Stipulato da
ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI
A.P.P.C.
CONFEDILIZIA
UPPI
ASSOCIAZIONE DEGLI INQUILINI
SICET
SAI-CISAL
UNIAT
SUNIA
Pistoia 9 settembre 1999
Condizioni per la stipula dei Contratti di Locazione
ex Art. 2 Commi 3,4,5 Art 4 e 5 Legge 431/1998
I sindacati della Proprietà immobiliare ( Uppi, Confedilizia,A.P.P.C.)
e quelli degli Inquilini ( Sunia , Sicet, Unione Inquilini, Sai Cisal, UNIAT) di
Pistoia, in base alla legge n° 431/98 ed al collegato successivo Decreto del Ministro
dei Lavori Pubblici di Concerto con il Ministro delle Finanze n 67 del 05.03.1999,
pubblicato sulla G.U. il 22.03.1999,
art 1 e segg.
Preso atto
Che il Comune di Pistoia ha già individuato sul proprio territorio 6 zone omogenee ma che per quanto riguarda la locazione queste verranno definite facendo alcuni accorpamenti come da Carta Topografica Allegata.
Che è necessario individuare nelle 3 zone definite i valori minimi e massimi del canone da applicarsi,
Che all'interno di tutte le zone sono state individuate tre fasce di oscillazione, con valori minimi e massimi, ( A-B-C-) per l'applicazione in concerto dei canoni per le unità immobiliari ad uso abitativo alle stesse appartenenti;
Di tutto quanto stabilito nel decreto interministeriale Lavori Pubblici e Finanze n 27 del 05.03.1999 e pubblicato sulla G.U. il 22.03.1999.
Determinano
Zona n° 1 Centro:
Il canone Minimo in Lire 6.000 mensile mq
Il canone Massimo in Lire 12.000 mensile mq
Zona n° 2 Periferia:
Il Canone Minimo in Lire 5.000 mensili mq
Il Canone Massimo in Lire 11.000 mensili mq
Zona 3 Montana:
Il Canone Minimo in Lire 4.000 mensili mq
Il Canone Massimo in Lire 8.000 mensili mq
Concordano
che per l'applicazione concreta del canone nelle singole fasce devono essere tenuti presenti, per le singole Unità immobiliari abitative di Cat: A/2 , A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 lo stato manutentivo proprio e dell'intero stabile secondo la seguente classificazione:
Stabiliscono
Che per la zona Centro il canone di locazione sia mensilmente:
Che per la zona Periferia il canone di locazione sia mensilmente:
Che per la zona Montana il canone di locazione sia mensilmente:
Affermano
Che qualora le parti concordino una durata contrattuale maggiore rispetto a quella
prevista ex lege ( tre anni più due) il canone di locazione ,con decorrenza dal
quarto anno, potrà essere maggiorato, a secondo della ulteriore durata , del 2%
annuo;
Che per il calcolo della superficie di valutazione si applicheranno tutte le indicazioni
previste nell'allegato C ( norme tecniche per la determinazione della superficie
catastale) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n 138;
Che per gli alloggi corredati di idoneo mobilio in ogni singolo vano, come per gli
alloggi transitori per quanto riguarda la durata, le parti ne terranno conto ai
fini della determinazione del canone di locazione nell'ambito della fascia di riferimento;
Che il presente accordo è estensibile a tutti i comuni della provincia di Pistoia
per la parte normativa; per la parte economica verranno recepiti, mediante allegati,
gli accordi che verranno raggiunti per i singoli comuni;
Che per quanto riguarda gli oneri accessori si fa riferimento alla tabella oneri
accessori stipulata con il presente accordo;
Che il presente accordo ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso
presso il Comune di Pistoia, con possibilità di revisione dopo quindici mesi e vale
comunque fino a stipula di nuovi accordi;
Concordano
che per quanto riguarda i rinnovi contrattuali ancora soggetti al regime legale di cui alla legge 392/78 i nuovi canoni di locazione, determinati con l'applicazione dei criteri fissati nel presente accordo, saranno applicati come segue : sulla differenza tra vecchio e nuovo canone di locazione un aumento non superiore all’ 80% nell'arco del triennio ( tale aumento potrà essere scaglionato in base agli accordi raggiunti tra le parti). Il rimanente 20% sarà applicato nel caso le parti concordino un ulteriore rinnovo contrattuale nel successivo contratto.
Istituiscono una Commissione Stragiudiziale Conciliativa e di Congruità
Ognuna delle parti contraenti potrà attivare una procedura di verifica della congruità e della conformità del contratto all'accordo locale, valendosi della Commissione Conciliativa Stragiudiziale di Congruità solo nel caso che il contratto e il conseguente canone di locazione non siano stati concordati con l'assistenza delle rispettive Associazioni Sindacali in fase di stipula e comunque solo con l'assistenza dei rappresentanti delle associazioni della Proprietà e dell'Inquilinato a cui hanno dato la loro adesione le parti contraenti, anche se successivamente alla stipula del contratto.
La commissione conciliativa sarà composta da 4 membri e precisamente due della proprietà e due degli Inquilini e un membro scelto di volta in volta. dalle parti contraenti tramite i propri rappresentanti Il tentativo di componimento con la mediazione dei rappresentanti sindacali scelti liberamente, deve concludersi entro 30 giorni dalla prima seduta. In caso di fallimento si attiverà la succitata commissione.
Rientra nelle competenze della commissione stessa:
-nel caso di variazioni delle agevolazioni fiscali che hanno determinato i presenti
accordi, le organizzazioni sindacali concorderanno nuovi parametri di locazione,
e le parti potranno determinare aumenti o diminuzioni nella stessa misura, previo
ratifica della Commissione
A compensazione della facoltà concessa al conduttore di dare disdetta anticipata del contratto di locazione anche al di fuori della ipotesi prevista dall'art 3, comma 6, della l. 431/1998, la corresponsione degli interessi legali o postali relativi al deposito cauzionale potrà avvenire in un'unica soluzione alla fine del rapporto locativo.
Sono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:
Tutto ciò premesso le Organizzazioni Sindacali presenti, oggi 9 settembre 1999 in Pistoia nella sede del Comune, alla presenza dell’Assesore alle Politiche della Casa, sottoscrivono il presente accordo contratti tipo chiedendone il deposito.
UPPI
CONFEDILIZIA
A.P.P.C.
SUNIA
SICIET
UNIONE INQUILINI
SAI CISAL
UNIAT