma del sistema pensionistico, ad orientare 
	la gestione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici verso l’obiettivo 
	di migliorarne le redditività nel rispetto di criteri di trasparenza, economicità 
	e congruità di valutazione economica e in coerenza con le finalità istituzionali 
	degli enti stessi e del complesso degli interessi pubblici che rilevano in materia.
	I criteri che vengono dettati sono volti, conseguentemente, a rispondere all’esigenza 
	di assicurare comportamenti uniformi di codesti enti nella fase di transizione 
	verso il nuovo sistema di gestione, nella prospettiva dell’adozione di un innovativo 
	e più economico modo di utilizzo delle proprie risorse immobiliari.
	Dette disposizioni, pertanto, intendono, da una parte, salvaguardare le situazioni 
	richiamate espressamente dall’art. 
	15, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 1996 e, dall’altra, favorire 
	il processo di valorizzazione del patrimonio di codesti enti ai fini delle valutazioni 
	e degli indirizzi sulla destinazione degli immobili stessi nei programmi di 
	cessione da realizzare ai sensi dell’art. 2 del decreto medesimo.
	L’Art. 1 del decreto legislativo 
	n. 104/1996 individua i soggetti ai quali si applica la normativa contenuta 
	nel decreto ed in particolare gli enti previdenziali di natura pubblica elencati 
	al n. 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e quelli di cui 
	al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
	In relazione all’evoluzione normativa risultano, pertanto, al momento attuale, 
	interessati dalle presenti disposizioni i seguenti enti: INPS, INAIL, INPDAP, 
	IPSEMA, INPDAI, ENPALS, IPOST, ENPAF ed il Fondo previdenziale ed assistenziale 
	degli spedizionieri doganali.
	Per le considerazioni che precedono si dettano di seguito, in attuazione delle 
	disposizioni di cui all’art. 
	15 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, i criteri ai quali 
	codesti enti dovranno ispirare il proprio comportamento adottando ovvero adeguando 
	i rispettivi regolamenti interni in materia, anche avvalendosi dell’Osservatorio 
	sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all’art. 10 dello 
	stesso decreto, con particolare riferimento al compito previsto al comma 1, 
	lettera b).
	Per assicurare comportamenti omogenei degli enti, in attuazione anche delle 
	disposizioni di cui al comma 4, dell’art. 
	15 del decreto legislativo n. 104 del 1996 gli enti stessi provvederanno 
	a darsi procedure unificate e meccanismi e strumenti unitari, potendosi avvalere 
	del Centro unitario di servizi di cui all’art. 2 del decreto medesimo.
	
	- Criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari ad uso residenziale.
 
		- 1.1. Informazione pubblica sulle disponibilità.
 
		- L’art. 15, comma 1, del decreto legislativo impone agli enti di garantire 
		un’adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative 
		da locare, indicando in particolare forme obbligatorie ed unificate di pubblicazione, 
		anche se diversificate per gli immobili di pregio e per quelli non di pregio.
		Le procedure di assegnazione in locazione degli alloggi che, relativamente 
		al complesso del patrimonio immobiliare degli enti, si sono resi disponibili, 
		dovranno, pertanto, prevedere, oltre alla normale informazione resa in appositi 
		spazi accessibili al pubblico, nelle sedi degli enti, la periodica pubblicazione 
		delle disponibilità sul foglio annunci legali della provincia e sull’albo 
		pretorio dei comuni, con indicazione dei termini di presentazione delle 
		domande da parte dei soggetti interessati e le forme di assegnazione, definite 
		con riferimento ai punti successivi.
		Per ottimizzare l’uso del patrimonio abitativo gli enti, al loro interno 
		e fra di loro, dovranno operare per favorire i processi di mobilità fra 
		i loro inquilini. 
		- 1.2. Condizioni generali per le nuove assegnazioni di immobili non di 
		pregio.
 
		- Possono chiedere l’assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà 
		di un ente previdenziale pubblico tutti coloro che hanno la residenza o 
		risiedono, per documentati motivi di lavoro, nel territorio del comune dove 
		è situato l’alloggio o nei comuni limitrofi e posseggono un reddito adeguato 
		ad assicurare la propria solvibilità per il pagamento del canone relativo 
		e degli oneri accessori.
		Ricorrendo situazioni di squilibrio tra disponibilità e numero dei potenziali 
		conduttori, costituiscono condizioni preclusive all’assegnazione di alloggi 
		non di pregio in locazione di proprietà degli enti pubblici previdenziali 
		le situazioni seguenti:
		essere assegnatari di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà 
		di ente previdenziale o comunque di altro ente pubblico, salvo restituzione 
		dell’alloggio già assegnato;
		avere la libera disponibilità di altro alloggio adeguato alle esigenze del 
		nucleo familiare nel comune in cui si trova l’abitazione di cui si chiede 
		l’assegnazione o in comune limitrofo;
		La composizione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione 
		anagrafica attestante lo stato di famiglia.
		Il reddito relativo del nucleo familiare è calcolato come somma dei redditi 
		di tutti i componenti il nucleo stesso e viene documentato dall’interessato 
		all’assegnazione dell’alloggio in sede di domanda.
		Gli elenchi degli assegnatari saranno comunicati all’amministrazione finanziaria 
		nei termini indicati dall’art. 3, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 
		335, per la verifica dei redditi dichiarati. 
		- 1.3. Riserve a favore degli sfrattati e delle forze del l’ordine.
 
		- Nell’assegnazione degli alloggi che via via verranno offerti in locazione 
		dovranno essere rispettate, in fase di avanzamento, le riserve previste 
		nel presente punto 1.3.
		Nel quadro di generale trasparenza, gli enti sono chiamati a dare seguito 
		alle disposizioni legislative che vincolano a segnalare ai comuni la disponibilità 
		delle unità immobiliari, in vista delle assegnazioni in via prioritaria 
		di una quota del 50% della disponibilità complessiva rilevata a livello 
		nazionale secondo le norme previste nell’art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 
		1952, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 
		94, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’assegnazione gli enti 
		dovranno tener conto dei criteri di preferenza adottati nella definizione 
		delle graduatorie da parte delle amministrazioni locali; a parità di condizioni 
		varrà il criterio di priorità della data di esecuzione del provvedimento 
		di sfratto.
		Su richiesta dei relativi comandi territoriali per esigenze di mobilità, 
		gli enti sono tenuti a mettere a disposizione di carabinieri, forze di polizia 
		e guardie di finanza una quota di alloggi resisi disponibili in misura non 
		superiore al 15%.
		Restano ferme eventuali altre riserve legislativamente previste. 
		- 1.4. Principi generali di priorità per gli alloggi non di pregio.
 
		- Gli enti dovranno prevedere in materia di assegnazione degli alloggi 
		non di pregio l’elaborazione di elenchi con meccanismi unitari ed uniformi, 
		sulla base dei seguenti criteri esposti in forma decrescente di importanza:
		
			- nucleo familiare con reddito annuo netto, calcolato ai fini IRPEF, 
			inferiore agli 80 milioni per un nucleo di due componenti. Tale valore 
			è aumentato di lire 10 milioni per ogni componente aggiuntivo;
 
			- lavoratori posti in mobilità per ragioni di servizio da amministrazioni 
			pubbliche e da datori di lavoro privati, in caso di rilevanza collettiva 
			comunicata all’Osservatorio ed alla Direzione generale della previdenza 
			e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
			riconosciuta e certificata dal Ministro del lavoro e della previdenza 
			sociale con proprio decreto;
 
			- nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap;
 
			- famiglie monoparentali;
 
			- nuclei familiari composti da soggetti ultrasessantacinquenni;
 
			- nuclei familiari in condizioni reddituali meno favorevoli, sempre 
			ferma restando la valutazione della solvibilità dell’inquilino e la 
			sufficienza del reddito stesso al costo della locazione;
 
			- giovani coppie.
 
		
		Gli enti dovranno, come già previsto al punto 1.1., assicurare, in via prioritaria, 
		e in rapporto alle disponibilità, in relazione a particolari esigenze reddituali 
		o di carattere abitativo, la possibilità della sostituzione dell’alloggio 
		locato con altro più rispondente.
		L’accertamento delle condizioni per l’assegnazione in locazione di unità 
		abitative di proprietà degli enti previdenziali pubblici deve risultare 
		da documentazione obiettiva, anche attraverso autocertificazioni, da comprovare 
		successivamente, comunque prima dell’assegnazione.
		Al fine di favorire la trasparenza dei criteri adottati nelle assegnazioni 
		effettuate, alle stesse dovrà essere data adeguata pubblicità e dovrà essere 
		assicurata sufficiente informativa, circa le avvenute assegnazioni, salvo 
		ostino misure di sicurezza. 
	
	
	- Criteri per l’individuazione degli immobili di pregio.
	 L’Art. 15, comma 2, del 
	decreto legislativo n. 104/1996 dispone che siano definiti, anche a seguito 
	di indicazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 10 del decreto medesimo, criteri 
	generali per l’individuazione degli immobili di pregio, che, alla luce dei nuovi 
	obiettivi di valorizzazione, dovranno assicurare per la loro superiore qualità 
	la migliore redditività del patrimonio degli enti previdenziali pubblici.
	In tale prospettiva l’individuazione degli immobili di pregio, con il confronto 
	delle organizzazioni dell’inquilinato, non potrà che avvenire sulla base di 
	criteri oggettivi, riscontrabili in modo agevole ed univoco con riguardo alle 
	caratteristiche intrinseche dell’immobile ed alla sua ubicazione - anche prescindendo 
	in casi particolari dalla classificazione catastale - sì da assicurare uniformità 
	di comportamento degli enti.
	Ai fini dell’art. 15, comma 
	2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, l’individuazione degli 
	immobili di pregio avverrà considerando i caratteri sottoelencati:
	
		- immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089 / 1939 (immobili di 
		valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497 / 1939 (vincoli 
		paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 
		(vincoli paesistici categoriali); 
 
		- immobili costituiti per oltre i 2/3 da "abitazioni di lusso" ai sensi 
		della legge n. 408/1949 e successive modifiche e integrazioni, della legge 
		n. 35 / 1960 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11 
		dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del
		decreto ministeriale 
		2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 in data 27 
		agosto 1969;
 
		- immobili situati nel centro storico così come definito ai sensi della
		legge n. 392/1978, 
		art. 18, ad eccezione di quelli situati in zone comunque degradate;
 
		- immobili che sorgono in aree con valori unitari medi (lire per unità 
		di superficie commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato 
		del comune nel quale sono ubicati; per la determinazione del prezzo medio 
		ci si può avvalere, mediante apposite convenzioni secondo le norme vigenti, 
		degli UTE o di esperti iscritti negli albi professionali dei geometri, ingegneri 
		e architetti.
 
	
	Si precisa, altresì, che ai fini della definizione di immobile di pregio non 
	si deve tenere conto dello stato manutentivo dell’immobile. Resta inteso che 
	per la determinazione del canone degli alloggi in immobili di pregio in cattivo 
	stato di conservazione si terrà conto di tale condizione.
	- Criteri per la determinazione dei canoni.
 
	La locazione degli immobili qualificati come di pregio sarà attuata a canoni 
	tendenti a quelli di libero mercato, che saranno definiti nell’ambito di confronti 
	fra gli enti e le associazioni degli inquilini. In ogni caso si dovrà garantire 
	che gli immobili siano assegnati ai richiedenti che dimostrino piena solvibilità.
	Agli inquilini che già hanno in locazione gli immobili di cui al precedente 
	capoverso e che alla scadenza del contratto dovranno sostenere un canone di 
	mercato e non sono in grado di farlo dovranno essere offerte, ove possibile, 
	locazioni alternative in altri immobili non di pregio di proprietà dell’ente 
	locatore, di altro ente o individuati nel mercato pubblico o privato. Nel caso 
	di conduttori ultrasessantacinquenni, dovranno essere offerte adeguate soluzioni 
	abitative con caratteristiche economiche, tipologiche e localizzative predefinite 
	attraverso la contrattazione con le associazioni degli inquilini.
	Nelle more dei casi indicati nel paragrafo precedente, fino all’offerta di nuove 
	soluzioni abitative adeguate, verrà salvaguardata la posizione esistente; tale 
	salvaguardia cesserà oltreché dopo la nuova assegnazione anche nel caso di mancata 
	accettazione da parte dell’inquilino delle alternative proposte.
	La locazione degli immobili non di pregio sarà attuata sulla base di regole 
	e canoni definiti dal confronto tra gli enti proprietari e le associazioni degli 
	inquilini. Le regole concordate dovranno prevedere, nel rinnovo del contratto, 
	il più rapido allineamento tra i canoni sostenuti e quelli definiti dagli accordi 
	fra le parti. In ogni caso il canone non potrà mai essere inferiore ai canoni 
	calcolati sulla base degli elementi previsti nella circolare n. 4/4PS/21898 
	del 27 novembre 1992, aggiornati secondo l’indice Istat sul costo della vita, 
	pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 - serie generale - in data 19 dicembre 
	1992.
	Per i conduttori di alloggi non di pregio con reddito familiare pari o inferiore 
	a quello previsto per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica secondo normative 
	delle rispettive regioni o, in assenza, sulla base degli indirizzi del CER / 
	CIPE, alla scadenza del contratto si garantirà la salvaguardia della posizione 
	esistente fino all’offerta da parte dell’ente di alloggi alternativi con canoni 
	in deroga più limitati di proprietà dell’ente locatore stesso, di altro ente 
	o individuati nel mercato pubblico o privato. Anche in tale caso la salvaguardia 
	cesserà dopo la nuova assegnazione e nel caso di mancata accettazione da parte 
	dell’inquilino delle alternative proposte.
	Per tutte le tipologie di contratti stipulati dovrà essere assicurata la massima 
	informazione anche sui termini economici.
	Per la puntuale definizione dei principi generali fissati nei paragrafi 1 e 
	2 della presente circolare si rinvia al confronto unitario fra gli enti previdenziali 
	pubblici e le organizzazioni degli inquilini anche avvalendosi del supporto 
	tecnico dell’Osservatorio di cui all’art. 
	10 del decreto legislativo n. 104/1996.
	Gli accordi fra le parti previsti nel paragrafo 3 dovranno essere definiti entro 
	centoventi giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri 
	della presente circolare; in caso di mancato accordo, nei termini previsti, 
	il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convocherà le parti per l’esame 
	dei punti controversi, la soluzione dei problemi particolari e il raggiungimento 
	di un pronto accordo".
 
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