ACCORDO PER LA CITTÀ DI ALESSANDRIA
Fra le seguenti organizzazioni:
Proprietari di Casa
Associazione Proprietari di Casa - CONFEDILIZIA in persona di Francesco
Stradella
U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari in persona di Aldo CHIESA
A.P.P.C. - Associazione Piccoli Proprietari Case in persona di Domenico ROVERE
FEDERPROPRIETA' in persona di Francesco DE FILIPPIS
A.N.P.C. in persona di Gaetano VELLA
Inquilini
SUNIA in persona di Nadia BELLAN
UNIAT in persona di Gabriella BELTRAND
SICET in persona di Gerolamo RICCI
Si conviene e stipula quanto infra.
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, legge 431\98 e art. 1 D.M. 5 marzo 1999)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio del Comune di Alessandria.
- INDIVIDUAZIONE ZONE OMOGENEE
- A-1)
- Il territorio del Comune di Alessandria., acquisite le informazioni
concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso nelle
seguenti 4 (quattro) aree:
- Area 1 - Centro storico
Area 2 - Zona Intermedia
Area 3 - Zona periferica
Area 4 - Sobborghi
aventi caratteristiche omogenee per: valori di mercato; dotazioni infrastrutturali
(trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature
commerciali eccetera); tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi
catastali; come meglio individuate e delimitate in cartografia che si allega
come parte integrante del presente ( allegato 1 ).
- A-2)
- all’interno delle suddette aree omogenee, non si ravvisano invece né la
necessità né l’opportunità di evidenziare zone di particolare pregio o di
particolare degrado, stante la sostanziale omogeneità delle aree.
- VALORI DEL CANONE
- B-1)
- Convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di
individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate
in cartografia allegato 1, i valori minimi e massimi del canone, espressi
in lire ad anno per ogni anno per ogni metro quadro utile, come da tabelle
riepilogative (con relative sub-fasce per ogni area) che si allegano come
parte integrante al presente (allegato 2).
- B-2)
- convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private
contrattuali ai sensi del presente accorso, venga aggiornato ogni anni in
misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente; l'aggiornamento decorrerà automaticamente senza necessità di richiesta.
- B-3)
- convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli
in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e
più utili criteri negli usi locali su piazza.
- B-4)
- convengono che, nel calcolo della superficie utile effettiva, sia ammesso
uno scarto di tolleranza del 5% (cinque per cento) per eccesso o per difetto
senza che ciò comporti revisioni o variazioni del canone.
- METRO QUADRO UTILE
- C-1)
- Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere
possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa
esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine,
si osserva che l’art. 1 comma 4 del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 22.03.99 ) prevede quanto segue:
- le pertinenze dell’unità immobiliare (posto auto, box, cantina eccetera)
tra le quali è da ritenersi per analogia rientrino i balconi, terrazzi
coperti e scoperti;
- la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi
interni eccetera);
- la dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo
o centralizzato, condizionamento d’aria eccetera);
debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella
definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore
minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione.
Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli artt. 7 e 18
del D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), considerando
unicamente la superficie di pavimento dell’unità immobiliare abitativa, misurata
al netto di murature ( perimetrali, interne, divisorie, ecc... ), pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di
logge, e di balconi ed escluse pertinenze e parti comuni, che - come si è
detto - dovranno essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private
nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il
valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione previste dal
presente accordo territoriale.
Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie
utile per non più del 2 % della superficie massima prevista dall’art. 5 della
legge 2 luglio 1949, n. 408.
- C-2)
- Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad
indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti
all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato
per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e
di prevenzione di possibile contenzioso.
- Durata contrattuale e aumenti di canone
- D-1)
- Le organizzazioni stipulanti convengono di prevedere che le parti contrattuali
private, possano stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata
dalla legge ( in tre anni, ex art. 5 legge 431\98 ). A tal fine si reputa
opportuno prevedere che le parti contrattuali private possano stabilire la
durata iniziale del contratto, oltreché in anni tre ( durata ordinaria prevista
ex art. 2 comma 5 della legge 431\98 ), anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò,
fermo restando che - in ogni caso - la proroga (eventuale) prevista ex art.
2 comma 5 della legge 431/98 sarà sempre solo di due anni.
- D-2)
- convengono, altresì, di prevedere che (stante il maggior sacrificio assunto
dal locatore in seguito alla maggiore durata iniziale - rispetto a quella
ordinaria di tre anni - ed alla correlativa certezza di una più lunga stabilità
abitativa del conduttore):
- qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale
del contratto, in anni 4, anziché in anni tre ( durata ordinaria prevista
ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire
ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di
locazione previsti al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati
del 3 %;
- qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale
del contratto, in anni 5, anziché in anni tre ( durata ordinaria prevista
ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire
ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di
locazione previsti al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati
del 7 %;
- qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale
del contratto, in anni 6, anziché in anni tre ( durata ordinaria prevista
ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire
ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di
locazione previsti al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati
del 12 %.
- D-3)
- Nei casi di cui sopra si individuano identiche misure di aumento dei valori
minimi.
Resta ovviamente fermo (anche in questi casi di maggiore durata iniziale ) che
nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore
massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite – a loro
richiesta – dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno sempre conto
degli elementi indicati al punto B-1 di cui sopra.
- Riparazioni ordinarie e straordinarie
Le organizzazioni stipulanti convengono di prevedere, in materia di riparazioni
ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella "
oneri accessori " che si allega come parte integrante del presente (allegato
4) registrata presso l'Ufficio del Registro di Alessandria in data 23 aprile
1999, serie 3 n. 3874. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore
le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo
spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi
comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico
del conduttore nella misura del 90 per cento.
- Contratto tipo
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato
tipo di contratto (allegato 5) redatto sulla base del modello allegato ( precisamente
allegato A) al D.M. 05.03.99, recante altresì - come nel presente accordo formalmente
si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della
variazione ISTAT.
- Revisione, aggiornamento, integrazione del presente accordo
- G-1)
- convengono di prevedere che il presente accordo territoriale possa comunque
formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale
o parziale, qualora la Convenzione nazionale (conclusa in Roma in data 08.02.1999
presso il Ministero dei Lavori Pubblici) dovesse formare oggetto di nuova
formulazione od aggiornamento - ai sensi dell'art. 4 legge 431/98 - in seguito
alla convocazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici in ogni tre anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 431/98.
- G-2)
- convengono di prevedere che il presente accordo territoriale possa inoltre
formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale
o parziale, anche qualora:
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle normative
(anche fiscali) di riferimento;
- il Comune di Alessandria deliberi nel frattempo nuove aliquote ICI
per il presente canale contrattuale, ex art. 2, comma 4, legge 431\98;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle condizioni
del mercato locale degli affitti;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni, interessanti
il Comune di Alessandria, nell’elenco dei Comuni per i quali si applicano
le agevolazioni Irpef e Tassa di Registro;
- G-3)
- Le Organizzazioni firmatarie del presente si impegnano a non sottoscrivere,
durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente.
- G-4)
- Le Organizzazioni firmatarie del presente provvederanno al deposito, presso
il comune interessato, del presente accordo territoriale con i rispettivi
allegati, costituenti parte integrante dell’accordo.
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, legge 431\98 e art. 2 D.M. 5 marzo 1999)
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dal territorio del Comune di Alessandria.
- ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA INDIVIDUARSI
NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE
- A-1)
- Le organizzazioni stipulanti individuano anche considerati esigenze, usi,
consuetudini locali, le particolari esigenze (delle quali - si specifica -
è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche
ad una sola delle parti contraenti) come da seguente elenco delle varie fattispecie.
Fattispecie di esigenze dei locatori:
- il locatore abbia intenzione di adibire entro diciotto mesi l'immobile
ad abitazione propria, dei figli, dei genitori per motivi di:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- Matrimonio
- Matrimonio dei figli
- Rientro dall'estero
- Attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione
d'uso dell'immobile
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte degli enti
competenti per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento
con alloggio attiguo, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo
piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge
e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
- il locatore sia in attesa della stipula di un contratto definitivo
di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula definitiva
entro 24 mesi
- il locatore intenda destinare (entro il termine di durata del concreto
contratto transitorio che andrà a stipulare) l'immobile ad uso abitativo,
commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori,
dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
- il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità;
- per qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un
evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello
di residenza;
- assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa
o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto
mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- uso seconda casa con permanenza della residenza nello stesso comune
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un
evento certo e data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- A-2)
- convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere
una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore o
del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite
lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito
nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale
oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve
prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'art. 2, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- A-3)
- si danno atto che l'esigenza transitoria del conduttore debba essere provata
con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
- CONTRATTO TIPO
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato
tipo di contratto (allegato 6).
- LE AREE
Si richiamano integralmente le aree del capitolo 1°, come da allegato 1.
- VALORI DEL CANONE
- D-1)
- si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1° (allegato 2),
con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.
- D-2)
- convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli
in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l'assenza di diversi e
più utili criteri negli usi locali su piazza.
- E) Riparazioni ordinarie e straordinarie
Le organizzazioni stipulanti convengono di prevedere, in materia di riparazioni
ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella "
oneri accessori " che si allega come parte integrante del presente (allegato
4) registrata presso l'Ufficio del Registro di Alessandria in data 23 aprile
1999, serie 3 n. 3874. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore
le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo
spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi
comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico
del conduttore nella misura del 90 per cento.
- METRO QUADRO UTILE
Si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1.
- Revisione, aggiornamento, integrazione del presente accordo
Le organizzazioni stipulanti convengono di prevedere che il presente accorso
territoriale possa comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione,
in modo totale o parziale, qualora la Convenzione nazionale (conclusa in Roma in
data 08.02.1999 presso il Ministero dei Lavori Pubblici) dovesse formare oggetto
di nuova formulazione od aggiornamento - ai sensi dell'art. 4 legge 431/98 - in
seguito alla convocazione disposta dal Ministero dei lavori pubblici ogni tre anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 431/98 ed in ogni caso qualora
ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle normative (anche
fiscali) di riferimento.
Si allegano, come parte integrante del presente:
Allegato 1 Cartografia
Allegato 2 Determinazione delle sub-fasce
Allegato 3 Coefficienti correttivi della superficie delle unità immobiliari
Allegato 4 Tabella di ripartizione degli oneri accessori
Allegato 5 Contratto tipo agevolato
Allegato 6 Contratto tipo transitorio
Alessandria, 5 luglio 1999
Visto, approvato, sottoscritto
Associazione Proprietari di Casa - CONFEDILIZIA …………………………….
U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari …………………………….
A.N.P.C. - Associazione Nazionale Proprietari Casa …………………………….
A.P.P.C. - Associazione Piccoli Proprietari Case …………………………….
FEDERPROPRIETA' …………………………….
SUNIA …………………………….
UNIAT …………………………….
SICET …………………………….
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 1
Ripartizione del territorio del comune di Alessandria in Aree omogenee
Centro storico (A1)
Corso T. Borsalino - Spalto Gamondio - Spalto Marengo - Spalto Rovereto - Lungo
Tanaro Solferino - Lungo Tanaro san Martino - Via Tiziano - Spalto Borgoglio
Area Intermedia (A2)
Pista fino a Corso Romita - Galimberti - Orti fino a via Poligonia - Cristo:
via Bonardi / via Vico - Zona tra Spalto Gamondio/Spalto Marengo/via Don Orione/via
San Giovanni Bosco/via Massobrio
Area Periferica (A3)
Europa oltre corso Romita - Villaggio Borsalino - Orti oltre via Poligonia -
Cristo fino a Cabanette - Borgo Cittadella - Spinetta Marengo
Area sobborghi (A4)
Tutti i sobborghi (salvo Spinetta M.go)
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 2
Determinazione del canone di locazione
Elementi di riferimento:
- Presenza di 1 autorimessa singola o posto auto coperto;
- Presenza di cortile comune;
- Presenza di 1 cantina o sottotetto o soffitta;
- Presenza di impianto di acqua corrente;
- Presenza di impianto di riscaldamento;
- Comodità di salita (necessaria la presenza di ascensore se unità oltre il
2° piano - 3° f.t.);
- Presenza di area verde di pertinenza;
- Presenza di posto auto scoperto;
- Presenza di ulteriore posto auto o box, oltre al 1°;
- Presenza di area verde di uso esclusivo;
- Presenza di impianti sportivi di pertinenza;
- Presenza di dotazione di mobilio;
- Presenza di doppi servizi;
- Presenza di allacciamento alla rete gas;
- Presenza di porta blindata;
- Presenza di doppi vetri
L'unità immobiliare viene considerata di buone dotazioni se caratterizzata
dalla presenza di almeno 10 (dieci) dei sopra elencati elementi.
L'unità immobiliare viene considerata di discrete dotazioni se caratterizzata
dalla presenza di almeno 6(sei) dei sopra elencati elementi.
L'unità immobiliare viene considerata di essenziali dotazioni quando non
rientri nei due precedenti casi.
Sulla base di quanto sopra i canoni nelle 4 aree territoriali definite all'all.
1 sono così determinati:
AREA1 |
Anno costruzione |
Dotazione |
Buona |
Media |
Essenziale |
fino al 31/12/1962 |
50.000 - 110.000 |
45.000 - 105.000 |
40.000 - 100.000 |
dall'1/1/63 al 31/12/88 |
65.000 - 115.000 |
55.000 - 110.000 |
45.000 - 105.000 |
dall'1/1/89 |
80.000 - 120.000 |
65.000 - 115.000 |
50.000 - 110.000 |
AREA 2 |
Anno costruzione |
Dotazione |
Buona |
Media |
Essenziale |
fino al 31/12/1962 |
60.000 - 95.000 |
55.000 - 90.000 |
50.000 - 85.000 |
dall'1/1/63 al 31/12/88 |
70.000 - 100.000 |
65.000 - 95.000 |
60.000 - 90.000 |
dall'1/1/89 |
80.000 - 105.000 |
75.000 - 100.000 |
70.000 - 95.000 |
AREA 3 |
Anno costruzione |
Dotazione |
Buona |
Media |
Essenziale |
fino al 31/12/1962 |
60.000 - 90.000 |
50.000 - 85.000 |
40.000 - 80.000 |
dall'1/1/63 al 31/12/88 |
65.000 - 95.000 |
55.000 - 90.000 |
45.000 - 85.000 |
dall'1/1/89 |
70.000 - 100.000 |
60.000 - 95.000 |
50.000 - 90.000 |
AREA 4 |
Anno costruzione |
Dotazione |
Buona |
Media |
Essenziale |
fino al 31/12/1962 |
50.000 - 75.000 |
40.000 - 60.000 |
30.000 - 55.000 |
dall'1/1/63 al 31/12/88 |
55.000 - 80.000 |
45.000 - 65.000 |
35.000 - 60.000 |
dall'1/1/89 |
60.000 - 85.000 |
50.000 - 70.000 |
40.000 - 65.000 |
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 3
Coefficienti di variazione per superfici in metri quadri utili non comprese tra
61 e 100
Superfici in metri quadri utili oltre a 100: i valori massimi di cui all'all.
2 sono ridotti del 10%
Superfici in metri quadri utili oltre a 120: i valori massimi di cui all'all. 2
sono ridotti del 15%
Superfici in metri quadri utili oltre a 140: i valori massimi di cui all'all. 2
sono ridotti del 20%
Superfici in metri quadri utili inferiori a 61: i valori massimi di cui all'all.
2 sono aumentati del 20%
Superfici in metri quadri utili inferiori a 51: i valori massimi di cui all'all.
2 sono aumentati del 30%
Superfici in metri quadri utili inferiori a 41: i valori massimi di cui all'all.
2 sono aumentati del 50%
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 4
TABELLA ONERI ACCESSORI
- AMMINISTRAZIONE
- Depositi cauzionali per erogazione di servizi comuni (illuminazione, forza
motrice, gas, acqua, telefono, ecc..) (L)
- Assicurazione dello stabile (parte globale) e degli impianti (L)
- Assicurazione dello stabile (parte di responsabilità civile verso terzi)
(50%)
- Cancelleria, copisteria, postali, noleggio sala per riunioni (50%)
- Cancelleria, copisteria, postali , noleggio sala per riunioni se trattasi
di assemblee straordinarie convocate per iniziativa dei conduttori; spese di
fotocopia dei documenti giustificativi richiesti (C)
- Compenso all'amministrazione del condominio nel caso in cui la stessa invii
il rendiconto al conduttore (50%)
- Tasse per occupazione temporanea di suolo pubblico e tributi in genere (L)
- Tassa per passo carraio (C)
- ASCENSORE
- Installazione (L)
- Sostituzione integrale dell'impianto (L)
- Manutenzione straordinaria compresa sostituzione motore, ammortizzatori,
parti meccaniche, parti elettriche (L)
- Consumi forza motrice e illuminazione (C)
- Riparazione e manutenzione ordinaria della cabina, delle parti meccaniche,
elettriche, dei dispositivi di chiusura, della pulsantiera, comprensiva delle
sostituzioni di piccola entità (C)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti da enti preposti (C)
- Adeguamento alle norme legislative (L)
- Manutenzione in abbonamento (C)
- Rinnovo licenza di esercizio e relative tasse di concessione annuali (L)
- Sostituzione delle funi in conseguenza all'uso (C)
- AUTOCLAVE
- Installazione e integrale rifacimento (L)
- Sostituzione di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento
elettrico, ecc..) (L)
- Consumi forza motrice (C)
- Collaudo, imposte e tasse di impianto e tasse di concessione (L)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti preposti (C)
- Riparazione e piccole sostituzioni di parti in conseguenza dell'uso (C)
- Manutenzione in abbonamento (C)
- Ricarica pressione del serbatoio (C)
- Consumo acqua potabile e calda (C)
- Depurazione e decalcificazione (C)
- CANTINE (SPAZI DI DISIMPEGNO)
- Installazione impianto elettrico e suo rifacimento (L)
- Sostituzione lampadine e riparazione impianto elettrico e del regolatore
a tempo (C)
- Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento (L)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali,
ecc..) sostituzione lavello (C)
- Installazione e sostituzione di gettoniera per l'erogazione dell'acqua (L)
- Manutenzione della gettoniera (C)
- Servizio di disinfestazione: derattizzazione (C)
- Servizio di disinfestazione: deblattizzazione e disinfezione dei bidoni dell'immondizia
(C)
- Consumi di energia elettrica e acqua (C)
- Tinteggiatura pareti e soffitti (C)
- Pulizia e relativi materiali d'uso (C)
- COPERTI E LASTRICI
- Rifacimento della struttura del coperto ivi compreso il manto (L)
- Ripassatura e riparazione del manto di copertura (C)
- Rifacimento nei lastrici solari del manto impermeabilizzante e della sovrastante
pavimento (L)
- Riparazioni delle pavimentazioni, qualora il conduttore ne abbia il diritto
d'uso (C)
- Sostituzione grondaie, converse, bandinelle, paraneve e pluviali (L)
- Pulizia e verniciatura grondaie e sgombero neve nei lastrici agibili (C)
- Rifacimento camini (L)
- Pulizia camini (C)
- Installazione parafulmine (L)
- CORSIE E RAMPE AUTORIMESSE
- Rifacimento delle pavimentazioni (L)
- Riparazione e manutenzione delle pavimentazioni (C)
- Installazione di apparecchiatura automatiche e non automatiche per il comando
di elementi di chiusura e di radiocomando (L)
- Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando comprensiva delle
sostituzioni di piccola entità (C)
- Installazione e rifacimento di impianto elettrico d'illuminazione (L)
- Sostituzione di lampadine; riparazione impianto elettrico e del regolatore
a tempo (C)
- Installazione impianto idrico e suo anche parziale rifacimento (L)
- Riparazione impianto idrico (rubinetti, saracinesche, contatori divisionali)
e sostituzione del lavello (C)
- Installazione e sostituzione della segnaletica verticale (L)
- Realizzazione della segnaletica orizzontale (L)
- Manutenzione ordinaria della segnaletica (C)
- Sostituzione di elementi protettivi (guard-rail, parapetti, cavedi) (L)
- Riparazioni e verniciatura degli elementi protettivi (guard-rail, parapetti,
cavedi, ecc..) (C)
- Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative
spese di collaudo (L)
- Ispezioni e collaudi periodici eseguiti agli Enti preposti e relative tasse
concessione (C)
- Consumi di energia elettrica e acqua, compreso il canone, per i consumi di
elevata intensità (C)
- Pulizia corsie e rampe, compresi i relativi materiali d'uso (C)
- Sgombero neve (C)
- Acquisto e spandimento sale (C)
- CORTILI E GIARDINI
- Installazione e sostituzione di recinzioni di cancelli (L)
- Costruzione di passi carrabili (L)
- Riparazione e verniciatura dei cancelli (C)
- Installazione e sostituzione di apparecchiature automatiche e non automatiche
per il comando di elementi di chiusura e di radiocomando (L)
- Riparazione degli automatismi di chiusura e di radiocomando, comprensiva
delle sostituzioni di piccola entità (C)
- Esecuzione di pavimentazione di cortili, marciapiedi e camminamenti in zone
verdi eseguita con materiali di qualsiasi natura (L)
- Riparazione e verniciatura di attrezzature per stendere la biancheria (C)
- Installazione e sostituzione di attrezzature per stendere la biancheria (L)
- Realizzazione di segnaletica per la delimitazione dei posti macchina all'aperto
(L)
- Rifacimento periodico della segnaletica per la delimitazione dei posti macchina
all'aperto, in conseguenza dell'uso (C)
- Impianto arboreo per le aree verdi (L)
- Acquisto attrezzature e macchine occorrenti per la manutenzione delle aree
verdi (L)
- Riparazione delle attrezzature e delle macchine occorrenti per la manutenzione
delle aree verdi, in conseguenza dell'uso (C)
- Manutenzione delle aree verdi; taglio del tappeto verboso, potature, giardinaggio,
innaffiature, acquisto concimi e antiparassitari, consumi di acqua (C)
- Sostituzione piante ornamentali (L)
- Installazione e sostituzione di impianto di irrigazione e di attrezzature
sportivo/ricreative (panchine, giochi per i ragazzi , ecc..) (L)
- Riparazione dell'impianto di irrigazione e delle attrezzature sportivo-ricreative
(C)
- Installazione impianto di illuminazione (L)
- Riparazione impianto di illuminazione, sostituzione lampadine (C)
- Consumi energia elettrica (C)
- Pulizia cortili e aree verdi; sgombero neve (compresi relativi materiali
uso) (C)
- FOGNATURE E SCARICHI
- Allacciamento rete comunale (L)
- Rifacimento e riparazione della rete fognante del collettore urbano al fabbricato
e all'interno del fabbricato stesso (L)
- Installazione del sifone (L)
- Installazione e rifacimento delle colonne montanti e della rete di raccolta
delle acque pluviali nelle aree cortilive, ivi compresi i pozzetti a sifone (L)
- Riparazione delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali
nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a sifone (C)
- Pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone (C)
- Installazione e sostituzione dell'impianto di sollevamento delle acque di
rifiuto, compreso l'avvolgimento elettrico della pompa (L)
- Riparazione e sostituzione di parti avariate dell'impianto di sollevamento
in conseguenza dell'uso (cuscinetti, paracqua, ecc..) (C)
- Spurgo delle reti fognarie di disotturazione delle colonne di scarico e relativi
pozzetti (C)
- Riparazione e disotturazione dei sifoni (C)
- IMPIANTO CENTRALIZZATO TV
- Installazione e sostituzione di impianto centralizzato TV per la ricezione
di programmi nazionali ed esteri (L)
- Riparazione dell'impianto centralizzato TV per ricezione di programmi nazionali
ed esteri (C)
- Sostituzione cavi, prese e altri accessori (L)
- Sostituzione cavi, prese e altri accessori per l'ampliamento della ricezione
(L)
- IMPIANTI SPORTIVI (PISCINE, CAMPI DA TENNIS)
- Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari) (C)
- Acqua (pulizia, depurazione, acquisto terra rossa, manutenzione ordinaria)
(C)
- Installazione e manutenzione straordinaria (L)
- PARETI ESTERNE
- Restauro integrale delle facciate (L)
- Rifacimento di intonaci, tinteggiatura dei rivestimenti, dei basamenti, dei
balconi, delle pensiline e di ogni altro motivo ornamentale (L)
- PORTIERATO E VIGILANZA
- Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali
e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità
varie, anche locali, come da c.c.n.l. (P10 %) (I 90%)
Materiale per le pulizie (C)
Eventuale alloggio del portiere (pari all'indennità sostitutiva prevista nel
c.c.n.l). (P10 %) (I 90%)
Manutenzione ordinaria della guardiola (P10 %) (I 90%)
Manutenzione straordinaria della guardiola (L)
- PULIZIA E PRE-RACCOLTA RIFIUTI
- Spese per l'assunzione dell'addetto (L)
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi,
accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche
locali, come da c.c.n.l. (C)
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta (L)
Spese per le pulizie appaltate a ditta (C)
Materiale per le pulizie (C)
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia (L)
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia (C)
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie
(C)
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti (C)
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva (C)
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori (L)
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti (C)
- RISCALDAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, CONDIZIONAMENTO
- Adeguamento dell'impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda e di
condizionamento alle leggi e ai regolamenti in materia di prevenzione incendi,
contenimento dei consumi o altro (L)
- Sostituzione di caldaia, bruciatore, cisterne e boyler (L)
- Installazione e sostituzione dell'impianto di riscaldamento, produzione di
acqua calda e di condizionamento (L)
- Sostituzione di apparecchiature o parti di esse per danno accidentale (valvole,
pompe di circolazione, saracinesche, manometri, termometri) limitatamente al
danno accidentale (C)
- Riparazione di parti accessorie delle apparecchiature: valvole, saracinesche
pompe di circolazione, manometri, termometri; avvolgimento elettrico pompe (C)
- Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio, comprese le relative
spese di collaudo; acquisto estintori (L)
- Ricarica degli estintori; ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli Enti
preposti e relative tasse di concessione; compensi relativi alla tenuta del libretto
di centrale (C)
- Retribuzione degli addetti alla conduzione della caldaia, ivi compresi gli
oneri assicurativi e previdenziali (C)
- Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua
(C)
- Pulizia annuale dell'impianto per messa a riposo stagionale: caldaie, bruciatori,
canne fumarie, ecc.. (C)
- Riparazione del rivestimento refrattario (C)
- Ricostruzione del predetto (L)
- Costi della fornitura del calore comprendenti consumo combustibile, assistenza
tecnica all'impianto, forza motrice per il bruciatore, compenso a fuochista (C)
- Fuochista (C)
- Spese manutenzione e funzionamento dei depuratori dell'acqua (C)
- Piccola manutenzione e pulizia filtri dell'impianto di condizionamento e
di depurazione dell'acqua (C)
- Per l'impianto autonomo, manutenzione ordinaria e piccole riparazioni e sostituzioni
a : caldaia, bruciatore, tubazioni, radiatori, valvole e manopole (C)
- Compenso a tecnici per "bilanciamento" dell'impianto termico (C)
- Tassa USL verifica impianto (C)
- SCALE E ALTRI
- Ricostruzione struttura portante della scala, dei gradini e dei pavimenti
di pianerottoli (L)
Tinteggiatura e verniciatura delle pareti del vano, ivi compresi gli infissi,
il parapetto e il corrimano (L)
Fornitura e montaggio di armadietti per contatori (gas, luce, acqua); di
contenitore per bidoni immondizie; di bacheca portatarghe (L)
Riparazione, manutenzione e sostituzione dell'armadietto per contatori (gas,
luce, acqua); di contenitore per bidoni immondizie; di bacheche portatarghe (C)
Installazione dell'impianto elettrico soneria, comando tiro porte e cancelli,
illuminazione vano scale, citofono, ecc.. (L)
Fornitura di guide e zerbini (C)
Fornitura e montaggio di casellari postali (L)
Riparazione di parti dell'impianto elettrico: soneria, comando tipo porte
e cancelli illuminazione vano scale, citofono, compresi relis, elettroserrature
e temporizzatori (C)
Sostituzione predetti (L)
Applicazione targhette nominative personali (C)
Installazione di dispositivi automatici di chiusura (chiudiporta a braccio
o a pavimento con relative chiavi (L)
Riparazione e sostituzione di dispositivi automatici di chiusura e chiavi
relative (C)
Sostituzione dei vetri degli infissi (C)
Installazione e sostituzione dell'impianto antincendio comprese le relative
spese di collaudo, acquisto estintori (L)
Ricarica degli estintori: ispezioni e collaudi periodici eseguiti dagli enti
preposti e relative tasse di concessione (C)
Installazione di portalampade, plafoniere e lampadari (L)
Riparazione e sostituzione di portalampade, plafoniere, sostituzione lampadine
e neon (C)
Consumi energia elettrica (C)
- TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI
- Installazione di impianto di trattamento delle acque potabili (addolcimento,
ecc..) (L)
- Riparazione e sostituzione di parti componenti l'impianto di trattamento
delle acque potabili, necessaria di conseguenza all'uso (C)
- Consumo di sali, di resine, di forza motrice, ecc.. (C)
- Retribuzione dell'addetto alla conduzione dell'impianto (C)
- IMPIANTO ELETTRICO (APPARTAMENTO)
- Rifacimento integrale dell'impianto elettrico (L)
- Riparazione straordinaria dell'impianto elettrico (C)
- Sostituzione delle apparecchiature elettriche (interruttori, prese di corrente,
deviatori, pulsanti e segnalatori acustici e luminosi (C)
- Sostituzione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono
(L)
- Riparazione degli impianti di soneria, timer luce, scala, citofono e videocitofono
(C)
- IMPIANTO IDRICO SANITARIO GAS (APPARTAMENTO)
- Installazione e rifacimento integrale dell'impianto idrico, sanitario e gas
(L)
- Sostituzione delle apparecchiature del bagno e della cucina (C)
- Installazione e sostituzione dei contatori divisionali dell'acqua calda e
fredda (L)
- Pulizia dei contatori divisionali dell'acqua calda e fredda in conseguenza
dell'uso e loro sostituzione (C)
- Riparazione delle rubinetterie (acqua e gas) in conseguenza dell'uso e loro
sostituzione (C)
- Sostituzione di sifoni (L)
- Disotturazione di elementi di raccordo alla colonne montanti ("braghe") (C)
- PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO
- Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti (L)
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti (C)
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento
e sanitario (C)
Rifacimento di chiavi e serrature (C)
Tinteggiatura di pareti (C)
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e
dell'impianto citofonico e videocitofonico (C)
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento (L)
Riparazione porta di ingresso a seguito di furto o atto vandalico (C)
- RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA - IMPIANTI AUTONOMI
(APPARTAMENTO)
- Rifacimento integrale degli impianti autonomi di riscaldamento, condizionamento
e produzione d'acqua calda (L)
- Sostituzione di parti degli impianti di riscaldamento, condizionamento e
produzione d'acqua calda (caldaia, pompa, bruciatore, condizionatore) (L)
- Riparazione delle apparecchiature che compongono gli impianti di riscaldamento,
condizionamento e produzione d'acqua calda (caldaia, pompa bruciatore, ecc..);
avvolgimento pompe, gigleurs, sfiato, elementi riscaldanti, ecc..(C)
- Sostituzione e riparazione del bollitore dell'acqua calda (1° quadr. P -
interesse legale / 2° quadr. 50%)
- Pulizia del bruciatore, della caldaia, del bollitore, delle canne fumarie
(C)
- Esercizio e manutenzione impianti termici e controlli relativi ex L. 10/91
e DPR 412/93 (C)
- SERRAMENTI E INFISSI (APPARTAMENTO)
- Sostituzione di porte, telai finestre, serrande, avvolgibili, scuri e tende
di oscuramento (L)
- Riparazione delle serrande avvolgibili nei seguenti elementi: stecche, avvolgibili,
ganci, rullo (C)
- Riparazione e sostituzione delle cordelle di attacco al rullo e delle molle
nelle serrande avvolgibili (C)
- Riparazione delle porte, dei telai finestre, delle persiane, degli scuri,
delle tende esterne di oscuramento, e sostituzione di parti accessorie delle
stesse (maniglie, serrature, vetri, cornici) (C)
- Verniciatura di serramenti esterni: serrande avvolgibili, persiane, scuri
parapetti balconi (C)
- Verniciatura di serramenti interni, porte e telai finestre, se voluta del
conduttore (C)
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 5
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
e come da Accordo territoriale in data 5 luglio 1999
Il/La Sig./Soc. (1) ...…………………….
di seguito denominato/a locatore
(assistito/a da (2) …………………………….. in persona di ………………………………………….. )
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) ......……………………..
di seguito denominato/a conduttore
identificato/a mediante (3) ….
(assistitola da ………………… in persona di )
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in .....…………..
via . . n. civico piano scala int. . ..
composta di n . . . vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.: indicare quali) .........................................
non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà -
riscaldamento .......
acqua ........
altre .........
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ...............................
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE
. .
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI ............................................................
............................................................
............................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
............................................................
............................................................
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
l) Il contratto è stipulato per la durata di anni (4) dal ……………. al …………….. e
alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo dei medesimo, e senza
che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto
di due anni fatta salva la facoltà di disdetta dei contratto motivata ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna
delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in
cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la
facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino dei rapporto di locazione
alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un
risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
percepito.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo
avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione
dei conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: .....……………………..
………………………………………………………………………….
Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7
aprile 1988, n. 404.
4) Considerato che la superficie dell'appartamento non supera ….. metri quadri
utili, il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale
definito in data 5 luglio 1999 e depositato presso il Comune di Alessandria pari
data è convenuto in lire …………….. / euro che il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domicilio dei locatore
ovvero
a mezzo bonifico bancario
ovvero
………………………………………………………………………….
in n …. rate eguali anticipate lire ……………….. / euro ………... ciascuna, scadenti
il ............
Tale canone è stato determinato dalle parti tenendo conto degli elementi di cui
all'art. 1, comma 4, decreto dei Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999 e sarà
automaticamente aggiornato ogni anno nella misura dei 75% della variazione Istat
fino al termine del contratto e dell'eventuale proroga biennale.
5) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori
non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dei conduttore, qualunque
ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una
sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità
del canone) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.
6) Il conduttore dovrà consentire di accedere all'unità immobiliare al locatore,
al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola
- ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa di cui al presente contratto
e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna
ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della
medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata
nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento
dei danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile
ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la
firma dei presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere
atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello
stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art.
1590 C.C., di quanto segue …………………………
............................................................
............................................................
............................................................
ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria
o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti,
senza il preventivo consenso scritto del locatore.
9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del
locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto,
ivi compresa la restituzione dell'immobile alla data di scadenza, il conduttore
versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia,
in caso, quietanza) una somma di lire ……………. /euro ……………….. pari a tre mensilità
del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che
saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della
locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di
ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
............................................................
............................................................
............................................................
11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della Tabella oneri
accessori allegata all'Accordo territoriale di cui al punto 4). In ogni caso sono
interamente a carico dei conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al
servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del
condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché, ancora,
alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria,
ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura dei novanta per cento.)
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due
mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto
di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.
Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore
o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle
spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento
della prima rata dei canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto
non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare
locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha
inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica
anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza,
in quanto applicabili, delle disposizioni dei codice civile sull'assemblea dei condòmini)
i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da
almeno tre conduttori.
13) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva
centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando
sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far rimuovere e
demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere
a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata
il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana
per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi
oppure
con le seguenti modalità:
............................................................
............................................................
............................................................
15) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39
della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di nuova locazione alla scadenza dei contratto, da esercitarsi secondo l'art.
40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti,
sono a carico dei conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno
delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano
prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
18) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti
esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio
nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l'Ufficio di segreteria dei Comune ove è situato l'immobile locato.
19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere
provata, se non mediante atto scritto.
20) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto
di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
21) La conclusione del presente contratto - fatto salvo l'esercizio del diritto
di prelazione ove concesso, ovvero a' termini dell'art. 3, comma 1, legge 431/1998
- non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo,
di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
22) Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone,
una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti
- scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo
di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e
del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente
-, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più
o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula
del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di
conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine
perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del
rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino
a nuova variazione.
23) ALTRE PATTUIZIONI
............................................................
............................................................
............................................................
24) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio al precitato
d.m. 5 marzo 1999, alle disposizioni dei codice civile, della legge n. 392/78, della
legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto
Il locatore ............................................................
Il conduttore ............................................................
A mente dell'art. 1342, secondo comma, dei codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) 9), 10), 11), 12), 14),
20), 23) e 24.
Il locatore ............................................................
Il conduttore ............................................................
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
............................................................
............................................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,
sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome
e data di nascita del legale rappresentante,
(2) Assistenza facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere
riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore,
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge
18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario,
deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 286/1998.
(4) La durata minima è di anni tre.
Nei casi di opzione, cancellare quanto non interessa.
Accordo contratto agevolato e transitorio Comune di Alessandria
Allegato 6
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
e come da Accordo territoriale in data 5 luglio 1999
Il/La Sig./Soc. (1) ...…………………….
di seguito denominato/a locatore
(assistito/a da (2) …………………………….. in persona di ………………………………………….. )
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig. (1) ......……………………..
di seguito denominato/a conduttore
identificato/a mediante (3). .
(assistito da ………………… in persona di )
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in .....…………..
via . . n. civico piano scala int. . ..
composta di n . . . vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti
elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno,
ecc.: indicare quali) .........................................
non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà -
riscaldamento .......
acqua ........
altre .........
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore ...............................
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA'IMMOBILIARE
. .
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI ............................................................
............................................................
............................................................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
............................................................
............................................................
............................................................
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni.
- Il contratto è stipulato per la durata di mesi (4) dal ……………….. al ……. allorché,
fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna,
concordando espressamente le parti che la presente locazione ha natura transitoria.
Il locatore - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 5 marzo 1999 - dichiara la seguente esigenza che giustifica
la transitorietà dei contratto:
ovvero
Il conduttore - secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dei decreto
dei Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999 - dichiara la seguente esigenza
…………………………………..
che giustifica la transitorietà dei presente contratto e che viene dallo stesso
conduttore documentata allegando. …..
- Il locatore
ovvero
Il conduttore ha l'onere - secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, del precitato
d.m. 5 marzo 1999 - di confermare il verificarsi dell'esigenza transitoria tramite
lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte nel termine di giorni ….. avanti
la scadenza dei contratto.
Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale senza giustificato
motivo oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà,
il contratto viene ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della
legge 431/1998.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio
alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha
riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto,
il conduttore avrà diritto al ripristino dei rapporto di locazione alle condizioni
di cui all'art. 2, comma 1, legge 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento
in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
- Nel caso di riconduzione dei contratto alla durata prevista dall'art. 2,
comma 1, della legge 431/1998, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi
motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
almeno 3 mesi prima.
- L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione
dei conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi: .....……………………..
Per la successione nel contratto si applica l'art. 6 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale
7 aprile 1988, n. 404.
- Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte,
l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
- Considerato che la superficie dell'appartamento non supera …. metri quadrati,
il canone annuo di locazione è convenuto, sulla base di quanto stabilito dall'Accordo
territoriale in data 5 luglio 1999 depositato presso il Comune di Alessandria
in pari data e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 1, comma 4, del d.m.
5 marzo 1999 in lire …………….. / euro
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore
ovvero
a mezzo bonifico bancarioovvero………………………………………………………………………….
in n …. rate eguali anticipate lire …………… / euro ………... ciascuna, scadenti il
…………..
- Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori
non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque
ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di
una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad
una mensilità dei canone) costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n 392.
- Il conduttore dovrà consentire di accedere all'unità immobiliare al locatore,
al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola
- ragione.
- Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare di cui al presente
contratto e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla
in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel
momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità
immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento
d'uso, pena il risarcimento dei danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme
del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della
consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna
ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato
al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia
agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato
dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C., di quanto segue
ovvero
di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.
- Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria
o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti,
senza il preventivo consenso scritto del locatore.
- Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per
i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti
del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
- A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto,
ivi compresa la restituzione dell'immobile alla data di scadenza, il conduttore
versa/non versa al locatore (che con la firma dei contratto ne rilascia,
in caso, quietanza) una somma di lire ……………. /euro ……………….. pari a tre mensilità
dei canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali
che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della
locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza
di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
- Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della Tabella oneri
accessori allegata all'Accordo territoriale di cui al punto 6). In ogni caso
sono interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative
al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore,
alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e
del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché,
ancora, alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di
portineria, ove istituito, saranno a carico dei conduttore nella misura del novanta
per cento.)
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire - in sede di consuntivo - entro due
mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto
di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.
Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore
o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata dei canone annuale, il conduttore verserà
una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
- Il conduttore ha diritto di voto, in luogo dei proprietario dell'unità immobiliare
locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed
alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica
anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza,
in quanto applicabili, delle disposizioni dei codice civile sull'assemblea dei
condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà
o da almeno tre conduttori.
- Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva
centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo,
restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza - autorizzato a far
rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale
nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
- Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata
il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana
per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi
oppure
con le seguenti modalità:
- Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di vendita dell'immobile locato da esercitarsi secondo gli artt. 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore
in caso di nuova locazione alla scadenza dei contratto, da esercitarsi secondo
l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
- Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti,
sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.
Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno
delegare per la registrazione dei contratto una delle organizzazioni che abbiano
prestato assistenza per la stipula dei presente contratto.
- A tutti gli effetti dei presente contratto, compresa la notifica degli atti
esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio
nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso
l'Ufficio di segreteria dei Comune ove è situato l'immobile locato.
- Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere
provata, se non mediante atto scritto.
- Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto
di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
- La conclusione del presente contratto - fatto salvo l'esercizio del diritto
di prelazione ove concesso, ovvero a' termini dell'art.
3, comma 1, legge 431/1998 - non comporta di per sé il trasferimento al locatario,
con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f), d.
lgs. 1° settembre 1993, n. 385).
- Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del
canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due
componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie
dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente,
del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente
funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella
in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire
una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati,
la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone,
a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale
periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
ALTRE PATTUIZIONI
- Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno rinvio al precitato
d.m. 5 marzo 1999, alle disposizioni dei codice civile, della legge n. 392/1978,
della legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Letto, approvato e sottoscritto
Il locatore ............................................................
Il conduttore ............................................................
A mente dell'art. 1342, secondo comma, dei codice civile, le parti specificamente
approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) 9), 10), 11), 12), 14),
20), 23), 24 25) e 26.
Il locatore ............................................................
Il conduttore ............................................................
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA
NOTE
- Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita,
domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,
sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome,
cognome e data di nascita del legale rappresentante.
- Assistenza facoltativa.
- Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere
riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del
locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito
dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino
extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
- La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi 18.
Nei casi di opzione, cancellare quanto non interessa.